Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IZ RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio RO, Oscar Di Rosa, Giulia Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
AR EL OV, MO RG, NC NI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Decreto U.0002995 del 17.09.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575, per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, che esclude la ricorrente;
b) della graduatoria pubblicata con Decreto U.0002995 del 17.09.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia contenente il numero di 205 candidati che hanno superato le prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, nella parte in cui non contengono il nominativo della ricorrente;
c) del provvedimento del 30.09.2024 n.3076 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata ripubblicata la graduatoria per la Regione Lombardia per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A048;
d) del Decreto U.0003168 del 15.10.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia , nella parte in cui, a seguito di rinunce, viene integrata la predetta graduatoria, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, anche in considerazione di eventuali titoli di riserva posseduti dagli aspiranti, riportante una graduatoria (da 206 a 238) in linea di continuità con quella riportata nel Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, non contenente anche questa il nominativo della ricorrente;
e) del Decreto 0028120 del 30.10.2024, con cui sono stati individuati i candidati (13) da assegnare alle sedi della Provincia di Milano, alla luce delle disponibilità residue sulla classe di concorso A048, tra i quali non risulta la ricorrente;
f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente;
e per l’accertamento e la declaratoria:
- del diritto della ricorrente ad essere ammessa nella graduatoria del concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575, per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia;
B) nonché, per l’annullamento ex art. 116 c.p.a.:
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti dell’1.10.2024, con cui la ricorrente ha chiesto “di estrarre copia dei seguenti atti e documenti: - verbale di formazione graduatoria per la classe A048 della Regione Lombardia; - ove esistente, provvedimento di esclusione dell’odierna istante IZ RO; - ove esistente, provvedimento incremento dotazione organica e/o posti messi a bando per la classe di concorso A048; - verbale valutazione titoli della dott.ssa IZ RO, nonché di tutti i concorrenti collocati in graduatoria per la classe A048 della Regione Lombardia, dalla posizione n° 158 alla posizione n° 205, con i rispettivi dati di residenza”, con conseguente condanna all’ostensione dei documenti richiesti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.7.2025 :
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE
a) del Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575 per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, che ha escluso dalla graduatoria la ricorrente;
b) della graduatoria pubblicata con Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia a seguito della valutazione del punteggio
conseguito dai candidati nella prova scritta e orale, contenente il numero di 205 candidati che hanno
superato le prove concorsuali e che si trovano in posizione utile, nella parte in cui non contengono il
nominativo della Signora IZ RO;
c) del provvedimento del 30.9.2024 n.3076 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, in cui veniva ripubblicata la graduatoria per la Regione Lombardia per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A048;
d) del Decreto U.0003168 del 15.10.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, nella parte in cui, a seguito di rinunce, integrano la predetta
graduatoria, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto per il superamento
delle prove concorsuali e che si trovino in posizione utile, anche in considerazione di eventuali titoli
di riserva posseduti dagli aspiranti, riportante una graduatoria (da 206 a 238) in linea di continuità
con quella riportata nel Decreto U.0002995 del 17.9.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito
– Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, non contenente anche questa il nominativo del ricorrente;
e) del Decreto 0028120 del 30.10.2024 con cui sono stati individuati dei candidati (n°13) da assegnare alle sedi della Provincia di Milano, alla luce delle disponibilità residue sulla classe di concorso A048, tra i quali non risulta l’odierna ricorrente;
f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la
ricorrente.
E PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
del diritto dell’odierna ricorrente ad essere ammessa alla graduatoria del concorso per il di cui al D.M. 6.12.2023, n.2575 per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione
secondaria di II grado, per la Regione Lombardia
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. AN PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso principale, parte ricorrente ha impugnato gli atti del concorso indetto con DM n. 2575/2023, per la classe di concorso A48- Scienza motorie e sportive nell’istruzione secondaria di II grado, per la Regione Lombardia, lamentando l’esclusione della graduatoria in ragione della mancata valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, dei titoli in possesso dell’esponente medesima.
1.1. La ricorrente espone in fatto:
- di aver partecipato al concorso bandito con D.M. 6.12.2023, n. 2575, per la classe A48 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di II grado per la Regione Lombardia;
- di aver superato la prova scritta con punteggio 86/100, e la prova orale con punteggio 73/100, per un totale di 159 punti;
- che in data 17.9.2024 e in data 30.9.2024 è stato pubblicato l’elenco dei vincitori per la classe A048 dall’USR Lombardia, successivamente integrato in data 5.10.2024, ma la ricorrente non vi è stata inclusa;
- che in data 1.10.2024 ha presentato istanza di accesso agli atti al MIUR e all’USR Lombardia;
- che con decreto del 30.10.2024, tredici candidati sono stati assegnati alle sedi disponibili nella Provincia di Milano.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dpr n. 487/1994; violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 8 e 9 del bando di cui al decreto dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023; violazione e falsa applicazione degli art.11 e 13 del d.m. 205/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Manifesta illogicità e contraddittorietà.
La commissione del concorso non avrebbe rispettato i principi di trasparenza e parità di trattamento, previsti dal DPR 487/1994 e dal bando: in particolare, non sarebbero valutati i titoli della ricorrente, impedendole di essere inclusa nella graduatoria finale.
