Art. 11.
Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato aperto presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.
Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre che sull'importo dell'anticipazione accordata per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, venga corrisposta, agli istituti, con le modalita' stabilite negli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate ai termini dell' art. 7 della legge 25 luglio 1952, numero 949 , una somma non superiore al 20 per cento della anticipazione medesima per la sollecita erogazione dei prestiti, in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi su richiesta degli istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate singolarmente specificate negli elenchi di cui al precedente art. 9.
Gli elenchi saranno muniti della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.
Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i rendiconti delle somme loro corrisposte ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Le somme accreditate e non utilizzate dagli istituti entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno fruttifere di interessi nella misura legale.
Le anticipazioni agli istituti saranno versate in un conto corrente infruttifero vincolato aperto presso la tesoreria centrale a favore degli istituti stessi.
Ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 , il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre che sull'importo dell'anticipazione accordata per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, venga corrisposta, agli istituti, con le modalita' stabilite negli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate ai termini dell' art. 7 della legge 25 luglio 1952, numero 949 , una somma non superiore al 20 per cento della anticipazione medesima per la sollecita erogazione dei prestiti, in attesa dei prelevamenti definitivi da effettuarsi su richiesta degli istituti, nei limiti delle anticipazioni assegnate, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate singolarmente specificate negli elenchi di cui al precedente art. 9.
Gli elenchi saranno muniti della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato.
Gli istituti trasmetteranno semestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i rendiconti delle somme loro corrisposte ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Le somme accreditate e non utilizzate dagli istituti entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno fruttifere di interessi nella misura legale.