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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso all'esito di discussione orale ex art.281sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3834 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
con il proc. dom. avv. Alessandro Mazzotti Parte_1
- attore -
e
, con il proc. Controparte_1
dom. avv. Alessandro Lanata
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_2
domandando il risarcimento dei danni in tesi cagionatigli dal personale
[...]
della struttura convenuta con l'inadeguata prestazione sanitaria – connotata da plurimi errori strategici ed esecutivi - resa in occasione dell'infortunio alla mano occorso all'attore; evidenziava in particolare l'attore che gli errori in questione avevano determinato esiti invalidanti maggiori di quelli che si sarebbero determinati, nonostante l'infortunio, con la prestazione di adeguate cure mediche.
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande attrici, in CP_2
particolare affermando che quanto oggetto di doglianza doveva ricondursi al
1 mancato ottemperamento da parte dell'attore alle prescrizioni contenute nella lettera di dimissioni.
* * * * *
Considerato che
- all'esito dell'istruttoria, ritiene lo scrivente che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, in particolare risultando adeguatamente dimostrata la sussistenza di un apprezzabile nesso causale tra una condotta non adeguata del personale sanitario ed esiti invalidanti maggiori (rispetto a quelli ipotizzabili)
a carico dell'attore;
- al riguardo, la ctu medico-legale (svolta a ministero del Dott.
[...]
specialista medico-legale e del Dott. , Per_1 Persona_2
specialista in ortopedia e traumatologia e in chirurgia della mano) ha evidenziato che:
▪ sulla base di esame obiettivo il Sig. presenta un'alterazione anatomica Pt_1
funzionale della mano destra (cfr. pag. 20 CTU: “Morfologia mano normale
con accorciamento 4 dito di circa 1cm con deviazione assiale in senso
radiale. Blocco in anchilosi rigida del residuo di articolazione IFD. Difficolta
alla presa cilindrica e pugno con incrocio del IV raggio sul III sulla suddetta
deviazione radiale. Esito cicatriziale in regione dorsale sulla IFD di 2,5cm
con manifestazioni aderenziali al tessuto sottostante. Difficoltà all'esecuzione
della pinza I-IV raggio. Deviazione rotazionale. Modesto deficit di forza al IV
raggio. Modesta ipoestesia in regione ulnare del dito. Lieve limitazione
funzionale della IFP (-1/3). MCF nella norma”);
▪ tale alterazione è da ricondursi al trattamento chirurgico eseguito presso l'Ospedale in data 08.03.2019 e alla relativa gestione CP_2
postoperatoria (cfr. pag. 31 CTU, grassetto dello scrivente “dai controlli
2 radiografici post-chirurgici si evidenzia una eccessiva resezione di tessuto
osseo della P2 del 4° dito con conseguente accorciamento del dito stesso.
Inoltre, la sintesi eseguita con due fili di K non risulta particolarmente
stabile anche a causa di una frattura longitudinale della diafisi di P2 non
evidenziabile al controllo rx preoperatoria. A determinare, comunque, il
fallimento del trattamento chirurgico, con conseguente viziosa
consolidazione, è stato la rimozione anticipata dei fili di K, avvenuta il
29.03.2019, a soli 21 giorni dall'intervento; la rimozione precoce dei mezzi di
sintesi ha causato infatti un “collasso” della ricostruzione chirurgica con
disallineamento dei segmenti ossei, responsabile -ad oggi- delle sequele
menomative);
▪ è da escludere che tale alterazione non fosse prevenibile dai medici e quindi discenda esclusivamente dal traumatismo iniziale (cfr. pag. 25, 31-32 e 29
CTU: “Attualmente residua un danno anatomico-funzionale superiore a
quello che si sarebbe verificato qualora il Sig. fosse stato Pt_1
adeguatamente trattato, consistente in una deviazione radiale del IV raggio
della mano destra con accorciamento di 1cm rispetto al controlaterale e
deviazione rotazionale con annessa limitazione funzionale dell'articolazione
interfalangea prossimale e anchilosi dell'articolazione interfalangea
distale…; L'intervento e la gestione post chirurgica, qualora anche
correttamente praticati, avrebbero residuato una limitazione della
funzionalità delle dita coinvolte: tuttavia, la limitazione che sarebbe residuata
sarebbe stata di certo inferiore rispetto a quella che ad oggi è obiettivabile;
ritenendo lo stato attuale valutabile nella misura del 8% di danno biologico,
possiamo logicamente supporre che, qualora fosse stato effettuato
3 correttamente l'intervento e qualora fosse stata correttamente attuata la
gestione post-operatoria, sarebbe residuato un danno biologico pari al 3%”;
▪ è altresì da escludere che l'attuale condizione della mano destra del Sig.
