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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai sigg. giudici dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. EP Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043 dell'anno 2025 RG
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , n. Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv
EP AY, c.f.: ”, tel/fax: 090661514, pec: C.F._2
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in proprio e nella qualità di Sindaco pro tempore del Controparte_1
, c.f. , autorizzato a stare in Controparte_2 P.IVA_1
giudizio giusta delibera n. 182 del 10/09/2025, rappresentato e difeso per procura speciale alle liti ex art. 83 c. 3 c.p.c. rilasciata in atti, dall'Avv. Enrico Maria Buda del Foro di Messina (c.f. – p.e.c. C.F._3 Email_2
presso il cui studio legale sito in Messina, Via La Farina 157 ha eletto il proprio domicilio;
RESISTENTE
E
Con l'intervento dal Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 21 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato in data
1 19.03.2025 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5 legge n. Parte_1
190/1978, avverso il provvedimento n. 4 emesso dal Sindaco del Comune di LE
CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di ed è stato ordinato Parte_1
il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Taormina, nonché avvero il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Comune di LE CL in data
24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Messina in data
24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in Pt_1
regime di T.S.O..
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di T.S.O. e del conseguente provvedimento di proroga, come si poteva desumere dal fatto che al momento della esecuzione del menzionato provvedimento, ella stava pacificamente dipingendo, sicché non ricorreva né una situazione di urgenza e necessità non differibile, né il rifiuto della parte interessata all'intervento dei sanitari, né l'impossibilità di tempestive misura extraospedaliere, mentre la diagnosi di “comportamento psicotico con turbe comportamentali” posta a base del provvedimento appariva generica e stereotipa.
Lamentava, in ogni caso, la violazione delle garanzie procedimentali assicurate dagli artt. 4 e 5 C.E.D.U., essendo stata ella privata della libertà personale senza essere prima sentita dal giudice e senza che le fosse stato previamente notificato il provvedimento sindacale, a garanzia del diritto al contraddittorio. Lamentava, infine, che durante la degenza ospedaliera le era stato somministrato un potente sedativo di durata mensile, che aveva determinato uno stato di completa prostrazione. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di T.S.O. e della seguente proroga e che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni.
Con decreto del 30.03.2025 il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti, concedendo il termine previsto dalla legge per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, termine poi prorogato con decreto del 30.05.2025, a seguito di istanza di parte ricorrente.
2 Con comparsa depositata il 22.09.2025 si costituiva CP_1
, sia in proprio che quale Sindaco del
[...] Controparte_2
contestando la fondatezza della opposizione. Evidenziava che con nota del
13.02.2025 il Comandante della stazione dei Carabinieri di LE CL aveva inoltrato al una richiesta di intervento ASO / TSO nei CP_2 Controparte_2
confronti la quale aveva tenuto comportamenti molesti e/o Parte_2
persecutori nei confronti di alcuni vicini di casa, mostrando sintomi di instabilità mentale. Evidenziava, quindi, che in data 17.02.2025, il dott. , Persona_1
dirigente medico del DSM dell aveva accertato che la CP_3 Pt_1
presentava uno “scompenso psicotico con gravi turbe comportamentali” e tale diagnosi era stata, quindi, confermata dalla dott. , dirigente medico Persona_2
del DSM dell Rilevava, pertanto, che il provvedimento con il quale CP_3
era stato disposto il T.S.O. della era perfettamente legittimo, in quanto Pt_1
emesso sulla base della suddetta documentazione che attestava la sussistenza di tutti i presupposti, e analogamente era stato legittimamente emesso anche il provvedimento di proroga del T.S.O., sulla scorta di una richiesta avanzata in data 03.03.2025 da parte del dirigente medico della spedale S. Vincenzo di Parte_3
Taormina, dove la si trovava ricoverata. Rilevava, infine, che non vi era Pt_1
prova che alla fosse stato somministrato un potente farmaco sedativo, né vi Pt_1
era prova del conseguente danno. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
All'udienza del 02.10.2025 i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e, alla successiva udienza del 04.12.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Per la decisione della causa, si deve premettere che con sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte Costituzionale in data 30.05.2025 e pubblicata il 04.06.2025, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): - nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona
3 interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».
