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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9/2/2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5010200520/2023 relativo all'anno d'imposta 2017 , allo stesso notificato in data
15/12/2023 ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Imperia ed avente ad oggetto la verifica dell'attività di impresa svolta dallo stesso nel periodo. Con il citato avviso l'utile d'impresa veniva rideterminato dall'Ufficio dai dichiarati € 45.395,00 ad € 248.255,00 , a seguito delle risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 8/11/2017 che veniva richiamato ex art. 42 Dpr 600/72 ed assunto quale elemento istruttorio. Da ciò era conseguito un recupero di imposte per complessivi € 111.248,00 ed applicate sanzioni per un importo pari ad € 92.607,40. Antecedentemente l'Ufficio aveva notificato al contribuente invito al contraddittorio e , quindi, era stato esperito infruttuosamente preliminare tentativo di accertamento con adesione . Con il ricorso introduttivo il contribuente lamentava dunque l'erronea ricostruzione del maggior utile d'impresa, ricostruito , a suo dire, impropriamente con il metodo induttivo da parte dell'Ufficio , peraltro non indicando quest'ultimo le ragioni per cui si era ritenuto di non potere ritenere attendibili i dati comunicati in sede di relativa dichiarazione dei redditi. In particolare , il ricorrente lamentava che l'Ufficio non avesse mai proceduto alla verifica delle scritture contabili correttamente tenute , senza prendere altresì in considerazione i costi effettivamente sostenuti, che venivano calcolati in maniera presuntiva. Lo stesso ricorrente lamentava pertanto l'inapplicabilità , nel caso di specie, delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) Dpr 700/1973 e, in ogni caso , anche delle disposizioni del comma 2 lettera d) dello stesso Dpr 700/1973 concludendo per l'illegittimità dell'accertamento in tal modo eseguito e richiedendo quindi l'annullamento dell'avviso in questa sede impugnato con il favore delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , depositando le proprie controdeduzioni scritte con le quali, sostanzialmente, si opponeva all'accoglimento del ricorso , di cui chiedeva pertanto la reiezione con il favore delle spese. In particolare lo stesso evidenziava la correttezza del proprio operato in ordine al mancato riconoscimento dei costi contabilizzati del contribuente in quanto tali costi non risulterebbero in alcun modo correttamente documentati. In proposito, il convenuto resistente richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale, in caso di disconoscimento dei costi dichiarati, incomberebbe sempre sul contribuente l'onere di compiutamente documentare la loro esistenza e la loro inerenza. D'altra parte , anche il contribuente stesso aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza di tele onere a suo carico , avendo a più riprese richiesto un differimento del contraddittorio per essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria. A tali richieste di differimento non aveva tuttavia fatto seguito, in maniera alquanto inspiegabile, la trasmissione di tale documentazione se non in minima parte , risultando di fatto , ed alla fine, non documentati costi per ben € 616.659,00. Alla luce di quanto sopra rappresentato , risultando in tal modo inattendibili le scritture contabili del contribuente, l'Ufficio rappresentava dunque come fosse stato corretto l'utilizzo da parte sua del metodo induttivo applicato , anziché del metodo analitico-induttivo, per ricostruire il maggior reddito contestato;
mentre corretta doveva altresì ritenersi , a suo dire, la determinazione dei costi ricostruiti in via presuntiva , attesa l'assoluta mancanza di documentazione probante a riguardo.
All'odierna udienza del 15/1272025 fissata per la discussione nel merito del ricorso le parti rappresentavano la lo volontà di ricercare un accordo conciliativo della lite e, quindi, richiedevano congiuntamente un rinvio a tal fine.
Successivamente , in data l'Ufficio depositava agli atti proposta di conciliazione della lite che veniva di seguito accolta in data 10/02/2026 dal ricorrente, perfezionandosi in tal modo il relativo accordo.
All'udienza del 16/2/2026 fissata sempre per la discussione del ricorso , la Corte tratteneva la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'accordo conciliativo raggiunto tra le parti , questo Collegio non può quindi che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e pronunziare, di conseguenza, l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite , sulla base anche delle indicazione delle parti, non par dubbio che le stesse devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garessio 17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL5010200520/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9/2/2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5010200520/2023 relativo all'anno d'imposta 2017 , allo stesso notificato in data
15/12/2023 ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Imperia ed avente ad oggetto la verifica dell'attività di impresa svolta dallo stesso nel periodo. Con il citato avviso l'utile d'impresa veniva rideterminato dall'Ufficio dai dichiarati € 45.395,00 ad € 248.255,00 , a seguito delle risultanze del PVC redatto dalla Guardia di Finanza in data 8/11/2017 che veniva richiamato ex art. 42 Dpr 600/72 ed assunto quale elemento istruttorio. Da ciò era conseguito un recupero di imposte per complessivi € 111.248,00 ed applicate sanzioni per un importo pari ad € 92.607,40. Antecedentemente l'Ufficio aveva notificato al contribuente invito al contraddittorio e , quindi, era stato esperito infruttuosamente preliminare tentativo di accertamento con adesione . Con il ricorso introduttivo il contribuente lamentava dunque l'erronea ricostruzione del maggior utile d'impresa, ricostruito , a suo dire, impropriamente con il metodo induttivo da parte dell'Ufficio , peraltro non indicando quest'ultimo le ragioni per cui si era ritenuto di non potere ritenere attendibili i dati comunicati in sede di relativa dichiarazione dei redditi. In particolare , il ricorrente lamentava che l'Ufficio non avesse mai proceduto alla verifica delle scritture contabili correttamente tenute , senza prendere altresì in considerazione i costi effettivamente sostenuti, che venivano calcolati in maniera presuntiva. Lo stesso ricorrente lamentava pertanto l'inapplicabilità , nel caso di specie, delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) Dpr 700/1973 e, in ogni caso , anche delle disposizioni del comma 2 lettera d) dello stesso Dpr 700/1973 concludendo per l'illegittimità dell'accertamento in tal modo eseguito e richiedendo quindi l'annullamento dell'avviso in questa sede impugnato con il favore delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , depositando le proprie controdeduzioni scritte con le quali, sostanzialmente, si opponeva all'accoglimento del ricorso , di cui chiedeva pertanto la reiezione con il favore delle spese. In particolare lo stesso evidenziava la correttezza del proprio operato in ordine al mancato riconoscimento dei costi contabilizzati del contribuente in quanto tali costi non risulterebbero in alcun modo correttamente documentati. In proposito, il convenuto resistente richiamava l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale, in caso di disconoscimento dei costi dichiarati, incomberebbe sempre sul contribuente l'onere di compiutamente documentare la loro esistenza e la loro inerenza. D'altra parte , anche il contribuente stesso aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza di tele onere a suo carico , avendo a più riprese richiesto un differimento del contraddittorio per essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria. A tali richieste di differimento non aveva tuttavia fatto seguito, in maniera alquanto inspiegabile, la trasmissione di tale documentazione se non in minima parte , risultando di fatto , ed alla fine, non documentati costi per ben € 616.659,00. Alla luce di quanto sopra rappresentato , risultando in tal modo inattendibili le scritture contabili del contribuente, l'Ufficio rappresentava dunque come fosse stato corretto l'utilizzo da parte sua del metodo induttivo applicato , anziché del metodo analitico-induttivo, per ricostruire il maggior reddito contestato;
mentre corretta doveva altresì ritenersi , a suo dire, la determinazione dei costi ricostruiti in via presuntiva , attesa l'assoluta mancanza di documentazione probante a riguardo.
All'odierna udienza del 15/1272025 fissata per la discussione nel merito del ricorso le parti rappresentavano la lo volontà di ricercare un accordo conciliativo della lite e, quindi, richiedevano congiuntamente un rinvio a tal fine.
Successivamente , in data l'Ufficio depositava agli atti proposta di conciliazione della lite che veniva di seguito accolta in data 10/02/2026 dal ricorrente, perfezionandosi in tal modo il relativo accordo.
All'udienza del 16/2/2026 fissata sempre per la discussione del ricorso , la Corte tratteneva la controversia a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'accordo conciliativo raggiunto tra le parti , questo Collegio non può quindi che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e pronunziare, di conseguenza, l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite , sulla base anche delle indicazione delle parti, non par dubbio che le stesse devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo