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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1047/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Pepe Maria Cristina, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Festa Emilio, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 19/06/2011 in Castiglione in Teverina (VT), che dall'unione è nata la figlia il 12/01/2014 in Orvieto Persona_1
(TR), che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito delle udienze di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“• DICHIARARE la separazione personale dei coniugi;
• ORDINARE al Comune di Castiglione in Teverina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Sull'affidamento della figlia minore : Per_1
2) Alla luce degli attuali problemi di alcolismo del padre, ritenuto che un affidamento condiviso possa essere, ad oggi, pregiudizievole per la bambina, Per_1 sarà affidata, in modo esclusivo alla madre e collocata presso di lei. La madre e la figlia resteranno a vivere nell'abitazione coniugale, sita in Guardea, Loc. Selvarella n. 5/F, di proprietà del marito, sino al raggiungimento della maggiore età di o, Per_1 comunque, sino a quando questa non diverrà economicamente autosufficiente.
Diario di visite padre – figlia: Almeno per il momento e sino a quando lo stato di dipendenza del padre dall'alcool non cesserà, lo stesso potrà vedere la figlia due volte a settimana nel pomeriggio, il lunedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, e il giovedì (o altro giorno da concordare preventivamente fra i genitori entro la settimana precedente) dalle ore 19,00 alle ore 21,00, alla presenza della madre o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta, nonché, a settimane alternate, la domenica e, in ogni caso, due domeniche al mese, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, con la presenza della madre o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta, escludendosi per il momento e sino a quando le condizioni di salute del padre non cambieranno, sia pernottamenti della figlia con il padre, sia periodi continuativi in occasione delle vacanze.
Vacanze estive: Per le vacanze estive che la figlia per ora trascorrerà solo con la madre, la SI.ra dovrà dare al marito comunicazione del periodo entro il 31 CP_2 maggio di ogni anno, indicando successivamente la meta e i recapiti telefonici dove si troverà.
Principali festività: Per le principali festività, la figlia potrà vedere il padre ad anni alterni il pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con la presenza della ricorrente o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta. Tutte le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione della figlia saranno prese dalla madre e comunicate al padre, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport e le attività ricreative. La madre terrà informato il padre di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti la figlia quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute. La madre terrà normali rapporti con le autorità scolastiche, tenendo, comunque, puntualmente informato il padre di ogni comunicazione proveniente da detta autorità.
La madre dovrà seguire la figlia nei compiti e nelle varie attività ludiche, sportive e ricreative. Sull'onere del SInor di sottoporsi a controlli presso il Serd. CP_1
Il SI. si impegna a sottoporsi a un percorso presso il SERD di Controparte_1
Orvieto per verificare lo stato della dipendenza da alcool dalla quale è affetto. Le parti, rilevato che ai fini della sentenza di separazione è necessario acquisire le risultanze di detti accertamenti, anche per valutare eventuali modifiche al diario di visite padre - figlia, concordemente chiedono che, all'udienza di comparizione, il Giudice voglia rinviare la causa di non meno sei mesi, per l'acquisizione degli accertamenti del SERD, onerando il predetto servizio di far pervenire gli esiti presso la Cancelleria del Giudice dinanzi al quale pende il presente procedimento.
Sull'abitazione coniugale.
La casa familiare sita in Guardea, Loc. Selvarella n. 5/F, di proprietà del SI.
viene assegnata alla madre, con tutti gli arredi ivi presenti, in Controparte_1 quanto collocataria della minore sino a quando non compirà la maggiore età e/o Per_1 non diverrà economicamente autosufficiente. Tutte le spese ordinarie relative al predetto immobile verranno sostenute dalla SI.ra , assegnataria CP_2 dell'abitazione; successivamente alla sottoscrizione del ricorso, potrà procedere alla voltura a suo nome di tutte le utenze. Le spese straordinarie relative al predetto immobile saranno sostenute dal SI. che si è già allontanato da Controparte_1 detta abitazione con il consenso della moglie e, successivamente alla sottoscrizione del ricorso e non oltre l'udienza di comparizione delle parti, provvederà ad asportare tutti i suoi effetti personali.
Sul contributo per il mantenimento della figlia.
Stante il tempo esclusivo che la figlia trascorrerà con la madre, il padre verserà a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 600,00 mensili, somma che sarà versata sul c/c i cui dati sono già a conoscenza del marito, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Al raggiungimento della maggiore età della figlia, l'assegno di mantenimento verrà versato direttamente a quest'ultima.
