Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/12/2025, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07794/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02303/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2025, proposto da
PI Dell'Aglio, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania-Napoli;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 1675/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sez. Lavoro il 19/09/2024 e pubblicata in pari data, all’esito del giudizio RG n. 3493/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa MA GR D'ER e uditi nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 1675/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sez. Lavoro all’esito del giudizio RG n. 3493/2023, con cui è stato accolto il ricorso dalla stessa proposto contro il Ministero dell’istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per la Campania, con condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento in suo favore:
- della somma complessiva di euro 9.268,97, a titolo di differenze stipendiali previste dal CCNL del Comparto Scuola, in ragione della ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
- delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 16 ottobre 2024 ed è passata in giudicato, come da certificazione di cancelleria depositata in atti.
Deduce la ricorrente che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e chiede che dello stesso venga ordinata l’ottemperanza disponendo l’immediato accredito delle somme spettanti, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum del giudice, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96 e ss. modificazioni;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, la quale non si è costituita nel presente ricorso, abbia dato esecuzione al giudicato.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato in favore della ricorrente di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU LE, Presidente
MA GR D'ER, Consigliere, Estensore
NA BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GR D'ER | MA AU LE |
IL SEGRETARIO