CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39421 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Catania nel procedimento a carico di: LL ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2025 del Tribunale di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10/03/2025 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica, ID LL veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 646 cod. pen. contestato e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, con unico motivo deducendo errore di diritto, a norma Penale Sent. Sez. 2 Num. 39421 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BR CA Data Udienza: 20/11/2025 2 dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, determinata al di sotto del minimo edittale. Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. Con sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». A tale riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’innalzamento del limite edittale minimo dell’appropriazione indebita, che porta il trattamento sanzionatorio ad essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertium comparationis, e l’«assenza di qualsiasi plausibile giustificazione […] di un così rilevante inasprimento della pena per tutti i fatti di appropriazione indebita» portano alla dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Nella specie, il primo giudice ha ritenuto di determinare la pena in misura “di poco superiore al minimo edittale”, affermazione che ben può essere riferita alla cornice edittale prevista dall’art. 646 cod. pen. per come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA BR ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10/03/2025 dal Tribunale di Catania in composizione monocratica, ID LL veniva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 646 cod. pen. contestato e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, con unico motivo deducendo errore di diritto, a norma Penale Sent. Sez. 2 Num. 39421 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BR CA Data Udienza: 20/11/2025 2 dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al calcolo della pena, determinata al di sotto del minimo edittale. Insta pertanto per l’annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato siccome infondato. Con sentenza della Corte cost. n. 46 del 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». A tale riguardo, la Corte costituzionale ha rilevato che l’innalzamento del limite edittale minimo dell’appropriazione indebita, che porta il trattamento sanzionatorio ad essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertium comparationis, e l’«assenza di qualsiasi plausibile giustificazione […] di un così rilevante inasprimento della pena per tutti i fatti di appropriazione indebita» portano alla dichiarazione di illegittimità della disciplina censurata, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Nella specie, il primo giudice ha ritenuto di determinare la pena in misura “di poco superiore al minimo edittale”, affermazione che ben può essere riferita alla cornice edittale prevista dall’art. 646 cod. pen. per come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA BR ANGELO CAPUTO