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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_6 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_8 - CF_9 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, dipendenti, vivendo in zona colpita da terremoto e con immobile adibito ad abitazione inagibile e non avendo beneficiato della sospensione del pagamento dell'Irpef, chiedevano il rimborso, che poi era stato accertato per gli altri contribuenti nel 40%. L'ufficio invocava la prescrizione e sottolineava come secondo la normativa non si sarebbero comunque mai potuti avere rimborsi. In esito a discussione la causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha affermato che "In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
(Cass. 11/12/2019, n. 32309). Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui
"vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass.
3575/10, 10838/05)". Non essendo quindi decaduti i contribuenti, e non essendo contestati i requisiti per cui chiedono il rimborso, il loro ricorso va accolto con spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di lite che liquida in complessivi euro 2091 per compensi oltre esborsi ed accessori
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MERLETTI PIETRO, Presidente e Relatore
DE ACUTIS STEFANIA, Giudice
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 484/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini 15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 3 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_4 - CF_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 6 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_5 - CF_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IRPEF-ALTRO
proposto da
Nominativo_6 - CF_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 8 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_3 - CF_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Nominativo_8 - CF_9 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 390/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti, dipendenti, vivendo in zona colpita da terremoto e con immobile adibito ad abitazione inagibile e non avendo beneficiato della sospensione del pagamento dell'Irpef, chiedevano il rimborso, che poi era stato accertato per gli altri contribuenti nel 40%. L'ufficio invocava la prescrizione e sottolineava come secondo la normativa non si sarebbero comunque mai potuti avere rimborsi. In esito a discussione la causa è stata decisa come da dispositivo di cui si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha affermato che "In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"
(Cass. 11/12/2019, n. 32309). Tale pronuncia è conforme ad un costante orientamento (cfr. Cass. 20/12/2012, n. 23589, secondo cui
"vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento - la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella, residuale, di cui al D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione (cfr. Cass.
3575/10, 10838/05)". Non essendo quindi decaduti i contribuenti, e non essendo contestati i requisiti per cui chiedono il rimborso, il loro ricorso va accolto con spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di lite che liquida in complessivi euro 2091 per compensi oltre esborsi ed accessori