Ciò significa che la convalida dei TSO può essere effettuata solo se il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera venga previamente comunicato alla persona interessata ed all'esito di una udienza nella quale il Giudice Tutelare deve “sentire” la persona interessata, al fine “di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”. In particolare il giudice delle leggi ha sottolineato che “l'audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, Cost.”.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, nella quale non sono state adottate le garanzie procedurali stabilite dalla Corte Costituzionale, non vi è dubbio che deve dichiararsi l'illegittimità sia dell'esecuzione del provvedimento n. 4 emesso dal
Sindaco del Comune di LE CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice
Tutelare del Tribunale di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di
[...]
ed è stato ordinato il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Pt_1
Taormina, sia del provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Comune di LE
CL in data 24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O.. Non vale, d'altronde, osservare che i menzionati Pt_1
provvedimenti sono stati emessi prima che fosse pubblicata la citata sentenza della
4 Corte Costituzionale e che, in base all'art. 136 Cost., quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia “dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Infatti, è pacifico che, a seguito della sentenza che accoglie una questione di illegittimità costituzionale, la norma perde efficacia sin dalla sua origine ed è inapplicabile a tutte le situazioni giuridiche sorte anche precedentemente alla decisione della Corte Costituzionale, mentre la menzionata disposizione contenuta nell'art. 136 Cost. pone un limite a questo principio solo con riferimento ai cosiddetti
“rapporti esauriti” prima della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
Orbene, un rapporto si considera “esaurito” quando è divenuto definitivo e non può più essere modificato, rientrando in tale categoria i rapporti definiti con una sentenza passata in giudicato o i casi in cui sono scaduti i termini di prescrizione o decadenza per far valere i propri diritti. Nel caso in esame deve, allora, escludersi che si sia al cospetto di un rapporto “esaurito”, posto che, al momento della emissione della sentenza di incostituzionalità, il soggetto sottoposto a T.S.O. poteva legittimamente invocare, ai sensi dell'art. 5 legge 180/1978, l'illegittimità del provvedimento con il quale era stato disposto il ricovero e del successivo provvedimento con il quale era stata disposta la proroga del ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio, non avendo il legislatore previsto per lui (a differenza che per il ricorso su iniziativa del Sindaco) alcun termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.
Quanto alle altre doglianze dell'opponente, la disciplina generale, contenuta negli artt. 33 e 34 della legge 833 del 1978, che riprendono le disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1978, affida al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria ed
Ufficiale di Governo, il potere di disporre i T.S.O., sempre che sussista una proposta di un medico convalidata da parte di un altro medico della unità sanitaria locale. La proposta del medico va formulata quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) la presenza di alterazioni psichiche (esulano quindi da tale ambito gli stati di incapacità derivanti tossicodipendenza, alcolismo o infermità non di carattere psichico); 2) condizioni della persona interessata tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
3) rifiuto degli interventi da parte dell'infermo; 4) mancanza di condizioni e circostanze
5 che consentano di adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere. E', pertanto, il medico che, ove abbia personalmente accertato le condizioni sopra riportate, deve attestare, nella proposta motivata di T.S.O. ospedaliero rivolta al sindaco, la sussistenza della condizione clinica e dei motivi che giustificano la richiesta di emanazione del provvedimento, nonché indicare il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura (S.P.D.C.) ove l'infermo dovrà essere accompagnato, ed analogo accertamento deve essere compiuto, attenendosi ai medesimi criteri, anche dal secondo medico che convalida la proposta.
L'ordinanza immediatamente esecutiva, emessa dal sindaco entro il termine di
48 ore, necessita di chiara e congrua motivazione (che può essere, però, resa anche
"per relationem") e deve essere, quindi, notificata, entro le successive 48 ore dal ricovero, insieme alla proposta ed alla convalida dei medici, al Giudice Tutelare, il quale dovrà effettuare, ai fini della convalida, una verifica della sussistenza dei sopra indicati presupposti di legittimità (v. in proposito Cass. 23.06.1998 n. 6240) che consentono l'emissione della misura mentre il sindacato non può investire il merito della valutazione psichiatrica.
