Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2024, proposto da
AL NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Brigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento n. M_D AB62BE8 REG2024 0038086 06.05.2024 notificato in tale data e del provvedimento n. M_D AB62BE8 REG2024 0044881 notificato in data 28-.05.2024 con cui l’odierno ricorrente Graduato Capo AL NO veniva designato per un trasferimento d’autorità dal 7° reggimento alpini in Belluno al 3° reggimento alpini in Pinerolo, con presentazione il 12 giugno 2024, esplorando l’ulteriore possibilità di reimpiego a domanda sulla sede di UN (BZ) – 39031;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. Marco LD e udito il difensore del ricorrente avv. Brando, in sostituzione dell'avv. Brigato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stato trasferito d’autorità dal 7° reggimento alpini di Belluno al 3° reggimento alpini di Pinerolo, con presentazione fissata per il 12 giugno 2024.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
Con ordinanza n. 330 del 2024 il Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata il Collegio ha sollevato d’ufficio, ex art. 73 c.p.a., un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso e, udito sul punto il difensore del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre esaminare prioritariamente l’eccezione con cui la P.A. resistente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza d’interesse.
L’eccezione è fondata.
Com’è noto, nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione.
Affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, sia dell'interesse al ricorso.
Le condizioni dell’azione (legittimazione e interesse a ricorrere) assolvono una funzione di filtro in chiave deflattiva delle domande proposte al giudice, sino a costituire un controllo di meritevolezza dell’interesse sostanziale in gioco volto a impedire che l’esercizio dell’azione divenga strumento per tutelare interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius.
La legittimazione al ricorso consiste nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del quisque de populo.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato: esso deve essere personale, attuale e concreto, sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Nel caso di specie, il ricorso va dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse per l’assorbente ragione che il ricorrente, di fatto, non ha mai prestato servizio a Pinerolo in quanto il provvedimento impugnato (trasferimento d’autorità a Pinerolo) è stato superato e sostituito dal provvedimento dell’11 giugno 2024 con cui è stata accolta l’istanza di trasferimento a domanda del ricorrente presso la sede di UN (fatto pacifico e non contestato: art. 64 c.p.a.).
Non avendo mai prestato servizio a Pinerolo, l’istante non ha, pertanto, alcun interesse a contestare il trasferimento presso detta sede, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente
Marco LD, Consigliere, Estensore
EN BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco LD | AZ FL |
IL SEGRETARIO