Sulle spese straordinarie riguardanti la figlia. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e il residuo 30% a carico della madre, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate dal Protocollo del Tribunale di Terni che letto e sottoscritto dalle parti, viene allegato al ricorso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Sull'assegno unico.
L'assegno unico, attualmente pari a euro 58,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla SI.ra . CP_2 Sulla detrazione per la figlia a carico.
La detrazione per la figlia a carico verrà attribuita ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Sull'assegno di mantenimento per il coniuge.
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di ogni contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Sulla disciplina dell'animale domestico.
Visto che è particolarmente legata al cane di famiglia, un cocker di anni 1, di Per_1 proprietà del SInor questo resterà a vivere nell'abitazione coniugale, ma CP_1 tutte le spese ordinarie e straordinarie che lo riguardano verranno sostenute integralmente dal SI. Il SInor potrà prelevare il cane CP_1 CP_1 dall'abitazione coniugale per portarlo con sé quando vorrà, previa comunicazione alla moglie e compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultima. Il marito dovrà provvedere all'accudimento di detto animale domestico nei periodi in cui la SI.ra e la figlia si troveranno fuori casa per più di due giorni, recandosi due CP_2 volte al giorno presso l'abitazione coniugale e provvedendo alla sua alimentazione e cura;
ciò previa consegna da parte della moglie delle chiavi del cancello prima della partenza e restituzione delle stesse al ritorno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue. Il Collegio rileva che l'affidamento esclusivo della minore alla madre è compatibile con l'interesse della minore, in considerazione delle difficoltà del padre, anche se in via di risoluzione in considerazione di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti presso il Serd.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Castiglione in Teverina (VT) in data
[...]
19/06/2011 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff.1 dell'anno 2011); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 28 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1047/25 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Pepe Maria Cristina, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_2
Festa Emilio, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 19/06/2011 in Castiglione in Teverina (VT), che dall'unione è nata la figlia il 12/01/2014 in Orvieto Persona_1
(TR), che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito delle udienze di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“• DICHIARARE la separazione personale dei coniugi;
• ORDINARE al Comune di Castiglione in Teverina di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Sull'affidamento della figlia minore : Per_1
2) Alla luce degli attuali problemi di alcolismo del padre, ritenuto che un affidamento condiviso possa essere, ad oggi, pregiudizievole per la bambina, Per_1 sarà affidata, in modo esclusivo alla madre e collocata presso di lei. La madre e la figlia resteranno a vivere nell'abitazione coniugale, sita in Guardea, Loc. Selvarella n. 5/F, di proprietà del marito, sino al raggiungimento della maggiore età di o, Per_1 comunque, sino a quando questa non diverrà economicamente autosufficiente.
Diario di visite padre – figlia: Almeno per il momento e sino a quando lo stato di dipendenza del padre dall'alcool non cesserà, lo stesso potrà vedere la figlia due volte a settimana nel pomeriggio, il lunedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, e il giovedì (o altro giorno da concordare preventivamente fra i genitori entro la settimana precedente) dalle ore 19,00 alle ore 21,00, alla presenza della madre o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta, nonché, a settimane alternate, la domenica e, in ogni caso, due domeniche al mese, dalle ore 15,00 alle ore 21,00, con la presenza della madre o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta, escludendosi per il momento e sino a quando le condizioni di salute del padre non cambieranno, sia pernottamenti della figlia con il padre, sia periodi continuativi in occasione delle vacanze.
Vacanze estive: Per le vacanze estive che la figlia per ora trascorrerà solo con la madre, la SI.ra dovrà dare al marito comunicazione del periodo entro il 31 CP_2 maggio di ogni anno, indicando successivamente la meta e i recapiti telefonici dove si troverà.
Principali festività: Per le principali festività, la figlia potrà vedere il padre ad anni alterni il pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con la presenza della ricorrente o di persone scelte da quest'ultima di volta in volta. Tutte le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione e, in genere, la formazione della figlia saranno prese dalla madre e comunicate al padre, in particolare per quanto riguarda gli indirizzi scolastici, le eventuali cure mediche e gli specialisti da consultare, nonché gli sport e le attività ricreative. La madre terrà informato il padre di tutti i fatti di maggiore rilevanza riguardanti la figlia quali, in via indicativa e non esaustiva, rendimento scolastico e stato di salute. La madre terrà normali rapporti con le autorità scolastiche, tenendo, comunque, puntualmente informato il padre di ogni comunicazione proveniente da detta autorità.
