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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 17/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190014329936000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1966/2025 depositato il
04/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la sospensione in attesa dei pagamenti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 293 2019 00143299 36 000 (ruolo n. 394/2019) (con la quale si richiedeva il pagamento dell'omesso versamento di tributi erariali relativi all'anno di imposta 2013 oltre a sanzioni in misura del 30% ed interessi per un importo complessivo pari ad € 276.939,63.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito alla definizione agevolata (cd rottamazione quater) con pagamento rateale del debito.
Affermava la Corte adita:
“Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
In tema di rottamazione delle cartelle esattoriali, la Cassazione ha fornito alcune precisazioni circa gli effetti della domanda di rottamazione rispetto ai giudizi pendenti (Cassazione, ordinanza del 10 ottobre 2019, n.
25588; Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24083).
In particolare, ha affermato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 391 del Codice di procedura civile, per rinuncia del debitore.
Nella specie la Società Ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 comma 231 e seguenti della Legge n. 197/2022, chiedendo di voler adempiere al pagamento dovuto nel numero massimo di rate previste dalla legge, ed impegnandosi a rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte.
Riguardo le spese del giudizio, deve dichiararsi il "non luogo a provvedere" perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cassazione, sentenza n. 24803/2018).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 23 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546-1992 in combinato disposto con l'art. 1 comma 236
L. 197-2022; Errata valutazione del presupposto a base dell'estinzione del giudizio;
Mancato esame della presenza di istanza di definizione agevolata del ruolo con rateazione delle somme. Il Giudice di primo grado ha errato, a parere dell'Appellante, nel dichiarare estinto il giudizio, come richiesto dalla ricorrente nel verbale di udienza, “per cessata materia del contendere”. Infatti, se è pur vero che, nella “modulistica” che compila il contribuente per l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli, viene indicato che occorre rinunziare al giudizio ove siano “contenziosi in corso”, in mancanza di una formale e puntuale rinunzia ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546-1992, il giudizio non va dichiarato “estinto” bensì “sospeso”. Pertanto, il Giudice di primo grado, nel prendere atto dell'adesione alla definizione agevolata del ruolo, avrebbe dovuto dichiarare la sospensione del giudizio sino all'avvenuto pagamento integrale del ruolo in forma agevolata. Ad oggi la società su un debito il cui ammontare – per le imposte – è pari ad Euro 176.039,88, oltre ad Euro 6.068,32 di interessi di rateazione, ha effettuato pagamenti rateali per un ammontare di Euro 45.436,15. L'Ufficio produce, come documentazione a chiarimento della situazione debitoria della società, la stampa dei dati dell'istanza di rateazione prot. n. W- 2023040604677903 del 06-04-2023 e la stampa dei dati della rateazione del debito erariale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 17
Novembre 2023.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Con il presente appello, l'Agenzia delle Entrate non contesta il merito delle ragioni originarie di impugnazione della cartella (in particolare, il vizio di notifica della comunicazione di irregolarità), ma censura unicamente la statuizione processuale di estinzione del giudizio, ritenendo che il giudice di prime cure, a fronte della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art.1, commi 231 ss. , L.197/2022, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ai sensi del comma 236 della medesima disposizione, e non dichiararne l'estinzione.
La questione devoluta a questa Corte attiene, dunque, all'esatta qualificazione degli effetti processuali derivanti: dalla presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater), accompagnata da impegno espresso a rinunciare al giudizio pendente, e dall'accettazione/comunicazione dell'agente della riscossione. L'Agenzia appellante richiama l'art.1, comma 236, L.197/2022, il quale prevede che nella dichiarazione di adesione il debitore: indica l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione;
assume l'impegno a rinunciare a tali giudizi;
i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento, sono sospesi dal giudice;
l'estinzione del giudizio è subordinata: all'effettivo perfezionamento della definizione (mediante integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute), e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in mancanza di perfezionamento, il giudice revoca la sospensione, su istanza di parte. Sul piano letterale, la disposizione individua un duplice livello:
1. Piano della volontà processuale del contribuente: impegno espresso a rinunciare al giudizio, che costituisce manifestazione di volontà univoca di abbandonare la lite relativamente ai carichi oggetto di definizione;
2. Piano del perfezionamento oggettivo della definizione agevolata: integrazione degli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria (nei limiti previsti dalla legge) solo al verificarsi del tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute. La norma, pertanto, collega: da un lato, l'effetto processuale della sospensione in pendenza del pagamento rateale;
dall'altro, l'effetto estintivo del giudizio, subordinato al perfezionamento della definizione.
Tuttavia, tale regime non esclude che, sul piano processuale, possa intervenire un atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte del contribuente, ai sensi della disciplina processuale (art.44 D. Lgs.546/1992 in combinato con l'art.391 c. p. c. , richiamato in via generale). Sulla natura dell'impegno a rinunciare e sulla rinuncia agli atti, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di primo grado (in tema di precedenti definizioni agevolate/rottamazioni) ha chiarito che: la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, accompagnata dall'impegno espresso a rinunciare al giudizio, e seguita dalla comunicazione di accoglimento/computo da parte dell'agente della riscossione, può assumere, nella concreta dinamica del processo, il valore di atto di rinuncia agli atti del giudizio, ove: sia chiara, inequivoca e riferibile al giudizio pendente, sia portata a conoscenza del giudice e delle controparti. Nel caso in esame: la società Res._1 S. r. l. ha aderito alla definizione agevolata ex L.197/2022; ha dichiarato espressamente di impegnarsi a rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte;
tale impegno è stato posto a fondamento dell'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel giudizio di primo grado;
il giudice di prime cure ha dato atto, nel corpo della motivazione, di tale volontà espressa di rinuncia. In tale contesto, la rinuncia del contribuente: si è manifestata in modo espresso, è stata accettata implicitamente dalle controparti, che non hanno opposto specifiche contestazioni alla cessazione della materia del contendere in primo grado, è stata valutata dal giudice di prime cure come idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado si fonda: non soltanto sul mero dato oggettivo dell'adesione alla definizione agevolata, ma sulla concomitante, inequivoca volontà processuale del contribuente di rinunciare al giudizio, così come richiesta dalla disciplina della definizione agevolata e recepita dall'organo giudicante. Sull'asserita necessità di sospensione e sulla posizione dell'Ufficio appellante,
l'Agenzia delle Entrate sostiene che, mancando l'integrale pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata (essendo in corso il pagamento rateale), il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi a sospendere il giudizio, ex art.1, comma 236, L.197/2022, e non dichiararlo estinto. L'assunto non può essere condiviso. Occorre distinguere:
1. Il profilo oggettivo della definizione agevolata (estinzione del debito nei limiti della legge, subordinata al perfezionamento tramite pagamento integrale e tempestivo delle rate), da 2. Il profilo soggettivo-processuale della rinuncia al giudizio, espressione di autonomia processuale della parte, la quale può decidere di abbandonare la lite anche prima o a prescindere dal perfezionamento della definizione. Nel caso concreto: la società contribuente ha volontariamente scelto di non coltivare ulteriormente il giudizio, ha assunto un impegno formale alla rinuncia, strettamente collegato alla domanda di definizione agevolata, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio. Pertanto: la disciplina dell'art.1, comma 236, L.197/2022, che prevede la sospensione del giudizio “nelle more del pagamento delle somme dovute”, opera come regola tipica del rapporto tra definizione agevolata e processo pendente, ma non esclude che, qualora la parte assuma e manifesti in giudizio una rinuncia espressa, il processo possa essere immediatamente definito per estinzione, ai sensi della disciplina generale in tema di rinuncia agli atti. La tesi dell'Ufficio, secondo cui, in ogni caso di adesione a rottamazione-quater con rateazione, il giudizio dovrebbe necessariamente permanere sospeso fino all'integrale pagamento, anche in presenza di rinuncia espressa del contribuente, non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della normativa: la rinuncia al giudizio ha natura e effetti processuali propri, la sospensione ex lege tutela entrambe le parti nelle ipotesi in cui il contribuente, pur avendo aderito alla definizione, intenda mantenere “aperta” la lite fino al perfezionamento della stessa (ad es. per l'eventualità di mancato pagamento o di sopravvenuti motivi di contestazione). Qui, viceversa, la parte ha esercitato una scelta irreversibile sul piano processuale, assumendosi il rischio connesso all'eventuale decadenza dal beneficio della definizione (che rileverà sul piano sostanziale e della riscossione, ma non comporta “riviviscenza” del giudizio estinto). In altri termini: la sospensione prevista dal comma 236 costituisce una tutela di default del processo in pendenza di rottamazione, ma non può trasformarsi in un vincolo che impedisca alla parte di rinunciare alla lite, né giustifica l'annullamento di una sentenza che abbia preso atto di tale rinuncia. Sulla coerenza con la giurisprudenza richiamata in primo grado, il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di precedenti definizioni agevolate (“rottamazione” ex D. L.193/2016), in base alla quale: in presenza di una domanda di definizione agevolata, accompagnata da un impegno di rinuncia al giudizio e dalla successiva comunicazione dell'agente della riscossione, il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia del debitore. Pur riferita ad una disciplina precedente, tale impostazione è pienamente compatibile con la struttura della rottamazione-quater di cui alla L.197/2022, nella misura in cui: anche in questa nuova fattispecie il legislatore richiede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, e collega alla definizione agevolata un effetto di deflazione del contenzioso, che si realizza proprio mediante l'abbandono delle liti. Il giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato: sia la normativa speciale (L.197/2022), sia l'orientamento giurisprudenziale formatosi in casi analoghi, giungendo ad una conclusione – l'estinzione del giudizio per rinuncia – coerente con la ratio di semplificazione e chiusura dei contenziosi sottesa alla definizione agevolata.
Nel caso di specie: la rinuncia al giudizio da parte del contribuente è stata validamente manifestata e recepita in primo grado;
la declaratoria di estinzione del giudizio da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado risulta giuridicamente corretta;
le censure dell'Ufficio si fondano su una lettura eccessivamente restrittiva della disciplina dell'art.1, comma 236, L.197/2022, non compatibile con l'autonomia della rinuncia processuale, l'appello dell'Agenzia delle Entrate dev'essere rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 17/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190014329936000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1966/2025 depositato il
04/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede la sospensione in attesa dei pagamenti
Resistente/Appellato: non costituiti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 s.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 293 2019 00143299 36 000 (ruolo n. 394/2019) (con la quale si richiedeva il pagamento dell'omesso versamento di tributi erariali relativi all'anno di imposta 2013 oltre a sanzioni in misura del 30% ed interessi per un importo complessivo pari ad € 276.939,63.
Resiste l'Agenzia delle Entrate.
Nel corso del giudizio il contribuente ha aderito alla definizione agevolata (cd rottamazione quater) con pagamento rateale del debito.
Affermava la Corte adita:
“Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
In tema di rottamazione delle cartelle esattoriali, la Cassazione ha fornito alcune precisazioni circa gli effetti della domanda di rottamazione rispetto ai giudizi pendenti (Cassazione, ordinanza del 10 ottobre 2019, n.
25588; Cassazione, sentenza del 3 ottobre 2018, n. 24083).
In particolare, ha affermato che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 391 del Codice di procedura civile, per rinuncia del debitore.
Nella specie la Società Ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 1 comma 231 e seguenti della Legge n. 197/2022, chiedendo di voler adempiere al pagamento dovuto nel numero massimo di rate previste dalla legge, ed impegnandosi a rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte.
Riguardo le spese del giudizio, deve dichiararsi il "non luogo a provvedere" perchè il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cassazione, sentenza n. 24803/2018).“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 23 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546-1992 in combinato disposto con l'art. 1 comma 236
L. 197-2022; Errata valutazione del presupposto a base dell'estinzione del giudizio;
Mancato esame della presenza di istanza di definizione agevolata del ruolo con rateazione delle somme. Il Giudice di primo grado ha errato, a parere dell'Appellante, nel dichiarare estinto il giudizio, come richiesto dalla ricorrente nel verbale di udienza, “per cessata materia del contendere”. Infatti, se è pur vero che, nella “modulistica” che compila il contribuente per l'adesione alla definizione agevolata dei ruoli, viene indicato che occorre rinunziare al giudizio ove siano “contenziosi in corso”, in mancanza di una formale e puntuale rinunzia ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546-1992, il giudizio non va dichiarato “estinto” bensì “sospeso”. Pertanto, il Giudice di primo grado, nel prendere atto dell'adesione alla definizione agevolata del ruolo, avrebbe dovuto dichiarare la sospensione del giudizio sino all'avvenuto pagamento integrale del ruolo in forma agevolata. Ad oggi la società su un debito il cui ammontare – per le imposte – è pari ad Euro 176.039,88, oltre ad Euro 6.068,32 di interessi di rateazione, ha effettuato pagamenti rateali per un ammontare di Euro 45.436,15. L'Ufficio produce, come documentazione a chiarimento della situazione debitoria della società, la stampa dei dati dell'istanza di rateazione prot. n. W- 2023040604677903 del 06-04-2023 e la stampa dei dati della rateazione del debito erariale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 7057/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 17
Novembre 2023.
