Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniele Di Furia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze - Comando provinciale guardia di finanza di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege a L’Aquila, Via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento:
- del provvedimento emesso dal Comandante del gruppo della Guardia di finanza di Teramo, assunto al prot.-OMISSIS-, datato 19.11.2021, con il quale dichiarava il ricorso gerarchico inammissibile;
- del procedimento disciplinare e del relativo provvedimento sanzionatorio emesso dal Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Teramo, -OMISSIS-, in data 6 agosto 2021- prot. -OMISSIS-, notificato in data 2 agosto 2021, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare di corpo del richiamo ( ex art. 1359 D. Lgs. 66/2010), fondata sulla presunta violazione di quanto statuito dall’art. 748, comma 5, lettera b), del D.P.R. 90/10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando provinciale Guardia di finanza di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. TI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 17.1.2022 e depositato in data 10.2.2022, -OMISSIS--OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze - Comando provinciale Guardia di finanza di Teramo (di seguito breviter anche “ MEF ”) al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato i motivi che verranno di seguito esaminati.
2. In data 15.2.2022, il MEF si è costituito in giudizio mediante una comparsa di stile, allegando la documentazione richiamata dai provvedimenti gravati e quella sottesa ai fatti di causa.
3. Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 17.3.2026, parte ricorrente ha insistito nel rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 b is , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, il Collegio, dato alle parti l’avviso ex art. 73 c.p.a. circa la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità parziale del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorrente ha in questa sede impugnato sia il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui gli è stata irrogata, dalla Comandante della Compagnia della Guardia di finanza di Teramo, -OMISSIS-, in data 6 agosto 2021, la sanzione del “ richiamo ” ex art. 1359 D. Lgs. 66/2010, sia il provvedimento che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico dallo stesso esperito avverso il richiamato provvedimento di primo grado.
Prendendo le mosse dal descritto provvedimento di primo grado, il Collegio è tenuto a indagare la sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, verificando se il “ richiamo ” ex art. 1359 D. Lgs. 66/2010 integri una vera e propria sanzione amministrativa lesiva della sfera giuridica del destinatario.
Sul punto, soccorre la pronuncia del Consiglio di Stato n. 347/2013 che ha stabilito, con riferimento alla sentenza oggetto del giudizio d’appello, che dovesse essere respinta l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente, secondo la quale il destinatario non avrebbe alcun interesse a impugnare il provvedimento che gli aveva inflitto la sanzione del richiamo: e ciò in quanto tale ultima sanzione (del richiamo) perpetua effetti negativi oltre misura sulla sfera professionale del soggetto che ne viene colpito (in tal senso, anche TAR Lazio – Roma, n. 1901/2008), cosicchè sussiste, in capo a esso, l’interesse a impugnare il provvedimento del richiamo.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene sussistente, in capo al ricorrente, la prospettata condizione dell’azione, stante il carattere lesivo del provvedimento che ha irrogato la sanzione del richiamo e che in questa sede ci occupa.
6. Entrando ora nel merito del ricorso, il provvedimento sanzionatorio gravato ha a oggetto due contegni omissivi asseritamente posti in essere dal ricorrente. Quest’ultimo non avrebbe riferito al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Teramo, -OMISSIS-, ma solo al diretto Comandante della sezione operativa volante della Guardia di Finanza di Teramo, la circostanza: a) di essere sottoposto al procedimento penale R.G.N.R. -OMISSIS-/2020, pendente dinanzi al Tribunale di Teramo; b) che il proprio avvocato avesse fatto istanza di anticipazione della camera di consiglio fissata dal G.I.P. per decidere sull’istanza di archiviazione presentata dal P.M. procedente.
7. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 748, comma 5, lettera b), del D.P.R. 90/10, l’interessato sarebbe tenuto a dare immediata informazione dei fatti inerenti al servizio dallo stesso svolto al superiore diretto e non anche al Comandante della Compagnia. In secondo luogo, il ricorrente ha escluso di essere gravato dell’obbligo di riferire circa il deposito dell’istanza di anticipazione della camera di consiglio, non essendone esso a conoscenza e trattandosi di iniziativa del proprio difensore. In ogni caso, le omissioni di cui si è detto non sarebbero in grado di “ avere riflessi sul servizio ” e quindi sarebbero, ai fini che qui interessano, irrilevanti.
Il motivo è fondato nei termini di cui infra .
7.1. Giova premettere come la circostanza per il quale il militare sia sottoposto a procedimento penale sia, ex se , in grado di spiegare effetti sul servizio dallo stesso svolto, attesa la necessità del superiore di adottare i dovuti provvedimenti organizzativi e gestionali (es. eventuali trasferimenti per incompatibilità, ecc.).
A tale ultimo fine, non è necessario che il militare sia stato rinviato a giudizio, ma è sufficiente che quest’ultimo sia a conoscenza di essere sottoposto a indagine penale.
Tale conclusione risulta confermata dalla Direttiva n. M_DGMILI III 7 l/0294795, del 12.07.2012, adottata dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa, che impone ai militari l’obbligo di comunicare al proprio superiore la circostanza di essere sottoposto a procedimento penale.
Quanto appena detto non opera invece in riferimento alla seconda delle due condotte omissive asseritamente poste in essere dal ricorrente, ossia a quella avente a oggetto il deposito dell’istanza di anticipazione della camera di consiglio fissata dal G.I.P. per decidere sull’istanza di archiviazione presentata dal P.M. procedente.
Sotto tale aspetto, essa di per sé non è in grado di avere riflessi sul servizio, trattandosi di istanza a valenza endoprocedimentale che, come tale, non impone all’Amministrazione l’adozione di ulteriori atti o misure. A ciò deve essere aggiunto come, dagli atti di causa, non emerge la prova né che il ricorrente avesse incaricato il proprio difensore di agire in tal senso e né che esso fosse a conoscenza di siffatta iniziativa difensiva.
Consegue che la condotta omissiva da ultimo menzionata non è idonea a sorreggere il provvedimento sanzionatorio in questa sede gravato.
7.2. Perimetrato l’ambito delle condotte in questa sede rilevanti, occorre ora esaminare se il ricorrente abbia assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 735 d.P.R. 90/2010 circa la sua sottoposizione al procedimento penale nei confronti Comandante della sezione operativa volante della Guardia di Finanza di Teramo, anziché nei confronti del Comandante della Compagnia.
Al riguardo, l’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/10 impone al militare di rivolgersi “ al proprio comando o ente ” al fine di assolvere agli obblighi comunicativi di cui all’art. 735.
Tale ultima norma, al comma 5, vieta al militare di rivolgersi direttamente al comandante di compagnia, e quindi a quei soggetti che non rappresentano i suoi superiori immediati, a eccezione delle ipotesi, di carattere eccezionale, ivi enucleate, che però non ricorrono nel caso di specie.
Del resto, anche la menzionata Direttiva n. M_DGMILI III 7 l/0294795, del 12.07.2012 ha chiarito che il militare è tenuto a effettuare la comunicazione di cui all’art. 748 d.P.R. 90/10 al proprio comando (cfr. doc. 3, punto 2).
A ciò deve essere aggiunto come proprio il Comandante di Compagnia, nella propria nota n. -OMISSIS-/2021 del 30.07.2021 (cfr. doc. 4), abbia ribadito l’esigenza per la quale, ai sensi dell’art. 1347 D. Lgs. 66/10, “ ogni problematica inerente al servizio dovrà essere in primo luogo affrontata con il proprio diretto comandante di sezione, il quale, a sua volta e ove necessario, si confronterà con la sottoscritta con o senza la presenza del militare interessato ”.