La madre dovrà seguire la figlia nei compiti e nelle varie attività ludiche, sportive e ricreative. Sull'onere del SInor di sottoporsi a controlli presso il Serd. CP_1
Il SI. si impegna a sottoporsi a un percorso presso il SERD di Controparte_1
Orvieto per verificare lo stato della dipendenza da alcool dalla quale è affetto. Le parti, rilevato che ai fini della sentenza di separazione è necessario acquisire le risultanze di detti accertamenti, anche per valutare eventuali modifiche al diario di visite padre - figlia, concordemente chiedono che, all'udienza di comparizione, il Giudice voglia rinviare la causa di non meno sei mesi, per l'acquisizione degli accertamenti del SERD, onerando il predetto servizio di far pervenire gli esiti presso la Cancelleria del Giudice dinanzi al quale pende il presente procedimento.
Sull'abitazione coniugale.
La casa familiare sita in Guardea, Loc. Selvarella n. 5/F, di proprietà del SI.
viene assegnata alla madre, con tutti gli arredi ivi presenti, in Controparte_1 quanto collocataria della minore sino a quando non compirà la maggiore età e/o Per_1 non diverrà economicamente autosufficiente. Tutte le spese ordinarie relative al predetto immobile verranno sostenute dalla SI.ra , assegnataria CP_2 dell'abitazione; successivamente alla sottoscrizione del ricorso, potrà procedere alla voltura a suo nome di tutte le utenze. Le spese straordinarie relative al predetto immobile saranno sostenute dal SI. che si è già allontanato da Controparte_1 detta abitazione con il consenso della moglie e, successivamente alla sottoscrizione del ricorso e non oltre l'udienza di comparizione delle parti, provvederà ad asportare tutti i suoi effetti personali.
Sul contributo per il mantenimento della figlia.
Stante il tempo esclusivo che la figlia trascorrerà con la madre, il padre verserà a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 600,00 mensili, somma che sarà versata sul c/c i cui dati sono già a conoscenza del marito, anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dalla sottoscrizione del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. Al raggiungimento della maggiore età della figlia, l'assegno di mantenimento verrà versato direttamente a quest'ultima.
Sulle spese straordinarie riguardanti la figlia. Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e il residuo 30% a carico della madre, intendendosi per spese straordinarie quelle individuate dal Protocollo del Tribunale di Terni che letto e sottoscritto dalle parti, viene allegato al ricorso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Sull'assegno unico.
L'assegno unico, attualmente pari a euro 58,00 mensili, verrà percepito integralmente dalla SI.ra . CP_2 Sulla detrazione per la figlia a carico.
La detrazione per la figlia a carico verrà attribuita ai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Sull'assegno di mantenimento per il coniuge.
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di ogni contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Sulla disciplina dell'animale domestico.
Visto che è particolarmente legata al cane di famiglia, un cocker di anni 1, di Per_1 proprietà del SInor questo resterà a vivere nell'abitazione coniugale, ma CP_1 tutte le spese ordinarie e straordinarie che lo riguardano verranno sostenute integralmente dal SI. Il SInor potrà prelevare il cane CP_1 CP_1 dall'abitazione coniugale per portarlo con sé quando vorrà, previa comunicazione alla moglie e compatibilmente con le esigenze lavorative di quest'ultima. Il marito dovrà provvedere all'accudimento di detto animale domestico nei periodi in cui la SI.ra e la figlia si troveranno fuori casa per più di due giorni, recandosi due CP_2 volte al giorno presso l'abitazione coniugale e provvedendo alla sua alimentazione e cura;
ciò previa consegna da parte della moglie delle chiavi del cancello prima della partenza e restituzione delle stesse al ritorno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue. Il Collegio rileva che l'affidamento esclusivo della minore alla madre è compatibile con l'interesse della minore, in considerazione delle difficoltà del padre, anche se in via di risoluzione in considerazione di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti presso il Serd.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2
coniugi per matrimonio celebrato in Castiglione in Teverina (VT) in data
[...]
19/06/2011 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA (VT) (atto n. 4, parte II, serie A, Uff.1 dell'anno 2011); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 28 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti