Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paterniti La Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- del 07/02/2024, avente ad oggetto il rigetto della richiesta del ricorrente di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento di sanatoria edilizia ai sensi della L. 326/03, ed il contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, in riferimento ad alcuni interventi edilizi realizzati in località Stimpagnato-Pecorini dell'isola di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione -OMISSIS-, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' -OMISSIS-, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' -OMISSIS- e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa PP LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 07.12.2004, parte ricorrente ha presentato al Comune di Lipari istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003, per tipologia di abuso n. 1 dell’allegato 1 (“ Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”), consistente nella “ Realizzazione di due vani in muratura ordinaria con copertura in c.a., con antistante terrazzo in stile Eoliano, in ampliamento ad un fabbricato esistente per civile abitazione ” (domanda di definizione degli illeciti edilizi, in atti), opere che si dichiarano ultimate entro la data del 31.03.2003 nel territorio dello stesso Comune, in immobile sito in località Stimpagnato - Pecorini dell'isola di -OMISSIS-, in catasto al foglio n. 21 particella n. 609.
Con nota del 07.02.2024, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativa alla istanza di sanatoria prima indicata, in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n. 62212 del 30.12.2022, contestualmente ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
“ I. Violazione dell’art. 13 della l.r. n. 7/2019, nonché dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 in relazione all’art. 21 octies, comma 1 e ultimo periodo del comma 2 ”, con il quale il ricorrente ha lamentato che il parere della Soprintendenza sarebbe stato espresso senza la preventiva notifica del preavviso di rigetto;
“ II. Violazione dell’art. 17, c.6 della l.r. n. 4/2003; dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, difetto di motivazione ”, con il quale il ricorrente ha sostenuto che sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 4/2003, con la conseguenza che il parere deve ritenersi favorevolmente reso e che l’atto impugnato costituirebbe un annullamento d’ufficio adottato in assenza dei presupposti, difettando il termine ragionevole, la preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento, la motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, diverse dal mero ripristino della pretesa legalità violata, a supporto dell’annullamento d’ufficio del parere già positivamente reso; con conseguente violazione dell’affidamento in tesi legittimamente sorto in capo al destinatario;
“ III. Eccesso di potere per totale assenza di istruttoria e conseguente travisamento di fatti e per violazione della circolare dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 02 del 30/12/2022; difetto di motivazione ”, con il quale il ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria, in quanto la Soprintendenza, limitandosi a richiamare la circolare n. 2/2022 citata, avrebbe omesso l’esame del progetto di sanatoria e, quindi, delle caratteristiche e dimensioni del modesto ampliamento realizzato, del contesto edilizio in cui è collocato e della sua rilevanza paesaggistica, senza valutare se l’abuso in questione rientrasse nella tipologia degli interventi edilizi di minore importanza, sanabili anche nelle aree sottoposte a vincolo paesistico, come chiarito
dalla citata circolare.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo rigettarsi il ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l.r. Sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022 (cui fa riferimento il provvedimento impugnato), recependo il divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione -OMISSIS- ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS-, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, atteso che – secondo quanto affermato dalla stessa parte ricorrente – si tratta di opere che hanno comportato un aumento di volumetria, ciò ponendo l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al DL 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
E’ incontestata la presenza di opere di tipologia 1 (cfr. domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi), e lo stesso ricorrente dichiara che le opere in argomento sono state realizzate in ampliamento di precedente fabbricato per la realizzazione di “ un vano cucina che sviluppa una superficie utile di mq 11,20 e un vano bagno della superficie utile di mq 13,72 ”
L’intervento è quindi privo quanto meno di uno dei requisiti richiesti per poter essere assentito, come prima individuati.
Tali opere risultano inoltre realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo (D.P.R.S. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966 e successivo piano territoriale paesistico delle -OMISSIS-).
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
E’ infondato il motivo di ricorso relativo alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, la Soprintendenza non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata; ne consegue l’irrilevanza della omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 24 giugno 2025, n. 2011).
Destituito di fondamento è anche il motivo con il quale si deduce la formazione del silenzio assenso e l’illegittimità del suo asserito annullamento d’ufficio.
La fattispecie disciplinata dall’art. 17, co. 6, della l.r. n. 4 del 2003 è riferibile a istanze di condono diverse da quella in esame, ossia alle istanze di “ concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70… ” (art. 17, primo comma), dunque, quelle relative ai cd. primo e secondo condono.
L’art 32, comma 43, del D.L. 269/2003, in relazione alle istanze presentate ai sensi della disciplina del cd. terzo condono per le opere sottoposte a vincolo, qualifica, invece, espressamente il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo come silenzio rifiuto, impugnabile attraverso l’azione d’inadempimento.
Ne deriva che, non trattandosi di silenzio significativo, l’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi (T.A.R. Sicilia – Catania, V, 21 marzo 2025 n. 999).
Né è fondatamente prospettabile alcuna esigenza di tutela del legittimo affidamento radicata sul decorso del tempo, atteso che, a fronte della commissione di un illecito edilizio, non è invocabile alcun legittimo affidamento neanche nel caso di notevoli ritardi dell’Amministrazione nel provvedere su eventuali istanze di sanatoria o condono degli abusi realizzati: “ Infatti, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell’Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima ” (C.G.A.R.S. sez. giurisd., 5 novembre 2025 n. 864 e giurisprudenza ivi richiamata).
L’atto impugnato resiste quindi ai vizi ascrittigli, con conseguente infondatezza del ricorso.
Né, in assenza di censura al riguardo, può essere valutata la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino contenuto nell’atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, caratterizzato da un quadro normativo complesso e soggetto nel tempo ad interpretazioni giudiziarie ed interventi amministrativi di segno talora contrastante, le spese di lite possono essere compensate, rimanendo a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP LE, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PP LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.