Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 106
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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    Impugnazione diniego rimborso

    La Corte di Cassazione ha stabilito che per i rimborsi di versamenti non dovuti fin dall'origine si applica l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 entro 48 mesi. Se il diritto alla restituzione sorge successivamente al pagamento, si applica l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. In questo caso, i contribuenti non sono decaduti e i requisiti per il rimborso non sono contestati.

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    La Corte di Cassazione ha stabilito che per i rimborsi di versamenti non dovuti fin dall'origine si applica l'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 entro 48 mesi. Se il diritto alla restituzione sorge successivamente al pagamento, si applica l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, con termine di due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione. In questo caso, i contribuenti non sono decaduti e i requisiti per il rimborso non sono contestati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 106
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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