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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 47145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 47145/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Carlo Mirabello 17, presso lo studio dell'avv. MAGNANESCHI
MONICA, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato esponeva che in Parte_1
data 30.9.2021 aveva presentato domanda agli organi competenti per il riconoscimento della invalidità ex art.1 L.18/80, senza essere stata convocata a visita;
precisava di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, che aveva avuto esito negativo per avere il CTU nominato in quella sede valutato in maniera inidonea l'incidenza sullo stato di salute delle patologie riscontrate;
chiedeva pertanto il riconoscimento giudiziale del beneficio, sussistendo i requisiti anche socio-economici di legge, previo rinnovo della consulenza tecnica;
concludeva come in calce al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda CP_1
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
La domanda è fondata nei termini più avanti precisati.
Invero il CTU, all'esito di accurate indagini ed esame della documentazione prodotta, riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante ex art. 1 L.18/80 dedotto ma non dalla data della domanda amministrativa bensì dal febbraio 2025.
La CTU appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche in virtù della mancanza di specifiche contestazioni tecniche da parte della difesa di ambo le parti.
2 Pertanto va accertato e dichiarato che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie normativamente previste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 citato dalla predetta data.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono compensate per metà atteso che solo successivamente all'a.t.p. si sono verificate le condizioni per l'accoglimento della domanda;
per la rimanente metà sono poste a carico dell' soccombente. CP_1
Va altresì disposta la distrazione delle spese come liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' per i superiori motivi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste dall'art.1 L.18/80 dal febbraio 2025; condanna l alla rifusione della metà delle spese di giudizio - CP_1
liquidate per l'intero in complessivi € 2.970,00, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando l'altra metà. Con distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
3 Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 47145/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Carlo Mirabello 17, presso lo studio dell'avv. MAGNANESCHI
MONICA, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato esponeva che in Parte_1
data 30.9.2021 aveva presentato domanda agli organi competenti per il riconoscimento della invalidità ex art.1 L.18/80, senza essere stata convocata a visita;
precisava di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, che aveva avuto esito negativo per avere il CTU nominato in quella sede valutato in maniera inidonea l'incidenza sullo stato di salute delle patologie riscontrate;
chiedeva pertanto il riconoscimento giudiziale del beneficio, sussistendo i requisiti anche socio-economici di legge, previo rinnovo della consulenza tecnica;
concludeva come in calce al ricorso introduttivo.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda CP_1
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di CTU, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
La domanda è fondata nei termini più avanti precisati.
Invero il CTU, all'esito di accurate indagini ed esame della documentazione prodotta, riconosce sussistenti le condizioni di salute integranti l'allegato stato invalidante ex art. 1 L.18/80 dedotto ma non dalla data della domanda amministrativa bensì dal febbraio 2025.
La CTU appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa, anche in virtù della mancanza di specifiche contestazioni tecniche da parte della difesa di ambo le parti.
2 Pertanto va accertato e dichiarato che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie normativamente previste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 citato dalla predetta data.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono compensate per metà atteso che solo successivamente all'a.t.p. si sono verificate le condizioni per l'accoglimento della domanda;
per la rimanente metà sono poste a carico dell' soccombente. CP_1
Va altresì disposta la distrazione delle spese come liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' per i superiori motivi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste dall'art.1 L.18/80 dal febbraio 2025; condanna l alla rifusione della metà delle spese di giudizio - CP_1
liquidate per l'intero in complessivi € 2.970,00, oltre spese generali e accessori come per legge, compensando l'altra metà. Con distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte ricorrente.
3 Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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