Nella fattispecie in esame, la proposta di T.S.O. redatta dal dott. Per_1
in data 17.02.2025, indica chiaramente che, al momento della visita eseguita
[...]
in pari data, la presentava uno “scompenso psicotico con gravi turbe Pt_1
comportamentali” ed erano sussistenti tutti quegli altri elementi peculiari richiesti dalla norma per l'emissione di un provvedimento di T.S.O., indicati specificamente dal medico, anche se su un modulo a stampa. Il suddetto certificato medico è, invero, pienamente idoneo a dimostrare la sussistenza della situazione patologica ivi diagnosticata, ancorché non vi sia documentazione medica pregressa che dia riscontro a tale patologia, posto che il menzionato certificato è stato emesso da un medico specialista dopo avere visitato la paziente e che la diagnosi ha trovato conferma nella
“convalida” redatta da altro medico specialista. Il provvedimento del Sindaco dà atto, poi, della regolarità formale e sostanziale della proposta del medico e della convalida, mentre il provvedimento del Giudice Tutelare contiene una verifica del rispetto dei termini e delle altre condizioni previsti dalla legge. Sennonché, nell'impianto
6 originario della legge, prima della pronuncia di incostituzionalità sopra citata, la mancata previsione sia della comunicazione alla persona interessata del provvedimento sindacale che dispone il trattamento, sia della notificazione alla stessa del decreto di convalida del giudice tutelare, nonché la mancata audizione della persona interessata da parte del giudice prima della convalida determinavano, come ha evidenziato la Corte Costituzionale, una lesione non solo dell'art. 13 Cost., ma anche dell'art. 24 Cost., in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio. Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'audizione della persona interessata sia necessaria proprio “per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento”, non solo per conoscere le reali condizioni in cui la stessa versa, ma anche per consentire al Giudice Tutelare di apprezzare l'urgenza di prestarle delle cure e di “individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”, dovendo essere il ricovero coatto un rimedio residuale, sicché è evidente che oggi, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, risulta pressoché impossibile effettuare quella pregnante verifica che solo l'audizione della persona interessata, da effettuare subito dopo l'esecuzione della misura, può assicurare, mentre le affermazioni contenute nella proposta di redatta dal medico, peraltro assai scarne e non contenenti Pt_4
elementi specificamente riferibili al caso, essendo riportate nel modulo a stampa predisposto per una pluralità di casi, non appaiono di per sé sufficienti per un adeguato accertamento.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il provvedimento n. 4 emesso dal
Sindaco del Comune di LE CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice
Tutelare del Tribunale di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di
[...]
ed è stato ordinato il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Pt_1
Taormina, ed il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Controparte_2
in data 24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
[...]
Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O., vanno annullati. Pt_1
7 La ha, altresì, chiesto la condanna del Sindaco del Comune di Pt_1
LE CL al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla illegittima, sottoposizione al trattamento, in tutte le sue componenti, consistenti nella sofferenza legata alla vicenda in sé, nel danno provocatole dal trattenimento forzato in ospedale con limitazione della sua libertà personale, nella sottoposizione forzosa a terapie e nel disdoro alla sua immagine e reputazione.
Nella fattispecie in esame, è stato accertato il verificarsi del “danno evento”, ovvero il fatto illecito, nella sua materialità, consistente nella privazione della libertà personale per diversi giorni, sia pure al fine di curare la ricorrente quale paziente psichiatrica, e nella sottoposizione forzata, nell'indicato periodo, a un trattamento farmacologico e antipsicotico imposto senza il consenso dell'interessata (il TSO legittimamente adottato prescinde, appunto, dal consenso). Invero, gli elementi di fatto posti a base dell'esistenza del “danno evento” non hanno formato neppure oggetto di specifica contestazione (fatto salvo il rilievo che non risulta quali siano state le terapie effettuate e se sia stato somministrato un “potente farmaco sedativo”, come ipotizzato dalla ricorrente) e, comunque, l'illecito consegue inevitabilmente all'intervenuto annullamento dell'ordinanza sindacale autorizzativa del a Pt_4
nulla rilevando che il Sindaco avesse seguito le regole vigenti prima della pronuncia di illegittimità costituzionale, non potendosi certamente escludere la sua colpevolezza a fronte di una normativa ritenuta dalla Corte Costituzionale costituzionalmente illegittima, specie se si considera che all'epoca della vicenda in esame la questione di illegittimità costituzionale era stata già sollevata. Nondimeno, la Suprema Corte ha sottolineato, da un lato, che l'esistenza del danno “conseguenza”, vale a dire del pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito, deve essere oggetto di prova, non potendo derivare con carattere di automaticità dall'annullamento del Parte provvedimento autorizzativo del , come in ogni altro caso in cui sia allegato il verificarsi di un danno non patrimoniale, scaturente come conseguenza da un Parte determinato evento dannoso (in questo senso, a proposito di danni da , Cass. n.
3900 del 2016) e, dall'altro lato, che il danno non può neppure essere escluso sulla base di considerazioni aprioristiche, come avverrebbe ove si ritenesse che la
8 condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente Parte sottoposto a costituisca di per sé una condizione ostativa alla apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (Cass. civ. 19.12.2024 n. 33290).
Orbene, nel caso in esame la non ha allegato alcuna patologia Pt_1
conseguente alle terapie cui è stata forzatamente sottoposta, né ha lamentato specifici danni fisici. Inoltre, la stessa non ha neppure chiesto di provare il pregiudizio subito sotto il profilo della sofferenza e della perdita di considerazione sociale, danno che, peraltro, appare assai difficilmente configurabile, tenuto conto del fatto che, dalla documentazione prodotta. risulta che la con ordinanza emessa dal G.I.P. di Pt_1
Messina in data 06.03.2025, vale a dire pochi giorni dopo la cessazione del T.S.O., è stata sottoposta alla misura di sicurezza libertà vigilata con ricovero presso un'idonea comunità terapeutica assistita, sicché risulta arduo verificare se la eventuale perdita di considerazione sociale, che non risulta, comunque, provata, sia stata la conseguenza del T.S.O. o della misura di sicurezza.
A diverse conclusioni occorre, invece, giungere con riferimento al danno conseguente alla illegittima privazione della libertà personale e, soprattutto, alla violazione del diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche. Il diritto all'autodeterminazione, che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 32
Cost., è, del resto, diverso dal diritto alla salute (Cass., n. 10741/2009 e Cass., n.
18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa petendi il porre a fondamento dell'azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale). Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua
9 persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass., n. 21748/2007). La mancanza di consenso ai trattamenti terapeutici può, pertanto, assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute (cfr. Cass., n. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato. Invero, anche la lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente
(Cass. civ. 12.06.2023 n. 16633), ma in tal caso è agevole presumere che la Pt_1
ha subito un simile danno, poiché non solo è stata sottoposta a terapie senza il suo consenso, ma addirittura superando il suo espresso dissenso ed esercitando una coazione fisica per effettuare il ricovero contro la sua volontà. Il danno naturalmente può essere liquidato solo equitativamente e questo Tribunale ritiene congruo quantificarlo nella somma già rivalutata ed onnicomprensiva di € 5.000,00, prendendo a riferimento le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per l'individuazione dei i criteri di liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal mancato o insufficiente consenso informato in ambito medico per violazione del diritto di autodeterminazione e tenendo conto del fatto che la ricorrente versava in una situazione di particolare vulnerabilità, anche in relazione alla patologia diagnosticata ed ha subito una sofferenza interiore significativa, essendo stato il ricovero effettuato contro la sua volontà.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
10 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva,
€ 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con ricorso depositato in data 19.03.2025 da nei confronti del Sindaco del , Parte_1 Controparte_2
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) annulla il provvedimento n. 4 emesso dal Sindaco del
[...]
in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale Controparte_2 di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di ed è stato ordinato Parte_1
il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Taormina, ed il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del in data 24.02.2025 e Controparte_2 convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O.; 2) Pt_1 condanna il Sindaco del al pagamento in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
3) condanna il Sindaco del al pagamento in favore di Controparte_2 [...] delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per Pt_1 compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, lì 09.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai sigg. giudici dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. EP Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1043 dell'anno 2025 RG
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , n. Parte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv
EP AY, c.f.: ”, tel/fax: 090661514, pec: C.F._2
presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
E
, in proprio e nella qualità di Sindaco pro tempore del Controparte_1
, c.f. , autorizzato a stare in Controparte_2 P.IVA_1
giudizio giusta delibera n. 182 del 10/09/2025, rappresentato e difeso per procura speciale alle liti ex art. 83 c. 3 c.p.c. rilasciata in atti, dall'Avv. Enrico Maria Buda del Foro di Messina (c.f. – p.e.c. C.F._3 Email_2
presso il cui studio legale sito in Messina, Via La Farina 157 ha eletto il proprio domicilio;
RESISTENTE
E
Con l'intervento dal Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 21 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. depositato in data
1 19.03.2025 proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5 legge n. Parte_1
190/1978, avverso il provvedimento n. 4 emesso dal Sindaco del Comune di LE
CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di ed è stato ordinato Parte_1
il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Taormina, nonché avvero il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Comune di LE CL in data
24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Messina in data
24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in Pt_1
regime di T.S.O..
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento di T.S.O. e del conseguente provvedimento di proroga, come si poteva desumere dal fatto che al momento della esecuzione del menzionato provvedimento, ella stava pacificamente dipingendo, sicché non ricorreva né una situazione di urgenza e necessità non differibile, né il rifiuto della parte interessata all'intervento dei sanitari, né l'impossibilità di tempestive misura extraospedaliere, mentre la diagnosi di “comportamento psicotico con turbe comportamentali” posta a base del provvedimento appariva generica e stereotipa.
Lamentava, in ogni caso, la violazione delle garanzie procedimentali assicurate dagli artt. 4 e 5 C.E.D.U., essendo stata ella privata della libertà personale senza essere prima sentita dal giudice e senza che le fosse stato previamente notificato il provvedimento sindacale, a garanzia del diritto al contraddittorio. Lamentava, infine, che durante la degenza ospedaliera le era stato somministrato un potente sedativo di durata mensile, che aveva determinato uno stato di completa prostrazione. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di T.S.O. e della seguente proroga e che controparte fosse condannata al risarcimento dei danni.
Con decreto del 30.03.2025 il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti, concedendo il termine previsto dalla legge per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, termine poi prorogato con decreto del 30.05.2025, a seguito di istanza di parte ricorrente.
2 Con comparsa depositata il 22.09.2025 si costituiva CP_1
, sia in proprio che quale Sindaco del
[...] Controparte_2
contestando la fondatezza della opposizione. Evidenziava che con nota del
13.02.2025 il Comandante della stazione dei Carabinieri di LE CL aveva inoltrato al una richiesta di intervento ASO / TSO nei CP_2 Controparte_2
confronti la quale aveva tenuto comportamenti molesti e/o Parte_2
persecutori nei confronti di alcuni vicini di casa, mostrando sintomi di instabilità mentale. Evidenziava, quindi, che in data 17.02.2025, il dott. , Persona_1
dirigente medico del DSM dell aveva accertato che la CP_3 Pt_1
presentava uno “scompenso psicotico con gravi turbe comportamentali” e tale diagnosi era stata, quindi, confermata dalla dott. , dirigente medico Persona_2
del DSM dell Rilevava, pertanto, che il provvedimento con il quale CP_3
era stato disposto il T.S.O. della era perfettamente legittimo, in quanto Pt_1
emesso sulla base della suddetta documentazione che attestava la sussistenza di tutti i presupposti, e analogamente era stato legittimamente emesso anche il provvedimento di proroga del T.S.O., sulla scorta di una richiesta avanzata in data 03.03.2025 da parte del dirigente medico della spedale S. Vincenzo di Parte_3
Taormina, dove la si trovava ricoverata. Rilevava, infine, che non vi era Pt_1
prova che alla fosse stato somministrato un potente farmaco sedativo, né vi Pt_1
era prova del conseguente danno. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
All'udienza del 02.10.2025 i procuratori delle parti chiedevano la concessione dei termini previsti dall'art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. e, alla successiva udienza del 04.12.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Per la decisione della causa, si deve premettere che con sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte Costituzionale in data 30.05.2025 e pubblicata il 04.06.2025, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1978
n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): - nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona
3 interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; – nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente».
Ciò significa che la convalida dei TSO può essere effettuata solo se il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera venga previamente comunicato alla persona interessata ed all'esito di una udienza nella quale il Giudice Tutelare deve “sentire” la persona interessata, al fine “di individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”. In particolare il giudice delle leggi ha sottolineato che “l'audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova – normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura – è certamente garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell'art. 13, quarto comma, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, Cost.”.
