Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1717
CS
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione normativa comunitaria e nazionale, eccesso di potere

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure, ritenendo che le ricorrenti non avessero spiegato come le dedotte illegittimità si traducessero in una concreta lesione dei propri interessi e non avessero fornito la dimostrazione della lesione paventata, non consentendo di apprezzare l'interesse a ricorrere. Il Consiglio di Stato ha confermato l'inammissibilità, sottolineando che potevano essere impugnate immediatamente solo le clausole dei bandi direttamente e immediatamente lesive, mentre nel caso di specie gli atti impugnati erano meramente attuativi del PSR e la lesione concreta si sarebbe potuta verificare solo con gli atti applicativi.

  • Rigettato
    Error in procedendo e error in iudicando

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la correttezza della motivazione del TAR in ordine all'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Ha ribadito che le censure erano generiche e non avevano dimostrato una lesione concreta ed attuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1717
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1717
Data del deposito : 4 marzo 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo