Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 636
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno espresso a rinunciare al giudizio e dalla successiva comunicazione dell'esattore, costituisce una rinuncia agli atti del giudizio, determinando l'estinzione del processo, anche in pendenza del pagamento rateale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 1 comma 236 L. 197/2022

    La Corte ha rigettato l'appello, ritenendo che la disciplina dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022, che prevede la sospensione del giudizio, non esclude la possibilità di un atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte del contribuente, la quale determina l'immediata estinzione del processo. La rinuncia espressa del contribuente è stata ritenuta valida e idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 636
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 636
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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