La società Resistente_1 S.r.l., chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Con il presente appello, l'Agenzia delle Entrate non contesta il merito delle ragioni originarie di impugnazione della cartella (in particolare, il vizio di notifica della comunicazione di irregolarità), ma censura unicamente la statuizione processuale di estinzione del giudizio, ritenendo che il giudice di prime cure, a fronte della presentazione della domanda di definizione agevolata ex art.1, commi 231 ss. , L.197/2022, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ai sensi del comma 236 della medesima disposizione, e non dichiararne l'estinzione.
La questione devoluta a questa Corte attiene, dunque, all'esatta qualificazione degli effetti processuali derivanti: dalla presentazione della domanda di definizione agevolata (rottamazione-quater), accompagnata da impegno espresso a rinunciare al giudizio pendente, e dall'accettazione/comunicazione dell'agente della riscossione. L'Agenzia appellante richiama l'art.1, comma 236, L.197/2022, il quale prevede che nella dichiarazione di adesione il debitore: indica l'eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione;
assume l'impegno a rinunciare a tali giudizi;
i giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento, sono sospesi dal giudice;
l'estinzione del giudizio è subordinata: all'effettivo perfezionamento della definizione (mediante integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute), e alla produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in mancanza di perfezionamento, il giudice revoca la sospensione, su istanza di parte. Sul piano letterale, la disposizione individua un duplice livello:
1. Piano della volontà processuale del contribuente: impegno espresso a rinunciare al giudizio, che costituisce manifestazione di volontà univoca di abbandonare la lite relativamente ai carichi oggetto di definizione;
2. Piano del perfezionamento oggettivo della definizione agevolata: integrazione degli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria (nei limiti previsti dalla legge) solo al verificarsi del tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute. La norma, pertanto, collega: da un lato, l'effetto processuale della sospensione in pendenza del pagamento rateale;
dall'altro, l'effetto estintivo del giudizio, subordinato al perfezionamento della definizione.
Tuttavia, tale regime non esclude che, sul piano processuale, possa intervenire un atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte del contribuente, ai sensi della disciplina processuale (art.44 D. Lgs.546/1992 in combinato con l'art.391 c. p. c. , richiamato in via generale). Sulla natura dell'impegno a rinunciare e sulla rinuncia agli atti, la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice di primo grado (in tema di precedenti definizioni agevolate/rottamazioni) ha chiarito che: la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, accompagnata dall'impegno espresso a rinunciare al giudizio, e seguita dalla comunicazione di accoglimento/computo da parte dell'agente della riscossione, può assumere, nella concreta dinamica del processo, il valore di atto di rinuncia agli atti del giudizio, ove: sia chiara, inequivoca e riferibile al giudizio pendente, sia portata a conoscenza del giudice e delle controparti. Nel caso in esame: la società Res._1 S. r. l. ha aderito alla definizione agevolata ex L.197/2022; ha dichiarato espressamente di impegnarsi a rinunciare al giudizio pendente innanzi alla Corte;
tale impegno è stato posto a fondamento dell'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere nel giudizio di primo grado;
il giudice di prime cure ha dato atto, nel corpo della motivazione, di tale volontà espressa di rinuncia. In tale contesto, la rinuncia del contribuente: si è manifestata in modo espresso, è stata accettata implicitamente dalle controparti, che non hanno opposto specifiche contestazioni alla cessazione della materia del contendere in primo grado, è stata valutata dal giudice di prime cure come idonea a determinare l'estinzione del giudizio. Pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado si fonda: non soltanto sul mero dato oggettivo dell'adesione alla definizione agevolata, ma sulla concomitante, inequivoca volontà processuale del contribuente di rinunciare al giudizio, così come richiesta dalla disciplina della definizione agevolata e recepita dall'organo giudicante. Sull'asserita necessità di sospensione e sulla posizione dell'Ufficio appellante,