dipenda dalla precoce autorimozione del presidio di immobilizzazione Pt_1
(cfr. pag. 25 CTU: “Certo, all'ultimo controllo ortopedico è refertato che il
signor si è rimosse autonomamente la stecca posizionata e praticò Pt_1
un'auto medicazione: pur tuttavia, ciò non giustifica la rimozione dei fili di K
in quella sede, che rappresenta il vero momento di criticità”;
- l'analisi e le conclusioni dei ctu risultano esenti da vizi logici e adeguatamente argomentate, così che – anche a fronte della genericità delle contestazioni svolte da parte convenuta sotto il profilo tecnico – lo scrivente non può che condividerle e farle proprie;
- va pertanto dichiarata la responsabilità di in ordine al (maggior) danno CP_2
patito dal Sig. Pt_1
- venendo alla liquidazione del danno patito dall'attore e ascrivibile a parte convenuta, si osserva quanto segue;
- va rigettata la pretesa risarcitoria del danno conseguente all'incompleta informativa preoperatoria offerta dal personale sanitario, pur ravvisata dai
CTU sulla base della documentazione agli atti;
ciò in quanto la lesione del diritto all'autodeterminazione terapeutica è stata prospettata da parte attrice in maniera generica e senza la necessaria allegazione e prova di quali altri pregiudizi, diversi dal già riconosciuto danno alla salute, essa abbia subito
(cfr. di recente, C. Cass. 17649/2024: “Questa Corte ha chiarito che - posta la
premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del
paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di
danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento
4 di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia,
contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. 11/11/2019, n.
28985; Cass. 4/11/2020, n. 24471) -, nel primo caso (deficit informativo
dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo
informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto
dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in
quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto
non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel
secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto
all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto
il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente
in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli),
tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo
indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi
dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito”);
- in relazione alle conseguenze del rilevato errore medico, i CTU hanno stimato
▪ il ricorrere di un periodo pari a 20 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al
25% conseguenza specifica dei rilevati errori (cfr. pag.25 ctu: “per quanto
attiene l'inabilità temporanea, possiamo ipotizzare che, qualora il trattamento
fosse stato correttamente eseguito, sarebbero logicamente da riconoscersi un
periodo di giorni 21 di ITP al 75% (corrispondente al periodo durante il
quale il paziente avrebbe dovuto mantenere la valva in vetroresina), ulteriori
30 giorni al 50% (in cui il paziente avrebbe dovuto indossare la stecca di
Zimmer e procedere con la fisioterapia) e, infine, ulteriori giorni 60 al 25%
(in regione del mantenimento in sede dei fili di K e del conseguente
trattamento riabilitativo finale). In seguito all' errato trattamento, tuttavia, si
5 può ipotizzare un logico ritardo di guarigione da quantificarsi, in via del tutto
equitativa mancando la documentazione, in un ulteriore periodo pari a 20
giorni al 50% e 20 giorni al 25%.”);
▪ un danno biologico iatrogeno da calcolarsi in via “differenziale” nella misura del 5%, da calcolarsi dal 3% all'8% (cfr. pagg. 25, 34-37 CTU);
▪ una riduzione della capacità lavorativa specifica nell'ambito delle mansioni di falegname derivante dall'inadempimento quantificabile nella misura del 10%
(ctu pag.40);
▪ spese per consulenza medico-legale del Dott. per euro 2.000,00 Persona_3
come da fattura in atti (cfr. fattura, prod. 14 e spese di CTP per un Pt_1
totale di euro 1.220,00 che questo Giudice ritiene rimborsabili, quale danno emergente, a cui aggiungersi euro 366,00 per onorario del CTP specialista ortopedico Dott. come da fattura in atti;
Per_4
- ciò posto, il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo le tabelle elaborate in base all'art. 139 del codice assicurazione private come segue:
▪ per l'invalidità temporanea (50% di euro 55,24 x 20gg + 25% di euro 55,24 x
20gg) euro 828,60 aumentati del 10% per quanto si dirà in seguito in merito all'invalidità permanente, per complessivi euro 911,46;
▪ per l'invalidità permanente al 5%, nel range fra il 3% e l'8%, considerato che l'attore al momento dei fatti per cui è causa aveva 46 anni, (valutati euro
13.050,00 per l'8% di invalidità permanente e sottratti euro 2.796,43 per il 3%
di invalidità permanente, si ottiene l'importo corrispondente al danno iatrogeno differenziale, pari a) euro 10.253,57; detto importo va aumentato del
