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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 14 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1862/2025 R.G., avente ad oggetto “affitto di azienda”
(codice 144101), promossa da
(p. IVA , in persona del proprio legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(p. IVA ), in persona del proprio legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 14 novembre
2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni istanza contraria, eccezione e/o deduzione accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato da e e per l'effetto condannare in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore Unico, alla riconsegna dei beni costituenti il complesso aziendale e al pagamento a favore di della somma di € 13.800,00 per i canoni Parte_1
mensili non versati maturati sino a luglio 2025, nonché al pagamento dei canoni frattanto maturati, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex art. 1224 c.c. dalla messa in mora
pagina 1 di 4 alla data di introduzione della domanda e interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati
e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 312025, era ad esporre: Pt_1
1) di aver concesso in affitto, con scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott.
Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. Persona_1
n.° 9831, alla Società unipersonale , l'azienda avete ad oggetto l'attività di CP_1 bar con somministrazione di cibi e bevande svolta presso l''immobile sito in Alessandria
(AL), Viale Milite Ignoto, civico numero 130;
2) il contratto in oggetto prevedere canone di affitto mensile pari ad € 2.300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal dicembre 2024;
4) l'affittuario aver tuttavia omesso il versamento dei canoni di affitto a decorrere dal mese di febbraio 2025;
5) vano essere infine stato il sollecito ad adempiere all'affittuario stesso inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 08 maggio 2025.
Su tali presupposti, l'odierna ricorrente era quindi a chiedere:
- accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto di affitto d'azienda con
[...]
concluso a mezzo scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott. CP_1 [...]
Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° Per_1
9831;
- condanna di alla riconsegna, in proprio favore, dei beni CP_1
costituenti il complesso aziendale;
- condanna, parimenti di , al pagamento, sempre in proprio favore, CP_1 della somma di € 13.800,00 a titolo di canoni d'affitto non versati e maturati sino a luglio
2025, nonché al pagamento dei canoni frattanto maturati, oltre interessi moratori maturati e maturandi, ex art. 1224 c.c., dalla data di messa in mora alla data di introduzione della domanda e interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, all'udienza del 14 novembre
2025, nella perdurante contumacia della resistente , non costituitasi in CP_1
pagina 2 di 4 giudizio nei termini e nelle forme di legge essa demandati, il processo perviene quindi ora in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di affitto d'azienda.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del più volte citato contratto di affitto d'azienda con concluso a mezzo CP_1
scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott. Notaio alla Residenza di Persona_1
Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° 9831, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo all'affittuario) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa essa stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte concedente legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento, del concedente, alle oblbigaizone derivanti dal contatto oggetto di causa, consegue per gli effetti condanna di CP_1
:
[...]
- all'immediata riconsegna, in favore di “ , dei beni tutti costituenti il Pt_1
complesso aziendale essa concesso in affitto;
- al pagamento della somma di 13.800,00 a titolo di canoni d'affitto non versati e maturati sino a luglio 2025;
- al pagamento delle ulteriori somme a titolo di canoni nel contempo maturati sino alla data della presente pronuncia (secondo domanda della parte ricorrente svolta di condanna al pagamento dei canoni “frattanto maturati”; con esclusione pertanto, in questa sede, di quelli eventualmente maturandi sino alla riconsegna effettiva dei beni tutti costituenti il complesso aziendale essa concesso in affitto);
- al pagamento degli interessi moratori dovuti dalla data di messa in mora (08 maggio
2025) sino al saldo effettivo.
Altro dovere al procedente Ufficio non residua pertanto che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva e decisoria, previa loro riduzione in misura prossima al 30%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di affitto d'azienda tra , in qualità di Pt_1 concedente, e , in qualità di affittuario, concluso a mezzo scrittura privata CP_1
autenticata per atto a rogito Dott. Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 Persona_1
novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° 9831;
- condanna all'immediata riconsegna, in favore di “ , CP_1 Pt_1
dei beni tutti costituenti il complesso aziendale;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Pt_1 di € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) a titolo di canoni d'affitto inevasi e maturati sino a luglio 2025, oltre interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento degli ulteriori canoni di affitto maturati CP_1 sino alla data della presente pronuncia per l'importo mensilmente computato di € 2.300,00
(duemilatracento/00), oltre interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese legali da nel CP_1 Pt_1 presente giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 2.300,00
(duemilatracento /00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, AS OR ed
I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 264,00
(duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti esenti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 14 novembre 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 1862/2025 R.G., avente ad oggetto “affitto di azienda”
(codice 144101), promossa da
(p. IVA , in persona del proprio legale rappresentante pro Pt_1 P.IVA_1 tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimo Grattarola, del Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(p. IVA ), in persona del proprio legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo a verbale d'udienza 14 novembre
2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni istanza contraria, eccezione e/o deduzione accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. la risoluzione del contratto di affitto di azienda stipulato da e e per l'effetto condannare in Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 persona dell'Amministratore Unico, alla riconsegna dei beni costituenti il complesso aziendale e al pagamento a favore di della somma di € 13.800,00 per i canoni Parte_1
mensili non versati maturati sino a luglio 2025, nonché al pagamento dei canoni frattanto maturati, oltre interessi moratori maturati e maturandi ex art. 1224 c.c. dalla messa in mora
pagina 1 di 4 alla data di introduzione della domanda e interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati
e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 312025, era ad esporre: Pt_1
1) di aver concesso in affitto, con scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott.
Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. Persona_1
n.° 9831, alla Società unipersonale , l'azienda avete ad oggetto l'attività di CP_1 bar con somministrazione di cibi e bevande svolta presso l''immobile sito in Alessandria
(AL), Viale Milite Ignoto, civico numero 130;
2) il contratto in oggetto prevedere canone di affitto mensile pari ad € 2.300,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal dicembre 2024;
4) l'affittuario aver tuttavia omesso il versamento dei canoni di affitto a decorrere dal mese di febbraio 2025;
5) vano essere infine stato il sollecito ad adempiere all'affittuario stesso inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 08 maggio 2025.
Su tali presupposti, l'odierna ricorrente era quindi a chiedere:
- accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto di affitto d'azienda con
[...]
concluso a mezzo scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott. CP_1 [...]
Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° Per_1
9831;
- condanna di alla riconsegna, in proprio favore, dei beni CP_1
costituenti il complesso aziendale;
- condanna, parimenti di , al pagamento, sempre in proprio favore, CP_1 della somma di € 13.800,00 a titolo di canoni d'affitto non versati e maturati sino a luglio
2025, nonché al pagamento dei canoni frattanto maturati, oltre interessi moratori maturati e maturandi, ex art. 1224 c.c., dalla data di messa in mora alla data di introduzione della domanda e interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. maturati e maturandi dal giorno della domanda fino al saldo effettivo.
Verificata la regolare costituzione del contraddittorio, all'udienza del 14 novembre
2025, nella perdurante contumacia della resistente , non costituitasi in CP_1
pagina 2 di 4 giudizio nei termini e nelle forme di legge essa demandati, il processo perviene quindi ora in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rispettivamente rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di affitto d'azienda.
Le domande attoree sono fondate e debbono per gli effetti essere accolte.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi, a fronte del più volte citato contratto di affitto d'azienda con concluso a mezzo CP_1
scrittura privata autenticata per atto a rogito Dott. Notaio alla Residenza di Persona_1
Alessandria, 20 novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° 9831, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo all'affittuario) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa essa stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte concedente legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
Alla declaratoria di risoluzione per inadempimento, del concedente, alle oblbigaizone derivanti dal contatto oggetto di causa, consegue per gli effetti condanna di CP_1
:
[...]
- all'immediata riconsegna, in favore di “ , dei beni tutti costituenti il Pt_1
complesso aziendale essa concesso in affitto;
- al pagamento della somma di 13.800,00 a titolo di canoni d'affitto non versati e maturati sino a luglio 2025;
- al pagamento delle ulteriori somme a titolo di canoni nel contempo maturati sino alla data della presente pronuncia (secondo domanda della parte ricorrente svolta di condanna al pagamento dei canoni “frattanto maturati”; con esclusione pertanto, in questa sede, di quelli eventualmente maturandi sino alla riconsegna effettiva dei beni tutti costituenti il complesso aziendale essa concesso in affitto);
- al pagamento degli interessi moratori dovuti dalla data di messa in mora (08 maggio
2025) sino al saldo effettivo.
Altro dovere al procedente Ufficio non residua pertanto che pronunciare in conformità agli assunti motivi che precedono.
pagina 3 di 4 Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore conforme alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di giudizio effettivamente occorse di studio, introduttiva e decisoria, previa loro riduzione in misura prossima al 30%), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara risolto il contratto di affitto d'azienda tra , in qualità di Pt_1 concedente, e , in qualità di affittuario, concluso a mezzo scrittura privata CP_1
autenticata per atto a rogito Dott. Notaio alla Residenza di Alessandria, 20 Persona_1
novembre 2024, rep. n.° 17944, racc. n.° 9831;
- condanna all'immediata riconsegna, in favore di “ , CP_1 Pt_1
dei beni tutti costituenti il complesso aziendale;
- condanna al pagamento, in favore di , della somma CP_1 Pt_1 di € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) a titolo di canoni d'affitto inevasi e maturati sino a luglio 2025, oltre interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento degli ulteriori canoni di affitto maturati CP_1 sino alla data della presente pronuncia per l'importo mensilmente computato di € 2.300,00
(duemilatracento/00), oltre interessi di mora maturati e maturandi sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese legali da nel CP_1 Pt_1 presente giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 2.300,00
(duemilatracento /00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, AS OR ed
I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 264,00
(duecentosessantaquattro/00) a titolo di esposti esenti.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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