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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2260/ 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 Gennaio 2025, depositate dall'Avv. Maurizio de Nardis, difensore e procuratore speciale di parte attrice, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
TO TI
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2260 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
( c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Pescara, Viale Regina Elena n° 20, presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio de Nardis ed Ettore Maria de Nardis, che li rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato allegato all'atto di citazione
Attori
CONTRO
Controparte_1
Convenuto Contumace
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29
Gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , e , premesso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere proprietari di un fabbricato e di un annesso terreno, sito in Collecorvino (PE), in virtù di atto di compravendita per Notar di Pescara rogato in data 17 giugno Persona_1
1989, Rep. n° 56473 Racc. n° 12726, distinti, il fabbricato rurale, in NCU del Comune di
Collecorvino al foglio 28, particella 223 sub 2, il terreno in NCU del Comune di
Collecorvino al foglio 28, particella 198, premesso che tale compendio immobiliare è stato acquistato in detto rogito per ½ dai coniugi e e, per Controparte_2 Parte_3
l'altra metà, dal , germano del Sig. , premesso che a Controparte_1 Controparte_2
, deceduto a Penne (PE) l'8 marzo 2019 (doc. 5) sono succeduti ex lege il Controparte_2
coniuge, , ed i figli e (doc. 6) Parte_3 Parte_1 Parte_2
mentre il Sig. , nato a [...] il [...], è deceduto Controparte_1
in Frankfurt am Main (Germania) il 29 gennaio 2000, senza eredi legittimi al momento del decesso e senza fare ritorno in Italia, premesso che i suddetti beni risultano ancora indivisi tra Il Sig. e gli odierni Ricorrenti, eredi del Sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] e deceduto a Penne (PE) l'8 marzo 2019, premesso che , unitamente ai genitori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, avevano quindi vissuto e goduto dell'immobile in oggetto e della Controparte_2
annessa corte sin da giovane età, quando lo abitavano unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione di proprietà sull'immobile de quo e delle sue pertinenze, premesso che detto immobile è stato posseduto ininterrottamente pacificamente, animo domini, a partire dall'anno 1989 quanto a e e dai Controparte_2 Parte_3
figli dei medesimi, e questi ultimi, Parte_2 Parte_1
successivamente divenivano anche proprietari della quota di ½ dei propri genitori derivandola dall' atto di donazione per Notar in data 27 novembre 2003 Rep. n. Per_1
150720 Racc. n. 24346, deducendo che il possesso sul detto bene si era concretizzato non solo nell'avervi fissato la propria residenza, ma anche nel fatto di avervi costantemente abitato in via esclusiva ed averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto premesso, convenivano in giudizio , per sentire accertare e dichiarare Controparte_1
che essi attori sono proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva e per l'intero, dell'immobile sito nel comune di Collecorvino (PE), alla Via Milano, n. 10 e 11 (già contrada Casebruciate n. 21) e precisamente del fabbricato compreso nel catasto fabbricati del Comune di Collecorvino al Foglio 28, particella 223, subalterno 2 e terreno distinto nel
NCU nel Comune di Collecorvino foglio 28 - particella 198 ; per l'effetto, ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo- catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, su richiesta del difensore di parte attrice, venivano disposti rinvii per consentire il rinnovo della notifica;
perfezionatosi il procedimento notificatorio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposto il mutamento del rito. Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza istruttoria in atti venivano ammesse le prove orali, successivamente raccolte nel corso del giudizio. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) A norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass. II, 9 febbraio 1985, n. 1069; Cass.
II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n. 11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II,
29 novembre 2005, n. 25922 ; conforme Cass. II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, gli attori hanno documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; in tale contesto hanno comprovato di essersi pure occupati di tutti gli aspetti gestori, compresi gli oneri di manutenzione. A fortiori, tale ricostruzione è stata confermata dai testi introdotti ( Tes_1
, , entrambi escussi all'udienza del 19/06/2024 e
[...] Testimone_2 Tes_3
, escusso all'udienza del 24/10/2024), circa il fatto che gli attori, unitamente al dante
[...]
causa , hanno abitato in via esclusiva il fabbricato quale casa familiare, Controparte_2
effettuando su di esso anche lavori di ristrutturazione a mezzo di ditte dagli stessi incaricate, senza appunto ingerenze da parte di terzi e, segnatamente, dell'intestatario convenuto.
5) Tenuto conto della contumacia del convenuto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara , e unici ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
esclusivi proprietari, per maturata usucapione e per l'intero, dell'immobile sito nel
Comune di Collecorvino (PE), alla Via Milano, n. 10 e 11 (già contrada Casebruciate n.
21) e precisamente del fabbricato compreso nel catasto fabbricati del Comune di
Collecorvino al Foglio 28, particella 223, subalterno 2 e terreno distinto nel NCU nel
Comune di Collecorvino foglio 28 - particella 198 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all' , , Servizi di Pubblicità Controparte_3 Controparte_4
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 18 Giugno 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi
Lette le note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29 Gennaio 2025, depositate dall'Avv. Maurizio de Nardis, difensore e procuratore speciale di parte attrice, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura, la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
TO TI
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 2260 del R.G.A.C. dell'anno 2021 vertente
TRA
( c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ( c.f. ), elettivamente CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Pescara, Viale Regina Elena n° 20, presso e nello studio degli Avv.ti Maurizio de Nardis ed Ettore Maria de Nardis, che li rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, giusto mandato allegato all'atto di citazione
Attori
CONTRO
Controparte_1
Convenuto Contumace
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29
Gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , e , premesso di Parte_1 Parte_2 Parte_3
essere proprietari di un fabbricato e di un annesso terreno, sito in Collecorvino (PE), in virtù di atto di compravendita per Notar di Pescara rogato in data 17 giugno Persona_1
1989, Rep. n° 56473 Racc. n° 12726, distinti, il fabbricato rurale, in NCU del Comune di
Collecorvino al foglio 28, particella 223 sub 2, il terreno in NCU del Comune di
Collecorvino al foglio 28, particella 198, premesso che tale compendio immobiliare è stato acquistato in detto rogito per ½ dai coniugi e e, per Controparte_2 Parte_3
l'altra metà, dal , germano del Sig. , premesso che a Controparte_1 Controparte_2
, deceduto a Penne (PE) l'8 marzo 2019 (doc. 5) sono succeduti ex lege il Controparte_2
coniuge, , ed i figli e (doc. 6) Parte_3 Parte_1 Parte_2
mentre il Sig. , nato a [...] il [...], è deceduto Controparte_1
in Frankfurt am Main (Germania) il 29 gennaio 2000, senza eredi legittimi al momento del decesso e senza fare ritorno in Italia, premesso che i suddetti beni risultano ancora indivisi tra Il Sig. e gli odierni Ricorrenti, eredi del Sig. Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...] e deceduto a Penne (PE) l'8 marzo 2019, premesso che , unitamente ai genitori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, avevano quindi vissuto e goduto dell'immobile in oggetto e della Controparte_2
annessa corte sin da giovane età, quando lo abitavano unitamente alla propria famiglia di origine, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione di proprietà sull'immobile de quo e delle sue pertinenze, premesso che detto immobile è stato posseduto ininterrottamente pacificamente, animo domini, a partire dall'anno 1989 quanto a e e dai Controparte_2 Parte_3
figli dei medesimi, e questi ultimi, Parte_2 Parte_1
successivamente divenivano anche proprietari della quota di ½ dei propri genitori derivandola dall' atto di donazione per Notar in data 27 novembre 2003 Rep. n. Per_1
150720 Racc. n. 24346, deducendo che il possesso sul detto bene si era concretizzato non solo nell'avervi fissato la propria residenza, ma anche nel fatto di avervi costantemente abitato in via esclusiva ed averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria, tanto premesso, convenivano in giudizio , per sentire accertare e dichiarare Controparte_1
che essi attori sono proprietari esclusivi per maturata usucapione acquisitiva e per l'intero, dell'immobile sito nel comune di Collecorvino (PE), alla Via Milano, n. 10 e 11 (già contrada Casebruciate n. 21) e precisamente del fabbricato compreso nel catasto fabbricati del Comune di Collecorvino al Foglio 28, particella 223, subalterno 2 e terreno distinto nel
NCU nel Comune di Collecorvino foglio 28 - particella 198 ; per l'effetto, ordinare alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo- catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, con vittoria delle spese del giudizio.
2) Nel corso del giudizio, su richiesta del difensore di parte attrice, venivano disposti rinvii per consentire il rinnovo della notifica;
perfezionatosi il procedimento notificatorio, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e disposto il mutamento del rito. Depositate le memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza istruttoria in atti venivano ammesse le prove orali, successivamente raccolte nel corso del giudizio. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione orale, mentre con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
3) A norma dell'art. 1158 c.c. l'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 10 aprile 1974, n. 1019; conformi Cass. II, 9 febbraio 1985, n. 1069; Cass.
II, 11 maggio 1996, n. 4436; Cass. II, 9 agosto 2001, n. 11000). Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all'animus possidendi, e cioè dell'esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. Cass. civ., sez. II,
29 novembre 2005, n. 25922 ; conforme Cass. II, 24 agosto 2006, n. 18392).
4) Venendo al caso in esame, gli attori hanno documentato di aver esercitato il possesso ultraventennale, uti domini, sull'intero compendio immobiliare oggetto di causa, senza limitazioni di sorta e/o ingerenze da parte di terzi estranei e/o aventi diritto, esercitando su detto bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà; in tale contesto hanno comprovato di essersi pure occupati di tutti gli aspetti gestori, compresi gli oneri di manutenzione. A fortiori, tale ricostruzione è stata confermata dai testi introdotti ( Tes_1
, , entrambi escussi all'udienza del 19/06/2024 e
[...] Testimone_2 Tes_3
, escusso all'udienza del 24/10/2024), circa il fatto che gli attori, unitamente al dante
[...]
causa , hanno abitato in via esclusiva il fabbricato quale casa familiare, Controparte_2
effettuando su di esso anche lavori di ristrutturazione a mezzo di ditte dagli stessi incaricate, senza appunto ingerenze da parte di terzi e, segnatamente, dell'intestatario convenuto.
5) Tenuto conto della contumacia del convenuto, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara , e unici ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
esclusivi proprietari, per maturata usucapione e per l'intero, dell'immobile sito nel
Comune di Collecorvino (PE), alla Via Milano, n. 10 e 11 (già contrada Casebruciate n.
21) e precisamente del fabbricato compreso nel catasto fabbricati del Comune di
Collecorvino al Foglio 28, particella 223, subalterno 2 e terreno distinto nel NCU nel
Comune di Collecorvino foglio 28 - particella 198 ;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- ordina all' , , Servizi di Pubblicità Controparte_3 Controparte_4
Immobiliare, di effettuare la trascrizione ex art. 2651 c.c
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 18 Giugno 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi