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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3158/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3158/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1990 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrante ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sesto San Giovanni, Via Roma n. 7, giusta procura in calce al ricorso;
e (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone, Via Dante Alighieri n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 11.11.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati, restando liberi di mantenere ciascuno la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore nata il [...] a [...] ( resterà Persona_1 C.F._3 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa e con collocamento prevalente della stessa anche ai fini anagrafici, presso la madre;
3) La casa familiare sita in Sesto San Giovanni (MI), via Risorgimento n. 174 e/o l'alloggio che dovesse essere medio tempore assegnato in seguito alle domande presentate alla Regione Lombardia e/o al Comune di Sesto San Giovanni verrà assegnata alla Sig.ra perché vi risieda con la figlia Pt_1 minore disponendo eventualmente il subentro urgente della ricorrente nelle Persona_1 domande di assegnazione presentate dal sig. per tutto il nucleo familiare. Resta intesto che il Per_1 canone di locazione e di occupazione dell'immobile attualmente abitato e le eventuali spese legali CP_ relative alla procedura di sfratto in corso resteranno a carico del come avvenuto sino ad Per_1 ora;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, allorquando il sig. Persona_1 andrà a prendere la bambina il venerdì all'uscita da scuola, tenendola fino alla domenica sera Per_1 alle 21, allorquando la riporterà dalla mamma, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì oppure il giovedì, da concordare di settimana in settimana con la sig.ra allorquando il sig. Pt_1 andrà a prendere all'uscita da scuola, la terrà con sé per la cena e la riporterà Per_1 Persona_1 dalla mamma per le ore 21;
5) passerà le vacanze natalizie-pasquali ed altre festività, con un genitore o con l'altro, Persona_1 alternandosi di anno in anno;
6) Durante le vacanze estive, il papà potrà trascorrere con due settimane anche non Persona_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco dei genitori di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà con la figlia;
7) Ciascun genitore, nei giorni di permanenza della bambina presso l'altro, potrà chiamare telefonicamente per sentire e salutare la figlia, nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00, concordando di volta in volta la possibilità di effettuare la videochiamata, a seconda delle esigenze della bambina e della privacy del genitore;
8) Il sig. verserà un contributo al mantenimento della figlia pari a € 350,00 mensili, Per_1 Persona_1 rivalutabile annualmente in base all'Istat, da versarsi alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese Pt_1 tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...] con decorrenza dal mese di cessazione della convivenza visto anche quanto indicato al punto 3 delle presenti condizioni;
9) le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili verranno ripartite in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale da intendersi qui trascritto e accettato dalle parti;
10) l'assegno unico per la figlia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, così Persona_1 come le detrazioni fiscali saranno al 50% ;
11) la pensione di RI UI sarà percepita dalla sig.ra che dovrà provvedere, alla presenza Pt_1 del Sig. ai fini della necessaria autorizzazione del co-esercente la responsabilità genitoriale, Per_1 ad aprire un nuovo libretto postale intestato a lei ed alla minore, e poi chiedere all'Inps di modificare l'Iban di accredito della relativa pensione. Il Sig. di impegna a prestare i necessari consensi Per_1 richiesti dagli enti. Il bonus caregiver, attualmente percepito dalla sig.ra dal mese di agosto Pt_1
2025, continuerà ad essere percepito dalla stessa. 12) Spese legali compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 05.05.2025, così provvede: CP_3
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_3 matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni il giorno 29 novembre 2017 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni al n. 119 parte I), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3158/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1990 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrante ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sesto San Giovanni, Via Roma n. 7, giusta procura in calce al ricorso;
e (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone, Via Dante Alighieri n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI CONGIUNTE Causa assunta in decisione in data 11.11.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
1) I coniugi vivranno separati, restando liberi di mantenere ciascuno la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore nata il [...] a [...] ( resterà Persona_1 C.F._3 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa e con collocamento prevalente della stessa anche ai fini anagrafici, presso la madre;
3) La casa familiare sita in Sesto San Giovanni (MI), via Risorgimento n. 174 e/o l'alloggio che dovesse essere medio tempore assegnato in seguito alle domande presentate alla Regione Lombardia e/o al Comune di Sesto San Giovanni verrà assegnata alla Sig.ra perché vi risieda con la figlia Pt_1 minore disponendo eventualmente il subentro urgente della ricorrente nelle Persona_1 domande di assegnazione presentate dal sig. per tutto il nucleo familiare. Resta intesto che il Per_1 canone di locazione e di occupazione dell'immobile attualmente abitato e le eventuali spese legali CP_ relative alla procedura di sfratto in corso resteranno a carico del come avvenuto sino ad Per_1 ora;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati, allorquando il sig. Persona_1 andrà a prendere la bambina il venerdì all'uscita da scuola, tenendola fino alla domenica sera Per_1 alle 21, allorquando la riporterà dalla mamma, oltre ad un giorno infrasettimanale, il mercoledì oppure il giovedì, da concordare di settimana in settimana con la sig.ra allorquando il sig. Pt_1 andrà a prendere all'uscita da scuola, la terrà con sé per la cena e la riporterà Per_1 Persona_1 dalla mamma per le ore 21;
5) passerà le vacanze natalizie-pasquali ed altre festività, con un genitore o con l'altro, Persona_1 alternandosi di anno in anno;
6) Durante le vacanze estive, il papà potrà trascorrere con due settimane anche non Persona_1 consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con impegno reciproco dei genitori di fornire all'altro l'indirizzo della località dove soggiornerà con la figlia;
7) Ciascun genitore, nei giorni di permanenza della bambina presso l'altro, potrà chiamare telefonicamente per sentire e salutare la figlia, nella fascia oraria tra le 18,30 e le 20,00, concordando di volta in volta la possibilità di effettuare la videochiamata, a seconda delle esigenze della bambina e della privacy del genitore;
8) Il sig. verserà un contributo al mantenimento della figlia pari a € 350,00 mensili, Per_1 Persona_1 rivalutabile annualmente in base all'Istat, da versarsi alla sig.ra il giorno 15 di ogni mese Pt_1 tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: [...] con decorrenza dal mese di cessazione della convivenza visto anche quanto indicato al punto 3 delle presenti condizioni;
9) le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili verranno ripartite in ragione del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso Codesto Tribunale da intendersi qui trascritto e accettato dalle parti;
10) l'assegno unico per la figlia verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, così Persona_1 come le detrazioni fiscali saranno al 50% ;
11) la pensione di RI UI sarà percepita dalla sig.ra che dovrà provvedere, alla presenza Pt_1 del Sig. ai fini della necessaria autorizzazione del co-esercente la responsabilità genitoriale, Per_1 ad aprire un nuovo libretto postale intestato a lei ed alla minore, e poi chiedere all'Inps di modificare l'Iban di accredito della relativa pensione. Il Sig. di impegna a prestare i necessari consensi Per_1 richiesti dagli enti. Il bonus caregiver, attualmente percepito dalla sig.ra dal mese di agosto Pt_1
2025, continuerà ad essere percepito dalla stessa. 12) Spese legali compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 05.05.2025, così provvede: CP_3
I. Omologa la separazione di e che hanno celebrato Parte_1 CP_3 matrimonio con rito civile in Sesto San Giovanni il giorno 29 novembre 2017 (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni al n. 119 parte I), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi