TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11939 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 7587/2025 promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Achille Reccia Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore,
CONVENUTO Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente, con ricorso depositato in data 03.03.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 93,44 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla Controparte_3 parte ricorrente la somma di euro 4.246,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 93,44 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso) A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Vincenzo Gioberti di Roma, con contratto a tempo determinato, dal 16.9.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato pagina 1 di 7 analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a CP_1 tempo determinato presso il medesimo istituto e segnatamente:
• per l'a.s. 2017/2018, con decorrenza dal 16.10.2017 e cessazione al 30.06.2018 maturando 15,08 giorni di ferie non godute per un totale di euro 722,64 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 13.11.2018 e cessazione al 30.06.2019 maturando 13,33 giorni di ferie non godute per un totale di euro 607,95 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza dal 1.10.2019 e cessazione al 30.06.2020 maturando 16,16 giorni di ferie non godute per un totale di euro 718,30 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 24.09.2020 e cessazione al 30.06.2021 maturando 17,77 giorni di ferie non godute per un totale di euro 750,32 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2021/2022, con decorrenza dall'11.12.2021 e cessazione al 30.06.2022 maturando 12,62 giorni di ferie non godute per un totale di euro 548,58 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, maturando 18,48 giorni di ferie non godute per un totale di euro 898,02 a titolo di indennità sostitutiva.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate, essendo stato, al contrario, collocato d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del 17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024).
pagina 2 di 7 Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e CP_1 tempestività della notifica del ricorso introduttivo e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. All'odierna udienza del 20.11.2025, sulle conclusioni della parte ricorrente trascritte a verbale, la causa veniva decisa la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024 nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però l'intero anno scolastico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di pagina 3 di 7 lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art.
1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie. Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1. “Gli Stati membri prendono le misure necessarie pagina 4 di 7 affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti pagina 5 di 7 alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002). A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025). Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024). pagina 6 di 7 I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia. Tuttavia parte ricorrente ha solo allegato ma non ha provato, neppure a livello di mero indizio, il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, i.e. il mancato godimento delle ferie maturate, atteso che alcuna documentazione risulta versata in atti a tale fine, non potendo evincersi dalla documentazione versata (busta paga) l'avvenuta prestazione in tutti i giorni lavorativi del contratto a termine: non è infatti evincibile detto dato da alcuna delle voci della busta paga in atti.
In assenza di alcuna idonea produzione documentale, la circostanza dedotta, ossia il mancato godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, non può dirsi in alcun modo provata, neppure a livello di mero indizio. Per tutto quanto sopra precede il ricorso va rigettato. Parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro Paola Farina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 7587/2025 promossa da rappresentato e difeso dall' Avv. Achille Reccia Parte_1
RICORRENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore,
CONVENUTO Oggetto: indennità sostitutiva per ferie non godute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ricorrente, con ricorso depositato in data 03.03.2025, ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 93,44 giorni di ferie maturate e non godute
-ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla Controparte_3 parte ricorrente la somma di euro 4.246,21, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 93,44 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024” (cfr., in termini, pag. 2 del ricorso) A fondamento della propria pretesa, premesso di essere docente presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione Vincenzo Gioberti di Roma, con contratto a tempo determinato, dal 16.9.2024 al 30.06.2025, ha esposto di aver prestato pagina 1 di 7 analogo servizio in favore del resistente in virtù di precedenti contratti a CP_1 tempo determinato presso il medesimo istituto e segnatamente:
• per l'a.s. 2017/2018, con decorrenza dal 16.10.2017 e cessazione al 30.06.2018 maturando 15,08 giorni di ferie non godute per un totale di euro 722,64 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2018/2019, con decorrenza dal 13.11.2018 e cessazione al 30.06.2019 maturando 13,33 giorni di ferie non godute per un totale di euro 607,95 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2019/2020, con decorrenza dal 1.10.2019 e cessazione al 30.06.2020 maturando 16,16 giorni di ferie non godute per un totale di euro 718,30 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2020/2021, con decorrenza dal 24.09.2020 e cessazione al 30.06.2021 maturando 17,77 giorni di ferie non godute per un totale di euro 750,32 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2021/2022, con decorrenza dall'11.12.2021 e cessazione al 30.06.2022 maturando 12,62 giorni di ferie non godute per un totale di euro 548,58 a titolo di indennità sostitutiva;
• per l'a.s. 2023/2024, con decorrenza dal 11.09.2023 e cessazione al 30.06.2024, maturando 18,48 giorni di ferie non godute per un totale di euro 898,02 a titolo di indennità sostitutiva.
Ha esposto, peraltro, in relazione a tutto il periodo di precariato, di non aver fruito delle ferie maturate, essendo stato, al contrario, collocato d'ufficio in congedo ordinario nei giorni di sospensione delle lezioni. In merito, ha precisato di non essere stato informato delle modalità e dei tempi per godere delle citate ferie e della possibilità di perderle ove non godute, nonché di non aver ricevuto, alla cessazione dei rapporti, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Ha, quindi, assunto di aver diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in virtù di un'interpretazione conforme dell'art. 5, comma 8, d.L. n. 95/2012 (convertito, con modificazione, dalla l. 135/2012), come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228/2012, al diritto euro-unitario ed, in particolare, all'art. 7, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE, nell'esegesi offertane dalla Corte di Giustizia Grande Sezione (sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16), nella misura in cui non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e alle indennità sostitutive connesse, senza la preventiva verifica che il lavoratore, tramite adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, ha peraltro richiamato il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui ravvisa l'illegittimità della prassi ministeriale che considera automaticamente in ferie tutti i decenti a tempo determinato durante i periodi di sospensione delle lezioni (cfr. Cass.civ., sez. lav., ord. n. 16717 del 17.06.2024 e Cass., civ. sez. lav., ord. n. 28587 del 6.11.2024).
pagina 2 di 7 Il convenuto non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità e CP_1 tempestività della notifica del ricorso introduttivo e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia. All'odierna udienza del 20.11.2025, sulle conclusioni della parte ricorrente trascritte a verbale, la causa veniva decisa la causa mediante immediata lettura della presente sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i temi della controversia e le posizioni delle parti, il Giudice rende la motivazione che segue a fondamento dell'accoglimento del ricorso. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento della indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute in riferimento agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e 2023/2024 nei quali ha prestato servizio come docente in virtù di contratti sino al termine delle attività didattiche o in forza di supplenze brevi che coprono però l'intero anno scolastico, giacché collocato d'ufficio in ferie nel periodo di sospensione delle lezioni. Il dato normativo da cui muovere, che regola in termini generali la materia della fruizione delle ferie da parte del dipendente pubblico e della corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, è l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012. La norma, rubricata “riduzione delle spese della pubblica amministrazione”, al comma 8 (previsione originaria) dispone che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. La Corte costituzionale (sentenza n. 95/2016), investita della questione di legittimità della norma di legge, per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (questo ultimo in relazione all'art. 7 direttiva n.2003/88/CE) ha dichiarato non fondata la questione, nella misura in cui le era stata sollevata dal giudice remittente sull'erroneo presupposto esegetico secondo il quale il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute assurgesse a limite invalicabile anche rispetto alla impossibilità del lavoratore di fruire delle stesse per malattia o per altra causa a lui non imputabile. Se alla cessazione del rapporto di pagina 3 di 7 lavoro, anche per causa non imputabile al lavoratore, gli fosse precluso di conseguire la compensazione economica delle ferie fino a quel momento maturate ma non fruite, si verificherebbe un vulnus irrimediabile al diritto fondamentale al godimento delle ferie, ammettendosene una menomazione definitiva per cause non imputabili al lavoratore, e alle quali l'ordinamento non appresterebbe neanche un trattamento economico succedaneo al mancato godimento. La norma si pone al riparo da censure di illegittimità costituzionale ove la si interpreti che il divieto di monetizzare le ferie nel pubblico impiego non si assurga a limite assoluto, potendo per contro essere superato nei casi in cui il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie maturate al termine del rapporto di lavoro per causa a questi non imputabile, ma nondimeno possa essere compensato per tale perdita dal ristoro economico della indennità sostitutiva. La legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è intervenuta ad integrare la normativa sulla fruizione delle ferie del personale docente ai commi 54 e 55 dell'art.
1. Nello specifico, il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 ha statuito che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il seguente comma 55 ha integrato l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, così disponendo: “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55, ha aggiunto il successivo comma 56 della Legge di Bilancio 2013, non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Le norme introdotto dai commi 54, 55 e 56 vengono a costituire un microsistema per la regolamentazione della materia del godimento delle ferie per il personale docente, incluso - per quanto qui di interesse - quello in servizio con contratti a tempo determinato, per il quale si prevede espressamente che il divieto di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute alla cessazione del rapporto non operi, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali è consentito al personale docente con contratto fino al termine delle lezione o delle attività didattiche di fruire delle ferie. Invero, il quadro normativo deve interpretarsi conformemente alle norme del diritto euro unitario e alle sentenze della CGUE che vincolano il giudice nazionale ad una interpretazione armonizzata con esse. In particolare, l'art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel dettare una regolamentazione uniforme delle ferie annuali, dispone che: par. 1. “Gli Stati membri prendono le misure necessarie pagina 4 di 7 affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali;
par.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. L'art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “condizioni di lavoro giuste ed eque” statuisce che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, ha affermato che l'art. 7 direttiva n. 2003/88/CE, unitamente all'art. 31 CDFUE, ostano ad una normativa nazionale che determini, per il lavoratore che non abbia chiesto di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, la perdita automatica dei giorni di ferie retribuiti e, correlativamente, il suo diritto ad una indennità finanziaria sostitutiva per le ferie annuali retribuite ma non godute, senza una preventiva verifica sul fatto che sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di esercitare il suo diritto alla ferie prima della cessazione del rapporto, attraverso una informazione adeguata (CGUE, Grande Sezione, cause riunite C-569/16 e C-570/16: causa C-619/16; causa C-684/16). L'art. 7 direttiva 2003/88/CE, nell'interpretazione della CGUE, non osta ad una norma nazionale che contempli la perdita del diritto alle ferie annuali retribuite alla cessazione del rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di esercitare in concreto tale diritto in costanza di rapporto, previa adeguata e trasparente informazione da parte del datore di lavoro che metta in condizione il lavoratore di esercitare consapevolmente tale diritto, invitandolo a farlo formalmente, ove necessario, ed in tempo utile a garantire che il godimento delle ferie sia idoneo ad apportare all'interessato il giusto riposo, rendendolo finanche edotto delle conseguenze della scelta di non fruire delle ferie annuali retribuite, vale a dire la perdita - al termine del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto autorizzato) o alla cessazione del rapporto di lavoro - del diritto a tali ferie e della correlativa indennità economica sostitutiva. Onere della prova che grava sul datore di lavoro quanto alla adeguata informativa rivolta al lavoratore in ordine sia all'esercizio del suo diritto alle ferie annuali retribuite in costanza di rapporto sia alla estinzione di tale diritto se non esercitato entro il termine di scadenza del contratto a termine, ed il conseguente venire meno della indennità finanziaria compensativa della mancata fruizione delle ferie retribuite non godute. Il diritto fondamentale alle ferie annuali scaturisce direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7) e si compone non solo del diritto al loro pagamento ma anche del diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto. Quando il rapporto di lavoro cessa, la fruizione delle ferie annuali e retribuite non è più oggettivamente possibile;
onde evitare che tale impossibilità ridondi in una definitiva privazione di tale diritto, al lavoratore è riconosciuto un beneficio succedaneo, corrisposto in forma pecuniaria, come esplicitamente previsto dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE che attribuisce al lavoratore il diritto ad una indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti pagina 5 di 7 alla fine del rapporto di lavoro. Non ha rilevanza, ai fini della corresponsione del beneficio economico succedaneo, il motivo per il quale il rapporto di lavoro è terminato, rilevando unicamente le condizioni della cessazione del contratto e del mancato godimento delle ferie al termine di questo, come si evince dall'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE. 10. La norma euro unitaria osta, dunque, a disposizioni nazionali che introducono condizioni diverse od ulteriori limitazioni al versamento della indennità sostitutiva di carattere finanziario - delle ferie annuali retribuite e non godute - al lavoratore che, al momento di cessazione del rapporto, non sia stato posto dal datore di lavoro nelle condizioni di fruire di tutte le ferie cui aveva diritto in costanza del rapporto, derivando tale diritto patrimoniale direttamente dalla direttiva 2003/88/CE (art. 7, par. 2), che non tollera restrizioni o presupposti diversi da quelli fissati in sede comunitaria per la sua percezione (v. CGUE, sentenza n. 218/2002). A tali assorbenti rilievi, si è uniformata anche la giurisprudenza di legittimità che con orientamento consolidato ha affermato il principio di diritto che segue: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia UE, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (v. ex multis, Cass. Sez. lav. n. 13440/2024; Cass. sez. lav. n. 11868/2025). Nell'interpretare il comma 54 dell'art. 1 legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), in combinato con l'art. 5, co. 8, d.l. 95/20012, come integrato dall'art. 1, co. 55, legge n. 228/2012, la Corte di Cassazione ha peraltro affermato che il quadro normativo debba intendersi nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario nazionale, dovendosi piuttosto intendere la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie di ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine (v. Cass. sez. lav. n. 16715/2024; Cass. sez. lav. n. 28587/2024). pagina 6 di 7 I principi giurisprudenziali richiamati, sia di fonte euro unitaria che nazionale, condivisi dal Tribunale adito, si attagliano alla decisione della presente controversia. Tuttavia parte ricorrente ha solo allegato ma non ha provato, neppure a livello di mero indizio, il fatto costitutivo della sua pretesa creditoria, i.e. il mancato godimento delle ferie maturate, atteso che alcuna documentazione risulta versata in atti a tale fine, non potendo evincersi dalla documentazione versata (busta paga) l'avvenuta prestazione in tutti i giorni lavorativi del contratto a termine: non è infatti evincibile detto dato da alcuna delle voci della busta paga in atti.
In assenza di alcuna idonea produzione documentale, la circostanza dedotta, ossia il mancato godimento di alcun giorno di ferie da parte del ricorrente, non può dirsi in alcun modo provata, neppure a livello di mero indizio. Per tutto quanto sopra precede il ricorso va rigettato. Parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza, stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Roma, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro Paola Farina
pagina 7 di 7