II) Violazione degli artt. 22 e ss. - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
L’istanza di accesso agli atti presentata il 1.10.2024 non è stata evasa, in violazione del diritto di difesa della ricorrente e dell’art. 24 della Costituzione, nonché l’art. 24 comma 7 L. 241/1990, necessario per tutelare i propri interessi in giudizio.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 390 del 5.2.2025, la Sezione ha richiesto documentati chiarimenti da parte del Ministero resistente sui fatti di causa, con particolare riguardo agli atti e ai documenti in base ai quali la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria.
4. Con ordinanza n. 303 del 19.3.2025, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e accolto l’istanza proposta da parte ricorrente, ai sensi dell’art. 116, comma 2 del c.p.a., ordinando alla parte resistente di rendere accessibili alla ricorrente i documenti richiesti con l’istanza del 1.10.2024.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, assistito da domanda cautelare, parte ricorrente ha dedotto nuovi motivi a sostegno dell’impugnazione degli atti già gravati, evidenziando di aver appreso, a seguito dell’accesso agli atti, che, sebbene l’Amministrazione procedente avesse avuto contezza dei titoli dichiarati in sede di compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, la commissione ne ha omesso il computo ai fini della compilazione della graduatoria di merito regionale.
In particolare, è stata articolata la seguente censura: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della lex specialis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 487/1994; violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 8 e 9 del bando di cui al decreto dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 del D.M. 205/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990. Difetto di istruttoria. Errata determinazione del punteggio conseguito dalla candidata. Omesso computo del punteggio conseguito sui titoli dichiarati. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Manifesta illogicità e contraddittorietà”. La ricorrente ribadisce che la Commissione esaminatrice ha omesso di valutare e computare i titoli dichiarati dalla ricorrente, cui la piattaforma ministeriale aveva attribuito 11 punti. In ogni caso, anche il solo punteggio conseguito nelle prove scritta e orale (159 punti) sarebbe stato sufficiente per l’inserimento tra i vincitori. L’Amministrazione avrebbe inoltre omesso di riconoscere alla ricorrente il diritto alla riserva del 30% dei posti, pur in presenza dei relativi requisiti dichiarati e accertati.
6. Con ordinanza n. 838/2025 del 28.7.2025, la Sezione ha sospeso i provvedimenti impugnati e disposto notifica per pubblici proclami.
7. Nelle more della trattazione del merito, la parte ricorrente ha depositato prova della notifica per pubblici proclami ed evidenziato di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 14.8.2025 presso un istituto scolastico di Milano, a seguito dell’ordinanza cautelare.
8. All’udienza pubblica del 12.1.2026, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve ritenersi che, anche dopo l’assunzione a tempo indeterminato presso un istituto milanese, sussista l’interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso, in assenza di dichiarazioni o elementi univoci di segno contrario. Del resto, non emerge dagli atti – né l’Amministrazione ha dedotto alcunché al riguardo – che i provvedimenti impugnati siano stati annullati in autotutela, né che gli stessi non abbiano medio tempore prodotto effetti pregiudizievoli irreversibili a danno della ricorrente.
2. Nel merito, il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, deve essere accolto.
3. In particolare, sono fondati il primo motivo del gravame introduttivo, e il secondo motivo dei motivi aggiunti, nella parte in cui contestano la mancata attribuzione, nella graduatoria concorsuale, degli 11 punti per titoli attribuiti alla ricorrente dalla piattaforma ministeriale.
A tal riguardo, si osserva che dal compendio documentale in atti risulta che la ricorrente ha conseguito, nel concorso de quo , 86 punti per la prova scritta e 73 punti per la prova orale, per un totale di 159 punti.
È altresì pacifico tra le parti, ed è confermato dalla relazione depositata dall’Amministrazione in data 24/02/2025, in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 390/2025, che la piattaforma ministeriale ha attribuito alla ricorrente un punteggio per titoli pari a 11, e segnatamente:
- 3,75 punti per il Titolo di Studio (LM-68 -MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT);
- 1,25 per il Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea corrispondente a 60 CFU con esame finale;
- 6 per i titoli servizio.
Tuttavia, come dedotto nel ricorso per motivi aggiunti, e confermato dalle evidenze documentali, la commissione giudicatrice non ha considerato, nella formazione della graduatoria dei vincitori, i suddetti 11 punti per titoli riconosciuti dal sistema, per effetto dei quali la ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio complessivo di 170, sufficiente a consentirle l’accesso in graduatoria.
Omettendo del tutto la valutazione dei titoli, la commissione ha violato le seguenti disposizioni del Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, che ha bandito il concorso oggetto di causa:
- l’articolo 5, in forza del quale “ Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli ”;
- l’articolo 8, commi 1 (“ Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli ”) e 5 (“ La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti ”).
Pertanto, sono fondate le censure di parte ricorrente volte a contestare il mancato riconoscimento, nella graduatoria finale, degli 11 punti per titoli attribuiti dalla piattaforma ministeriale.
4. Per quanto esposto, il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, va accolto, e conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati nei limiti di interesse della parte ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di interesse della parte ricorrente.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma di € 1.500,00 a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
AN PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PA | ST LI |
IL SEGRETARIO