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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Societa' Agricola F.lli Nominativo_1 Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800108618 QUOTE IDRICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3844/25 il contribuente impugna l' avviso di accertamento n. 20251013800108618, emesso da Consorzio_1 di Bonifica Volturno, notif. in data 30.06.2025 ed avente ad oggetto contributo irriguo – Irrigazione consumo (quota esercizio) anno 2022 per un importo complessivo di
€ 7.962,45.
Il ricorrente prospetta che in sede di dichiarazione di consumo idrico svolta ai sensi all'art. 8 del
Regolamento Irriguo attualmente in vigore, adottato con Delibera consortile n. 561/2003 e D.G.R. n.
90/2003, ha dato atto che per la stagione 2022 richiedeva la sospensione dell'erogazione irrigua, richiedendo la sospensione del servizio con pec del 17.1.22, avendo intenzione di praticare, per la stagione agricola del medesimo anno, una coltura asciutta (grano).
Il ricorrente deduce, inoltre, l'inesatto calcolo della richiesta quota variabile, computata nell'impugnato atto in base ad un'esatta estensione dell'area dell'immobile assunta come base di calcolo della pretesa.
Il resistente consorzio non si è costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che in materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo, i piani di classifica distinguono una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La quota fissa è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio irriguo, secondo quanto stabilito dal regolamento consortile, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti, ed è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo. La quota variabile è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua secondo le modalità previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua. Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre con riferimento alla quota variabile è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta, anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore. È legittimo il metodo di calcolo della quota variabile basato sul principio dell'ettarocoltura, che determina il volume utilizzato in base all'idroesigenza media della coltura praticata e della superficie effettivamente irrigata, mediante suddivisione in fasce di consumo predeterminate dal regolamento consortile. ( c.f.r. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 24733 del 17 agosto 2023).
Il ricorrente ha prodotto pec del 17.1.22 inoltrata al resistente Consorzio_3 con la quale veniva richiesta la sospensione della fornitura idrica ad uso irriguo stagione 2022, stante la volontà di destinare il predetto fondo a coltivazione asciutta quale il grano ( c.f.r. doc. 2 produzione ricorrente).
Giova osservare che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Irriguo attualmente in vigore, adottato con Delibera consortile n. 561/2003 e D.G.R. n. 90/2003, il Consorzio resistente ha espressamente previsto, che “gli utenti ricadenti nel comprensorio che non intendono usufruire del servizio irriguo dovranno compilare in ogni sua parte la “dichiarazione di consumo idrico che dovrà essere acquisita agli atti consortili entro il termine fissato, salvo proroga, da regolamento al 15 aprile”.
Ciò posto, deve rimarcarsi come il ricorrente ha offerto prova di aver svolto per l'annualità in oggetto una coltura diversa da quella presunta ed assunta a base di calcolo della pretesa creditoria, attesa la rituale comunicazione a mezzo pec del 17.1.22 secondo la quale il ricorrente dava atto all'ente creditore che per l'annualità 2022 nell'immobile individuato a presupposto di imposta il contribuente avrebbe praticato coltura priva di fabbisogno idrico consortile, richiedendo così la sospensione del servizio.
L'ulteriore motivo di contestazione risulta assorbito nel motivo di accoglimento che precede. La assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali con riferimento alla materia oggetto del contendere giustifica il dispositivo in punto di spese che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: - accoglie il ricorso;
- spese compensate. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott.
EA AI Dott.ssa LE SC
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Societa' Agricola F.lli Nominativo_1 Di Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20251013800108618 QUOTE IDRICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3844/25 il contribuente impugna l' avviso di accertamento n. 20251013800108618, emesso da Consorzio_1 di Bonifica Volturno, notif. in data 30.06.2025 ed avente ad oggetto contributo irriguo – Irrigazione consumo (quota esercizio) anno 2022 per un importo complessivo di
€ 7.962,45.
Il ricorrente prospetta che in sede di dichiarazione di consumo idrico svolta ai sensi all'art. 8 del
Regolamento Irriguo attualmente in vigore, adottato con Delibera consortile n. 561/2003 e D.G.R. n.
90/2003, ha dato atto che per la stagione 2022 richiedeva la sospensione dell'erogazione irrigua, richiedendo la sospensione del servizio con pec del 17.1.22, avendo intenzione di praticare, per la stagione agricola del medesimo anno, una coltura asciutta (grano).
Il ricorrente deduce, inoltre, l'inesatto calcolo della richiesta quota variabile, computata nell'impugnato atto in base ad un'esatta estensione dell'area dell'immobile assunta come base di calcolo della pretesa.
Il resistente consorzio non si è costituito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che in materia di contributi consortili dovuti per il servizio irriguo, i piani di classifica distinguono una quota fissa e una quota di esercizio o variabile. La quota fissa è costituita dall'insieme dei costi che garantiscono la potenzialità del servizio irriguo, secondo quanto stabilito dal regolamento consortile, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti, ed è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo. La quota variabile è costituita dall'insieme delle spese sostenute dal consorzio per distribuire la risorsa irrigua secondo le modalità previste dal regolamento vigente, e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti legata all'erogazione del servizio. Per entrambe le quote il presupposto impositivo è il beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua. Ove i fondi siano inclusi in un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, recante i criteri di riparto del contributo irriguo a carico degli immobili compresi nel comprensorio di bonifica, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di pagamento della quota fissa spetta al contribuente dimostrare di non aver goduto alcun vantaggio, mentre con riferimento alla quota variabile è onere del contribuente dimostrare di avere effettuato una coltura diversa da quella presunta, anche nelle ipotesi di aree sprovviste di contatore. È legittimo il metodo di calcolo della quota variabile basato sul principio dell'ettarocoltura, che determina il volume utilizzato in base all'idroesigenza media della coltura praticata e della superficie effettivamente irrigata, mediante suddivisione in fasce di consumo predeterminate dal regolamento consortile. ( c.f.r. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 24733 del 17 agosto 2023).
Il ricorrente ha prodotto pec del 17.1.22 inoltrata al resistente Consorzio_3 con la quale veniva richiesta la sospensione della fornitura idrica ad uso irriguo stagione 2022, stante la volontà di destinare il predetto fondo a coltivazione asciutta quale il grano ( c.f.r. doc. 2 produzione ricorrente).
Giova osservare che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Irriguo attualmente in vigore, adottato con Delibera consortile n. 561/2003 e D.G.R. n. 90/2003, il Consorzio resistente ha espressamente previsto, che “gli utenti ricadenti nel comprensorio che non intendono usufruire del servizio irriguo dovranno compilare in ogni sua parte la “dichiarazione di consumo idrico che dovrà essere acquisita agli atti consortili entro il termine fissato, salvo proroga, da regolamento al 15 aprile”.
Ciò posto, deve rimarcarsi come il ricorrente ha offerto prova di aver svolto per l'annualità in oggetto una coltura diversa da quella presunta ed assunta a base di calcolo della pretesa creditoria, attesa la rituale comunicazione a mezzo pec del 17.1.22 secondo la quale il ricorrente dava atto all'ente creditore che per l'annualità 2022 nell'immobile individuato a presupposto di imposta il contribuente avrebbe praticato coltura priva di fabbisogno idrico consortile, richiedendo così la sospensione del servizio.
L'ulteriore motivo di contestazione risulta assorbito nel motivo di accoglimento che precede. La assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali con riferimento alla materia oggetto del contendere giustifica il dispositivo in punto di spese che segue.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: - accoglie il ricorso;
- spese compensate. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26 Il Giudice rel Il Presidente Dott.
EA AI Dott.ssa LE SC