l'Agenzia delle Entrate sostiene che, mancando l'integrale pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata (essendo in corso il pagamento rateale), il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi a sospendere il giudizio, ex art.1, comma 236, L.197/2022, e non dichiararlo estinto. L'assunto non può essere condiviso. Occorre distinguere:
1. Il profilo oggettivo della definizione agevolata (estinzione del debito nei limiti della legge, subordinata al perfezionamento tramite pagamento integrale e tempestivo delle rate), da 2. Il profilo soggettivo-processuale della rinuncia al giudizio, espressione di autonomia processuale della parte, la quale può decidere di abbandonare la lite anche prima o a prescindere dal perfezionamento della definizione. Nel caso concreto: la società contribuente ha volontariamente scelto di non coltivare ulteriormente il giudizio, ha assunto un impegno formale alla rinuncia, strettamente collegato alla domanda di definizione agevolata, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio. Pertanto: la disciplina dell'art.1, comma 236, L.197/2022, che prevede la sospensione del giudizio “nelle more del pagamento delle somme dovute”, opera come regola tipica del rapporto tra definizione agevolata e processo pendente, ma non esclude che, qualora la parte assuma e manifesti in giudizio una rinuncia espressa, il processo possa essere immediatamente definito per estinzione, ai sensi della disciplina generale in tema di rinuncia agli atti. La tesi dell'Ufficio, secondo cui, in ogni caso di adesione a rottamazione-quater con rateazione, il giudizio dovrebbe necessariamente permanere sospeso fino all'integrale pagamento, anche in presenza di rinuncia espressa del contribuente, non trova riscontro né nella lettera né nella ratio della normativa: la rinuncia al giudizio ha natura e effetti processuali propri, la sospensione ex lege tutela entrambe le parti nelle ipotesi in cui il contribuente, pur avendo aderito alla definizione, intenda mantenere “aperta” la lite fino al perfezionamento della stessa (ad es. per l'eventualità di mancato pagamento o di sopravvenuti motivi di contestazione). Qui, viceversa, la parte ha esercitato una scelta irreversibile sul piano processuale, assumendosi il rischio connesso all'eventuale decadenza dal beneficio della definizione (che rileverà sul piano sostanziale e della riscossione, ma non comporta “riviviscenza” del giudizio estinto). In altri termini: la sospensione prevista dal comma 236 costituisce una tutela di default del processo in pendenza di rottamazione, ma non può trasformarsi in un vincolo che impedisca alla parte di rinunciare alla lite, né giustifica l'annullamento di una sentenza che abbia preso atto di tale rinuncia. Sulla coerenza con la giurisprudenza richiamata in primo grado, il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di precedenti definizioni agevolate (“rottamazione” ex D. L.193/2016), in base alla quale: in presenza di una domanda di definizione agevolata, accompagnata da un impegno di rinuncia al giudizio e dalla successiva comunicazione dell'agente della riscossione, il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia del debitore. Pur riferita ad una disciplina precedente, tale impostazione è pienamente compatibile con la struttura della rottamazione-quater di cui alla L.197/2022, nella misura in cui: anche in questa nuova fattispecie il legislatore richiede l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, e collega alla definizione agevolata un effetto di deflazione del contenzioso, che si realizza proprio mediante l'abbandono delle liti. Il giudice di primo grado ha dunque correttamente valorizzato: sia la normativa speciale (L.197/2022), sia l'orientamento giurisprudenziale formatosi in casi analoghi, giungendo ad una conclusione – l'estinzione del giudizio per rinuncia – coerente con la ratio di semplificazione e chiusura dei contenziosi sottesa alla definizione agevolata.
Nel caso di specie: la rinuncia al giudizio da parte del contribuente è stata validamente manifestata e recepita in primo grado;
la declaratoria di estinzione del giudizio da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado risulta giuridicamente corretta;
le censure dell'Ufficio si fondano su una lettura eccessivamente restrittiva della disciplina dell'art.1, comma 236, L.197/2022, non compatibile con l'autonomia della rinuncia processuale, l'appello dell'Agenzia delle Entrate dev'essere rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott.
AT Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)