Applicando tali principi al caso di specie, deve allora ritenersi che il ricorrente abbia correttamente assolto l’obbligo comunicativo di cui era gravato, sussistente nei termini di cui sopra di è detto, riferendo i fatti destinati a produrre effetti sul servizio soltanto al Comandante della Sezione operativa volante della Compagnia (e non invece al Comandante di Compagnia).
Non ricorrevano, infatti, nel caso di specie le eccezionali ragioni di legge che avrebbero dovuto indurre il ricorrente a relazionare i fatti per cui è causa direttamente al Comandante di Compagnia, pretermettendo il suo superiore diretto, ossia il Comandante della Sezione operativa volante della Compagnia.
Sotto tale aspetto la censura è quindi fondata.
8. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente ha lamentato la sussistenza di vizi procedimentali, sub specie di violazione dell’art. 1370 D. Lgs. 66/2010, afferenti all’irrogazione della sanzione per cui è causa per non essergli, in precedenza, stato notificato alcun addebito e per non essere stato messo in condizione di fornire giustificazioni.
Il motivo è fondato.
Emerge per tabulas (doc. 8 indice di parte ricorrente) come la sanzione disciplinare che in questa sede ci occupa non sia stata comminata all’esito di un corretto procedimento a essa prodromico.
Difettano, in tal senso, la preventiva notifica degli addebiti nei confronti dell’interessato, l’assegnazione al militare di un termine per presentare giustificazioni e quindi la replica alle stesse da parte dell’Amministrazione.
Né la relazione inviata dal ricorrente al Comandante di Compagnia (doc. 8 indice di parte ricorrente) può essere validamente inscritta in tale alveo, atteso che essa non è stata anteceduta dalla contestazione degli addebiti. Inoltre, anche a voler ritenere che la predetta relazione operi quale “giustificazione” dell’operato del ricorrente, la stessa non risulta confutata dall’Amministrazione. Infine, tra la data della relazione e quella dell’irrogazione della sanzione in questa sede impugnata intercorre un brevissimo lasso di tempo che denota che l’Amministrazione non abbia adeguatamente ponderato, oltre che confutato, i rilievi del militare.
9. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’erroneità del provvedimento di secondo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico.
La doglianza appena compendiata è inammissibile, giusta avviso ex art. 73 c.p.a. dato dal Collegio alle parti nell’ambito dell’udienza pubblica di discussione.
Il provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico non è ex se lesivo della sfera giuridica dell’interessato e, come tale, è insuscettibile di impugnazione.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il sindacato giurisdizionale successivo al ricorso gerarchico non verte sul provvedimento conclusivo dello stesso, bensì sul provvedimento di primo grado (C.d.s., n. 8122/2020). Del resto, la decisione di rigetto del ricorso gerarchico non costituisce un atto amministrativo di “ conferma ” (e quindi sostitutivo) del provvedimento confermato, ma un atto “ a effetto confermativo ” dell’originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico. Pertanto, l’atto di secondo grado non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento di primo grado, ma un accertamento della sua validità.
Sul punto, sempre la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 16129/2025), condivisa dal Collegio, così statuisce: “ oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l’onere dell’impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l’oggetto del giudizio e pertanto consente all’interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di sessanta giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico ”.
10. Alla luce di quanto precede, il Collegio: a) in riferimento al provvedimento sanzionatorio emesso dal Comandante della Compagnia della Guardia di finanza di Teramo, -OMISSIS-, in data 6 agosto 2021, prot. n. -OMISSIS-, accoglie il ricorso limitatamente alle prime due censure (e nei termini di cui si è detto), respingendolo nel resto, e, per l’effetto, lo annulla; b) dichiara l’inammissibilità del ricorso in riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento emesso dal Comandante del Gruppo della Guardia di finanza di Teramo, assunto al prot.-OMISSIS-, datato 19.11.2021.
11. La soccombenza reciproca tra le parti consente al Collegio di compensare integralmente tra esse le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo, per il resto, in parte infondato e in parte inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NZ, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
TI BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI BI | MA NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.