10% in ragione dell'allegata limitazione allo svolgimento della pratica sportiva amatoriale del tennis (cfr. pag. 37 CTU: “il soggetto lamenta una
impossibilità ad alcune attività ricreative (non riesce ad impugnare la
6 racchetta per giocare a tennis) e riteniamo risenta in modo apprezzabile
durante le attività che prevedono una solida presa a pugno”) e, nulla riconoscendosi a titolo di danno morale in difetto di allegazione e prova di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (cfr. pag. 37,38 CTU: “non si
apprezza alcuna sofferenza fisica; non è apprezzabile una sofferenza
menomazione-correlata), si giunge al complessivo importo di euro 11.278,93;
- in ordine al danno patrimoniale, occorre considerare:
▪ che i CTU hanno stimato una perdita di capacità lavorativa specifica differenziale del 10%;
▪ con riguardo al mancato guadagno relativo agli anni 2019-2021, che parte attrice per dimostrare che la diminuzione dei redditi fosse ascrivibile all'errore medico in misura superiore a quanto stimato dai CTU avrebbe dovuto fornire la prova della perdita di commesse specifiche e del loro valore;
▪ con riguardo al mancato guadagno relativo all'anno 2019, l'incidenza sull'attività lavorativa dei 111 giorni di invalidità temporanea che, secondo quanto indicato dai ctu, si sarebbero comunque determinati qualora vi fosse stato un corretto trattamento medico della lesione, essendo ascrivibili a parte convenuta solo ulteriori 40 giorni di ITP;
▪ sempre con riguardo ai redditi dell'anno 2019, che il Sig. sino al Pt_1
05.03.2019 (64 gg) ha avuto piena capacità lavorativa, dal 06.03.2019 al
03.08.2019 è stato in condizione di ITP (151 gg di cui 40 gg imputabili all'errato trattamento sanitario) e dal 04.08.2019 al 31.12.2019 (150 gg) ha avuto una riduzione della capacità lavorativa specifica del 10%. Il reddito
2019 di euro 24.510 è stato quindi prodotto in 214 giorni lavorativi (114,53
euro al giorno);
7 ▪ con riguardo al lucro cessante degli anni successivi al 2021, è necessario procedere all'individuazione di un reddito annuo da capitalizzare;
▪ che l'art. 137 cod. ass. non è richiamato dalla legge 24/2017;
▪ che i redditi da lavoro autonomo non sono necessariamente costanti negli anni;
▪ che la produzione della sola dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 non consente un'adeguata ricostruzione dell'andamento dei redditi del Sig. Pt_1
ante lesione;
▪ che, pertanto, il reddito ivi dichiarato non può essere isolatamente utilizzato come reddito annuo da capitalizzare;
▪ che è maggiormente attendibile calcolare il reddito annuo da capitalizzare basandosi sulla media dei redditi degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
▪ che le tabelle di Milano del 05.06.2024, applicabili per il calcolo del danno patrimoniale per perdita reddituale, prevedono per un soggetto maschio di 49
anni (età del Sig. nel 2022, anno di inizio della capitalizzazione) un Pt_1
coefficiente di capitalizzazione pari a 18,45;
- tutto ciò considerato, si provvede a liquidare in via equitativa il risarcimento del mancato guadagno dell'anno 2019 in euro 4.581,20 in relazione al periodo di invalidità temporanea (114,53*40 gg ITP) oltre euro 1.717,95
(114,53/100*10*150) per perdita di capacità lavorativa specifica, per complessivi euro 6.299,15; dell'anno 2020 in euro 1.097,20 (10% del reddito complessivo 2020); dell'anno 2021 in euro 703,80 (10% del reddito complessivo 2021); degli anni successivi sino all'età pensionabile in euro
45.213,65 (importo ottenuto moltiplicando per il coefficiente di capitalizzazione una somma costituita dal 10% dalla somma costituita dalla
8 media dei redditi degli anni sopra menzionati, unici di cui si hanno in atti le dichiarazioni fiscali);
- in considerazione di quanto sopra si giunge a un importo complessivo di euro
69.090,19 somma liquidata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
- va rigettata la domanda di pagamento dei compensi per l'assistenza stragiudiziale e di mediazione a titolo di spese di lite in quanto trattasi, invece,
di danno emergente di cui è mancata la prova in giudizio (Cfr, Cass.
30854/2023);
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna a pagare in favore di l'importo complessivo CP_2 Parte_1
di euro 69.090,19 oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate in CP_2
corso di causa, dedotti gli acconti già pagati;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro
260.000,00, stante il valore della domanda, del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano nei valori prossimi al minimo in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 593,80 per esborsi
9 documentati, rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 4.3.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
Minuta di sentenza redatta dal M.O.T. dr. Gabriele Salvi.
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