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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 433/2024 RG promossa da
Parte_1
con proc. dom in Venezia avv.ti Martina Nola e Alberto Zeffin, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
CP_1
con il proc. dom. avv.ti Francesco Cappelluti e Pasquale Schiavulli, come da procura generale alle liti notarile in atti
- resistente - in punto: malattia professionale;
discussa e decisa all' udienza 18.11.2025
FATTO
La pretesa attorea - radicata con ricorso depositato il 29.2.2024 - ha ad oggetto la richiesta delle prestazioni per inabilità determinata da malattia professionale ( spondilodiscopatia del tratto lombo sacrale, stimata al 10%) derivata dallo svolgimento dal 2008 fino al pensionamento nel 2022 di attività di operatrice socio sanitaria – OSS presso il Centro residenziale anziani Umberto I di Piove di
Sacco, movimentando gli anziani non autosufficienti e altri carichi vari presenti nella struttura.
L' si è costituito contestando la pretesa nel merito: riferendo in particolare di avere, a seguito della denunzia della malattia il 25.10.2022, attivato la rituale attività istruttoria, che è risultata negativa sul nesso causale per insussistenza sia di un significativo rischio da movimentazione manuale dei carichi, sia di esposizione a vibrazioni total body, tanto più tenuto conto della prestazione dell' attività in part time al 50% per sole tre ore al giorno, ed inoltre in coppia con altro collega e con uso di sollevatori, telini ad alto scorrimento, sedie con ruote, riferisce, da cui l' esclusione di un sovraccarico biomeccanico ai danni del rachide lombare;
attese inoltre le risultanze di risonanza magnetica effettuata l'11.8.2020, attestanti piuttosto un quadro parafisiologico per sesso ed età e fattore invecchiamento.
La causa è stata istruita con testi e ctu medico legale, indi all' esito di odierna udienza di discussione da remoto via teams è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
Il ricorso è fondato avendo i testi così riferito:
“ Conosco i fatti di causa in quanto dal 2001 a tutt' oggi lavoro come OSS presso Testimone_1 il Centro residenziale Anziani Umberto I° di Piove di Sacco;
io e la ricorrente abbiamo lavorato assieme per circa 10 anni, anche lei come OSS, poi è andata in pensione. La ricorrente stessa faceva un po' da Jolly nel senso che prestava l' attività presso diversi reparti dove c'era bisogno sempre con mansioni di OSS, spesso abbiamo lavorato assieme al reparto allora denominato Quadrifoglio dove io ero, e sono tuttora, fissa e dove sono ricoverati, ed erano anche allora, per lo piu' pazienti non autosufficienti, tutti da lavare, sistemare e alzare, qualcuno allettato. Erano dunque frequenti le movimentazioni dei pazienti, che per l' igiene personale dovevano essere girati. Igiene e vestizione erano eseguiti tutti manualmente. Per sollevare gli ospiti da stesi si usava il sollevatore passivo (cd ragno) che però sollevava solo e poi richiedeva lo spostamento manuale come da cap 15 del ricorso che confermo . Il sollevatore passivo era uno solo per tutto il reparto C'era poi un secondo sollevatore cd attivo, usato per movimentare i pazienti da seduti come da cap 16 del ricorso che confermo. La ricorrente si occupava anche della somministrazione dei pasti, provvedendo alla necessaria posturizzazione dei pazienti usando carrelli, uno per le stoviglie e l' altro con i pasti;
erano pesanti e la movimentazione era effettuata a mano , l' unico aiuto era l' ascensore, il tutto come da capp da 17 a 21 del ricorso che confermo. Confermo anche il cap 22 del ricorso e altresì che la ricorrente si occupava anche di accompagnare gli ospiti in Ospedale per fare le visite come da cap 30 ricorso. IR: Io sono sempre stata full time, la ricorrente part time: durante il Covid un po' tutti abbiamo lavorato molte ore in piu' del nostro orario, così anche la ricorrente”.
: “Conosco i fatti di causa in quanto dal 2006 al 2023 ho lavorato come OSS full time Tes_2 presso il Centro residenziale Anziani Umberto I° di Piove di Sacco in reparto Foresteria. La ricorrente quale OSS part-time fungeva da Jolly ossia era utilizzata presso reparti (nuclei) vari dove c'era bisogno per sostituzioni o altro, quindi a volte anche in Foresteria. In Foresteria erano ospitati sia pazienti diurni che pazienti residenti, tutti in condizioni gravemente compromesse: i diurni in parte con deambulazione autonoma, in parte in carrozzina, ma praticamente tutti con necessità di essere da noi OSS accompagnati al bagno;
i residenti erano per lo piu' allettati con necessità di essere, da noi OSS, movimentati sia per vestizione, igiene e alimentazione (imboccati), tutto manualmente, sia per essere alzati. Per questa ultima operazione venivano usati i sollevatori passivo e attivo, gli stessi presenti negli altri reparti, tra cui il Quadrifoglio. e con le stesse modalità. Le incombenze relative ai carrelli pasti e ai sacchi di biancheria sporca erano svolte dalla ricorrente anche in Foresteria e con le medesime modalità come negli altri reparti : si tratta di incombenze riservate di solito, anche se non solo, ai colleghi part-time e quanto ai sacchi di biancheria sporca da effettuare con urgenza per evitare cattivi odori in reparto;
i sacchi stessi del peso pari a circa dai 20 ai 30 KG venivano buttati poi, sempre dalla ricorrente quale Oss, negli appositi bidoni: anche questo manualmente alzando le braccia in alto, dunque con sforzo, in quanto i bidoni erano alti. . Durante il periodo Covd la ricorrente ha lavorato full time, un po' tutti abbiamo lavorato piu' ore del nostro orario e senza giorni di riposo”. Così confermate le incombenze lavorative svolte dalla ricorrente quale OSS dal 2008 al 2022 presso il
Centro residenziale anziani Umberto I di Piove di Sacco, dalla ctu del dott Persona_1
sono, d' altro canto, riscontrate sussistenza della patologia, costituita da “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale con modesta stenosi canalare e protrusioni discali multiple nel tratto L3-S1” , la riconducibilità di tale patologia all' attività lavorativa e una menomazione ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e
D.M. 12/07/00 nella misura del 7%.
A tali conclusioni in ctu è pervenuto all' esito di indagine puntuale e approfondita, e le stesse sono state confermate con puntuale, convincente, replica alle osservazioni del CTP
Il ricorso va dunque accolto
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta che la ricorrente è affetta da “spondilodiscopatia del rachide lombosacrale con modesta stenosi canalare e protrusioni discali multiple nel tratto L3-S1” di origine professionale con postumi invalidanti in misura pari al 7%, e condanna, per l' effetto, l' a corrispondere la relativa prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. condanna l' medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto degli accessori di legge, in € 2.650,00 con distrazione a favore del difensore anticipatario;
pone le spese di c.t.u. in via definitiva per intero a carico del medesimo
Così deciso in Venezia, 18.11.2025
Il Giudice