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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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- 1. Social network: non è diffamazione la telefonata con insulti in diretta FacebookAccesso limitatoSara Turchetti · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del 26 novembre 2024 a firma dell'avv. Giovanni Paolo Picardi, difensore di fiducia della parte civile;
letta la memoria del 06 dicembre 2024, depositata dall'avv. Massimiliano Sartore, difensore di fiducia dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8341 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 13/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AL PA, avv. Massimiliano Sartore, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha riqualificato nell'originaria imputazione di diffamazione aggravata la vicenda ascritta all'imputato, così riformando la decisione con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva sussunto la stessa nell'illecito civile di ingiuria aggravata. 2. La difesa propone tre motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che la corte territoriale ha ricondotto la vicenda - l'imputato, con la messa in onda in diretta sul proprio profilo Facebook, aveva reso fruibile a tutti gli utenti una telefonata nel corso della quale offendeva l'interlocutore Antonello SA con appellativi irriverenti e frasi insinuanti lo svolgimento, da parte di questi, di attività illecite - nella fattispecie di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., là dove, invece, la diretta interlocuzione tra imputato e parte offesa non aveva precluso alla parte offesa la possibilità di reagire e difendersi immediatamente dalle offese subite 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha ravvisato la natura diffamatoria delle frasi pronunciate dall'imputato, in quanto la telefonata «privata», messa in onda in diretta, era rimasta pubblicata sulla sua bacheca dello PA «per lunghissimo tempo, raggiungendo un numero elevatissimo di visualizzazioni». Di fatto, ad avviso della difesa, i giudici d'appello, erroneamente, avevano sdoppiato la vicenda in due fasi: una prima fase, in cui la vittima aveva ascoltato direttamente le esternazioni offensive a lei rivolte;
una seconda fase, in cui il SA aveva potuto leggere i commenti postati in calce al video soltanto dopo la loro pubblicazione, sicché non era stato nella condizione di interloquire nell'immediatezza. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha condannato l'imputato a una pena detentiva, anziché pecuniaria, senza giustificare il motivo di tale scelta in termini di eccezionale gravità della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La corte territoriale ha evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che: - gli appellativi offensivi e le frasi evocative di attività illecite rivolte al SA erano state pronunciate nel corso di una telefonata intercorsa tra l'imputato e la persona offesa;
- a distanza di pochi minuti dal suo inizio, quando ancora la telefonata era in corso, l'imputato aveva proceduto alla messa in onda della stessa sul suo profilo "aperto" di Facebook, così rendendola accessibile a tutti;
o 2 - il SA, il cui profilo Facebook era stato bloccato dall'imputato, aveva recepito direttamente le offese collegandosi al soda! network attraverso il profilo di un amico;
- il video, pubblicato in diretta, era poi rimasto per lungo tempo visibile sulla bacheca del profilo Facebook dell'imputato e il SA non aveva potuto replicare nell'immediatezza ai commenti pubblicati in calce allo stesso, in quanto li aveva potuti visionare solo dopo la loro pubblicazione. 3. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo il quale integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs 15 gennaio, n. 7, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso un video chat, fruibile da terzi, in quanto ciò che distingue i due delitti è la circostanza che «nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore» (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502). Dunque, il discrimen tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche, è rappresentato proprio dal requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso (come, appunto, nel caso di specie) che configura l'ipotesi dell'ingiuria, sicché solo in difetto dello stesso l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742). 3.1 La corte territoriale, nel ricondurre la vicenda nel delitto di diffamazione a cagione della permanenza per lungo tempo del video relativo alla telefonata sulla bacheca dell'imputato e della conseguente impossibilità della parte civile di rispondere immediatamente ai commenti pubblicati in calce allo stesso, ha dato rilievo a un profilo dell'episodio che non incide negativamente sulla configurabilità dello stesso nell'illecito civile di ingiuria aggravata. 3.2 Infatti, se è vero che la parte civile non aveva potuto replicare nell'immediatezza ai commenti postati in calce al video nel periodo in cui questo era rimasto sulla bacheca dell'imputato, è vero anche che tale possibilità il SA aveva avuto nel momento in cui gli appellativi e le frasi offensive gli erano stati rivolti nel corso delle telefonata. 3.3 Dunque, nel caso di specie, nessun dubbio ricorre in merito alla contestualità tra la pronuncia degli appellativi e delle frasi offensive e il recepimento delle stesse da parte del destinatario. Di qui, la riqualificazione della vicenda nella fattispecie di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ipotesi delittuosa che, a seguito della depenalizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, dell'art. 594, ultimo comma, cod. pen., oggi configura un mero illecito civile. 3 3.4 Né vale a sussumere l'episodio nel delitto di diffamazione la circostanza che la pubblicazione del video sia rimasta a lungo sulla bacheca dell'imputato. Invero, la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva e, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse in un canale telematico, nel momento in cui il collegamento viene attivato, perché è in quel momento che esse diventano fruibili da parte dei terzi, essendo inserite in un ambiente comunicativo per sua natura destinato a essere normalmente visionato da più persone, sicché il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente (Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400, in tema di tempestività della querela). 4. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica, perché il fatto, riqualificato nella fattispecie di ingiuria aggravata, non è più previsto dalla legge come reato. 5.1 Consegue la revoca del capo della sentenza che concerne gli interessi civili, in quanto di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione proposta dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, Resp. civile Asl di Modena, Rv. 275120 ), fermo il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ingiuria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché lo stesso non è previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 13 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del 26 novembre 2024 a firma dell'avv. Giovanni Paolo Picardi, difensore di fiducia della parte civile;