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, nella quale non sono state adottate le garanzie procedurali stabilite dalla Corte Costituzionale, non vi è dubbio che deve dichiararsi l'illegittimità sia dell'esecuzione del provvedimento n. 4 emesso dal
Sindaco del Comune di LE CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice
Tutelare del Tribunale di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di
[...]
ed è stato ordinato il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Pt_1
Taormina, sia del provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Comune di LE
CL in data 24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O.. Non vale, d'altronde, osservare che i menzionati Pt_1
provvedimenti sono stati emessi prima che fosse pubblicata la citata sentenza della
4 Corte Costituzionale e che, in base all'art. 136 Cost., quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia “dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Infatti, è pacifico che, a seguito della sentenza che accoglie una questione di illegittimità costituzionale, la norma perde efficacia sin dalla sua origine ed è inapplicabile a tutte le situazioni giuridiche sorte anche precedentemente alla decisione della Corte Costituzionale, mentre la menzionata disposizione contenuta nell'art. 136 Cost. pone un limite a questo principio solo con riferimento ai cosiddetti
“rapporti esauriti” prima della pubblicazione della sentenza di incostituzionalità.
Orbene, un rapporto si considera “esaurito” quando è divenuto definitivo e non può più essere modificato, rientrando in tale categoria i rapporti definiti con una sentenza passata in giudicato o i casi in cui sono scaduti i termini di prescrizione o decadenza per far valere i propri diritti. Nel caso in esame deve, allora, escludersi che si sia al cospetto di un rapporto “esaurito”, posto che, al momento della emissione della sentenza di incostituzionalità, il soggetto sottoposto a T.S.O. poteva legittimamente invocare, ai sensi dell'art. 5 legge 180/1978, l'illegittimità del provvedimento con il quale era stato disposto il ricovero e del successivo provvedimento con il quale era stata disposta la proroga del ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio, non avendo il legislatore previsto per lui (a differenza che per il ricorso su iniziativa del Sindaco) alcun termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione.
Quanto alle altre doglianze dell'opponente, la disciplina generale, contenuta negli artt. 33 e 34 della legge 833 del 1978, che riprendono le disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1978, affida al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria ed
Ufficiale di Governo, il potere di disporre i T.S.O., sempre che sussista una proposta di un medico convalidata da parte di un altro medico della unità sanitaria locale. La proposta del medico va formulata quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) la presenza di alterazioni psichiche (esulano quindi da tale ambito gli stati di incapacità derivanti tossicodipendenza, alcolismo o infermità non di carattere psichico); 2) condizioni della persona interessata tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
3) rifiuto degli interventi da parte dell'infermo; 4) mancanza di condizioni e circostanze
5 che consentano di adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere. E', pertanto, il medico che, ove abbia personalmente accertato le condizioni sopra riportate, deve attestare, nella proposta motivata di T.S.O. ospedaliero rivolta al sindaco, la sussistenza della condizione clinica e dei motivi che giustificano la richiesta di emanazione del provvedimento, nonché indicare il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura (S.P.D.C.) ove l'infermo dovrà essere accompagnato, ed analogo accertamento deve essere compiuto, attenendosi ai medesimi criteri, anche dal secondo medico che convalida la proposta.
L'ordinanza immediatamente esecutiva, emessa dal sindaco entro il termine di
48 ore, necessita di chiara e congrua motivazione (che può essere, però, resa anche
"per relationem") e deve essere, quindi, notificata, entro le successive 48 ore dal ricovero, insieme alla proposta ed alla convalida dei medici, al Giudice Tutelare, il quale dovrà effettuare, ai fini della convalida, una verifica della sussistenza dei sopra indicati presupposti di legittimità (v. in proposito Cass. 23.06.1998 n. 6240) che consentono l'emissione della misura mentre il sindacato non può investire il merito della valutazione psichiatrica.
Nella fattispecie in esame, la proposta di T.S.O. redatta dal dott. Per_1
in data 17.02.2025, indica chiaramente che, al momento della visita eseguita
[...]
in pari data, la presentava uno “scompenso psicotico con gravi turbe Pt_1
comportamentali” ed erano sussistenti tutti quegli altri elementi peculiari richiesti dalla norma per l'emissione di un provvedimento di T.S.O., indicati specificamente dal medico, anche se su un modulo a stampa. Il suddetto certificato medico è, invero, pienamente idoneo a dimostrare la sussistenza della situazione patologica ivi diagnosticata, ancorché non vi sia documentazione medica pregressa che dia riscontro a tale patologia, posto che il menzionato certificato è stato emesso da un medico specialista dopo avere visitato la paziente e che la diagnosi ha trovato conferma nella
“convalida” redatta da altro medico specialista. Il provvedimento del Sindaco dà atto, poi, della regolarità formale e sostanziale della proposta del medico e della convalida, mentre il provvedimento del Giudice Tutelare contiene una verifica del rispetto dei termini e delle altre condizioni previsti dalla legge. Sennonché, nell'impianto
6 originario della legge, prima della pronuncia di incostituzionalità sopra citata, la mancata previsione sia della comunicazione alla persona interessata del provvedimento sindacale che dispone il trattamento, sia della notificazione alla stessa del decreto di convalida del giudice tutelare, nonché la mancata audizione della persona interessata da parte del giudice prima della convalida determinavano, come ha evidenziato la Corte Costituzionale, una lesione non solo dell'art. 13 Cost., ma anche dell'art. 24 Cost., in relazione al diritto di azione e di difesa in giudizio. Infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l'audizione della persona interessata sia necessaria proprio “per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento”, non solo per conoscere le reali condizioni in cui la stessa versa, ma anche per consentire al Giudice Tutelare di apprezzare l'urgenza di prestarle delle cure e di “individuare il percorso in cui instradare le forme di miglior ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva”, dovendo essere il ricovero coatto un rimedio residuale, sicché è evidente che oggi, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, risulta pressoché impossibile effettuare quella pregnante verifica che solo l'audizione della persona interessata, da effettuare subito dopo l'esecuzione della misura, può assicurare, mentre le affermazioni contenute nella proposta di redatta dal medico, peraltro assai scarne e non contenenti Pt_4
elementi specificamente riferibili al caso, essendo riportate nel modulo a stampa predisposto per una pluralità di casi, non appaiono di per sé sufficienti per un adeguato accertamento.
Alla stregua delle superiori considerazioni, il provvedimento n. 4 emesso dal
Sindaco del Comune di LE CL in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice
Tutelare del Tribunale di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di
[...]
ed è stato ordinato il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Pt_1
Taormina, ed il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del Controparte_2
in data 24.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di
[...]
Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O., vanno annullati. Pt_1
7 La ha, altresì, chiesto la condanna del Sindaco del Comune di Pt_1
LE CL al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla illegittima, sottoposizione al trattamento, in tutte le sue componenti, consistenti nella sofferenza legata alla vicenda in sé, nel danno provocatole dal trattenimento forzato in ospedale con limitazione della sua libertà personale, nella sottoposizione forzosa a terapie e nel disdoro alla sua immagine e reputazione.
Nella fattispecie in esame, è stato accertato il verificarsi del “danno evento”, ovvero il fatto illecito, nella sua materialità, consistente nella privazione della libertà personale per diversi giorni, sia pure al fine di curare la ricorrente quale paziente psichiatrica, e nella sottoposizione forzata, nell'indicato periodo, a un trattamento farmacologico e antipsicotico imposto senza il consenso dell'interessata (il TSO legittimamente adottato prescinde, appunto, dal consenso). Invero, gli elementi di fatto posti a base dell'esistenza del “danno evento” non hanno formato neppure oggetto di specifica contestazione (fatto salvo il rilievo che non risulta quali siano state le terapie effettuate e se sia stato somministrato un “potente farmaco sedativo”, come ipotizzato dalla ricorrente) e, comunque, l'illecito consegue inevitabilmente all'intervenuto annullamento dell'ordinanza sindacale autorizzativa del a Pt_4
nulla rilevando che il Sindaco avesse seguito le regole vigenti prima della pronuncia di illegittimità costituzionale, non potendosi certamente escludere la sua colpevolezza a fronte di una normativa ritenuta dalla Corte Costituzionale costituzionalmente illegittima, specie se si considera che all'epoca della vicenda in esame la questione di illegittimità costituzionale era stata già sollevata. Nondimeno, la Suprema Corte ha sottolineato, da un lato, che l'esistenza del danno “conseguenza”, vale a dire del pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell'illecito, deve essere oggetto di prova, non potendo derivare con carattere di automaticità dall'annullamento del Parte provvedimento autorizzativo del , come in ogni altro caso in cui sia allegato il verificarsi di un danno non patrimoniale, scaturente come conseguenza da un Parte determinato evento dannoso (in questo senso, a proposito di danni da , Cass. n.
3900 del 2016) e, dall'altro lato, che il danno non può neppure essere escluso sulla base di considerazioni aprioristiche, come avverrebbe ove si ritenesse che la
8 condizione di eventuale fragilità psicologica o psichica del paziente illegittimamente Parte sottoposto a costituisca di per sé una condizione ostativa alla apprezzabilità da parte del danneggiato e alla valutabilità da parte del giudice delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (Cass. civ. 19.12.2024 n. 33290).
Orbene, nel caso in esame la non ha allegato alcuna patologia Pt_1
conseguente alle terapie cui è stata forzatamente sottoposta, né ha lamentato specifici danni fisici. Inoltre, la stessa non ha neppure chiesto di provare il pregiudizio subito sotto il profilo della sofferenza e della perdita di considerazione sociale, danno che, peraltro, appare assai difficilmente configurabile, tenuto conto del fatto che, dalla documentazione prodotta. risulta che la con ordinanza emessa dal G.I.P. di Pt_1
Messina in data 06.03.2025, vale a dire pochi giorni dopo la cessazione del T.S.O., è stata sottoposta alla misura di sicurezza libertà vigilata con ricovero presso un'idonea comunità terapeutica assistita, sicché risulta arduo verificare se la eventuale perdita di considerazione sociale, che non risulta, comunque, provata, sia stata la conseguenza del T.S.O. o della misura di sicurezza.
A diverse conclusioni occorre, invece, giungere con riferimento al danno conseguente alla illegittima privazione della libertà personale e, soprattutto, alla violazione del diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche. Il diritto all'autodeterminazione, che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 32
Cost., è, del resto, diverso dal diritto alla salute (Cass., n. 10741/2009 e Cass., n.
18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa petendi il porre a fondamento dell'azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale). Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua
9 persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass., n. 21748/2007). La mancanza di consenso ai trattamenti terapeutici può, pertanto, assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute (cfr. Cass., n. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato. Invero, anche la lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente
(Cass. civ. 12.06.2023 n. 16633), ma in tal caso è agevole presumere che la Pt_1
ha subito un simile danno, poiché non solo è stata sottoposta a terapie senza il suo consenso, ma addirittura superando il suo espresso dissenso ed esercitando una coazione fisica per effettuare il ricovero contro la sua volontà. Il danno naturalmente può essere liquidato solo equitativamente e questo Tribunale ritiene congruo quantificarlo nella somma già rivalutata ed onnicomprensiva di € 5.000,00, prendendo a riferimento le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per l'individuazione dei i criteri di liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal mancato o insufficiente consenso informato in ambito medico per violazione del diritto di autodeterminazione e tenendo conto del fatto che la ricorrente versava in una situazione di particolare vulnerabilità, anche in relazione alla patologia diagnosticata ed ha subito una sofferenza interiore significativa, essendo stato il ricovero effettuato contro la sua volontà.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi €
10 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva,
€ 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con ricorso depositato in data 19.03.2025 da nei confronti del Sindaco del , Parte_1 Controparte_2
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) annulla il provvedimento n. 4 emesso dal Sindaco del
[...]
in data 17.02.2025 e convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale Controparte_2 di Messina in data 18.02.2025, con il quale è stato autorizzato il trattamento sanitario obbligatorio in stato di degenza ospedaliera di ed è stato ordinato Parte_1
il ricovero d'urgenza della stessa presso l'S.P.D.C. di Taormina, ed il provvedimento n. 8 emesso dal Sindaco del in data 24.02.2025 e Controparte_2 convalidato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Messina in data 24.02.2025, con il quale è stato prorogato il ricovero ospedaliero della in regime di T.S.O.; 2) Pt_1 condanna il Sindaco del al pagamento in favore di Controparte_2
a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla presente decisione sino al soddisfo;
3) condanna il Sindaco del al pagamento in favore di Controparte_2 [...] delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per Pt_1 compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, lì 09.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Corrado Bonanzinga)
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