TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 739
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 13 della l.r. n. 7/2019, nonché dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 in relazione all’art. 21 octies, comma 1 e ultimo periodo del comma 2

    La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 17, c.6 della l.r. n. 4/2003; dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, difetto di motivazione

    La fattispecie disciplinata dall’art. 17, co. 6, della l.r. n. 4 del 2003 è riferibile a istanze di condono diverse da quella in esame (primo e secondo condono). Per il terzo condono, il silenzio delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo è qualificato come silenzio rifiuto. L’amministrazione conserva il potere di pronunciarsi e non è invocabile alcun legittimo affidamento in caso di inerzia dell’amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per totale assenza di istruttoria e conseguente travisamento di fatti e per violazione della circolare dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana n. 02 del 30/12/2022; difetto di motivazione

    Le opere realizzate hanno comportato un aumento di volumetria (ampliamento per cucina e bagno) e sono state realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo paesistico. Pertanto, non rientrano tra le opere di minore rilevanza sanabili e sono insuscettibili di condono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 739
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 739
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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