letta la memoria del 06 dicembre 2024, depositata dall'avv. Massimiliano Sartore, difensore di fiducia dell'imputato. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8341 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 13/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AL PA, avv. Massimiliano Sartore, ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha riqualificato nell'originaria imputazione di diffamazione aggravata la vicenda ascritta all'imputato, così riformando la decisione con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva sussunto la stessa nell'illecito civile di ingiuria aggravata. 2. La difesa propone tre motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge, lamenta che la corte territoriale ha ricondotto la vicenda - l'imputato, con la messa in onda in diretta sul proprio profilo Facebook, aveva reso fruibile a tutti gli utenti una telefonata nel corso della quale offendeva l'interlocutore Antonello SA con appellativi irriverenti e frasi insinuanti lo svolgimento, da parte di questi, di attività illecite - nella fattispecie di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., là dove, invece, la diretta interlocuzione tra imputato e parte offesa non aveva precluso alla parte offesa la possibilità di reagire e difendersi immediatamente dalle offese subite 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha ravvisato la natura diffamatoria delle frasi pronunciate dall'imputato, in quanto la telefonata «privata», messa in onda in diretta, era rimasta pubblicata sulla sua bacheca dello PA «per lunghissimo tempo, raggiungendo un numero elevatissimo di visualizzazioni». Di fatto, ad avviso della difesa, i giudici d'appello, erroneamente, avevano sdoppiato la vicenda in due fasi: una prima fase, in cui la vittima aveva ascoltato direttamente le esternazioni offensive a lei rivolte;
una seconda fase, in cui il SA aveva potuto leggere i commenti postati in calce al video soltanto dopo la loro pubblicazione, sicché non era stato nella condizione di interloquire nell'immediatezza. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha condannato l'imputato a una pena detentiva, anziché pecuniaria, senza giustificare il motivo di tale scelta in termini di eccezionale gravità della vicenda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La corte territoriale ha evidenziato che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che: - gli appellativi offensivi e le frasi evocative di attività illecite rivolte al SA erano state pronunciate nel corso di una telefonata intercorsa tra l'imputato e la persona offesa;
- a distanza di pochi minuti dal suo inizio, quando ancora la telefonata era in corso, l'imputato aveva proceduto alla messa in onda della stessa sul suo profilo "aperto" di Facebook, così rendendola accessibile a tutti;
o 2 - il SA, il cui profilo Facebook era stato bloccato dall'imputato, aveva recepito direttamente le offese collegandosi al soda! network attraverso il profilo di un amico;
- il video, pubblicato in diretta, era poi rimasto per lungo tempo visibile sulla bacheca del profilo Facebook dell'imputato e il SA non aveva potuto replicare nell'immediatezza ai commenti pubblicati in calce allo stesso, in quanto li aveva potuti visionare solo dopo la loro pubblicazione. 3. Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio di diritto secondo il quale integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, depenalizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs 15 gennaio, n. 7, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso un video chat, fruibile da terzi, in quanto ciò che distingue i due delitti è la circostanza che «nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all'offeso, mentre nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore» (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502). Dunque, il discrimen tra diffamazione e ingiuria in caso di offese espresse per il tramite di piattaforme telematiche, è rappresentato proprio dal requisito della contestualità tra comunicazione dell'offesa e recepimento della stessa da parte dell'offeso (come, appunto, nel caso di specie) che configura l'ipotesi dell'ingiuria, sicché solo in difetto dello stesso l'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore (Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742). 3.1 La corte territoriale, nel ricondurre la vicenda nel delitto di diffamazione a cagione della permanenza per lungo tempo del video relativo alla telefonata sulla bacheca dell'imputato e della conseguente impossibilità della parte civile di rispondere immediatamente ai commenti pubblicati in calce allo stesso, ha dato rilievo a un profilo dell'episodio che non incide negativamente sulla configurabilità dello stesso nell'illecito civile di ingiuria aggravata. 3.2 Infatti, se è vero che la parte civile non aveva potuto replicare nell'immediatezza ai commenti postati in calce al video nel periodo in cui questo era rimasto sulla bacheca dell'imputato, è vero anche che tale possibilità il SA aveva avuto nel momento in cui gli appellativi e le frasi offensive gli erano stati rivolti nel corso delle telefonata. 3.3 Dunque, nel caso di specie, nessun dubbio ricorre in merito alla contestualità tra la pronuncia degli appellativi e delle frasi offensive e il recepimento delle stesse da parte del destinatario. Di qui, la riqualificazione della vicenda nella fattispecie di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ipotesi delittuosa che, a seguito della depenalizzazione, intervenuta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, dell'art. 594, ultimo comma, cod. pen., oggi configura un mero illecito civile. 3 3.4 Né vale a sussumere l'episodio nel delitto di diffamazione la circostanza che la pubblicazione del video sia rimasta a lungo sulla bacheca dell'imputato. Invero, la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva e, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse in un canale telematico, nel momento in cui il collegamento viene attivato, perché è in quel momento che esse diventano fruibili da parte dei terzi, essendo inserite in un ambiente comunicativo per sua natura destinato a essere normalmente visionato da più persone, sicché il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente (Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400, in tema di tempestività della querela). 4. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica, perché il fatto, riqualificato nella fattispecie di ingiuria aggravata, non è più previsto dalla legge come reato. 5.1 Consegue la revoca del capo della sentenza che concerne gli interessi civili, in quanto di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione proposta dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili (Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, Resp. civile Asl di Modena, Rv. 275120 ), fermo il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884).
P.Q.M.
Qualificato il fatto come ingiuria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché lo stesso non è previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso il 13 dicembre 2024.