Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5454/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 C.F._1
, (C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in VIA MONTICELLI N.9 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE (C.F. ), C.F._3 che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTI E
, iscritta nell'Albo Controparte_1 degli enti Creditizi, n. 535/80 Registro società Tribunale Salerno, Part. IVA
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. P.IVA_2 CP_2
, con sede in Lancusi (SA), al Corso San Giovanni snc, ed elettivamente
[...] domiciliata in Salerno alla Via Lungomare Trieste n. 26; presso lo studio degli avv. ti Alessandro Pasca ( Cod.Fisc. ) e Filiberto Pasca ( Cod.Fisc. CodiceFiscale_4
) dello CodiceFiscale_5 Controparte_3
(Cod. Fisc. / Partita IVA ), dai quali è rappresentata e
[...] P.IVA_3 difesa, giusta mandato depositato telematicamente a corredo del ricorso per D.I. R.G. n. 2263/15 e notificato con pedissequo D.I. n. 1175/15 in data 3/09/- 9/09 - 18/9/2015 OPPOSTA NONCHÉ
Società Unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato (numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F: ), per il P.IVA_4 tramite della propria mandataria e procuratore speciale, Controparte_5 con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA
, numero di R.E.A. MI-1217580, giusta procura speciale rep. 32874, racc. P.IVA_5
22004, a rogito del Notaio dott. registrata in Pordenone in data Persona_1
9 dicembre 2021, n. 20221, serie 1T, in questa sede rappresentata da CP_5
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA Controparte_6
[...]
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA , in forza di procura del 14.1.2022, rep. P.IVA_6
146062 – racc. 37972, registrata a Milano 2 in data 14.1.2022, n. 1953 serie 1T, in persona del procuratore speciale Dott. (c.f. ), CP_7 C.F._6 nato a [...] il [...], giusta procura Repertorio n. 42147 Raccolta n. 16918 Notaio Dott.ssa del 22/12/2020 (registrata in data Persona_2
30/12/2020 in Milano 2 alla serie 1T 108448), rilasciata dal Dott. nella Persona_3 sua qualità di Consigliere della rappresentata e difesa, Controparte_8 giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c. III c.p.c. su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto di intervento, dall'Avv. Elisa Bertogli del Foro di Milano (C.F. ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, in Milano, Corso Porta Vittoria n. 17 TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione spedito per la notifica il 27/10/2015 quale debitrice Parte_1 principale, e in qualità di garanti, proponevano Parte_2 Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1175/2015, con cui veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento della somma di € 206.806,50 di cui € 11.660,67, quale saldo debitore del c/c 1116130 e di € 195.164,83, a titolo di debito in ordine al mutuo chirografario n. 105537, regolato in c/c. Gli opponenti, convenivano in giudizio la , per sentire accogliere le Controparte_9 seguenti conclusioni : “…1. DICHIARARE nullo per violazione degli artt.633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B.. il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, …;
2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, …., delle condizioni generali di contratto per la detenni nazione degli interessi debitori, per interessi ultralegali relativi al contratto di credito e superamento tasso soglia, e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti … e l'applicazione .. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
3. … illegittimo il ricorso allo IUS VARIANDI ai fini della variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato rapporto;
4. … la violazione da parte della convenuta delle CP_1 regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di c/c impugnato e, per l'effetto, dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni, delle spese applicate a seguito delle eventuali rinegoziazioni;
5. … nullità ed inefficacia, …, delle condizioni generali di
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicate nel corso dell'intero rapporto di conto corrente unitamente alla inefficacia delle clausole del contratto di Mutuo Chirografario relative alla pattuizione degli interessi poiché indeterminate ovvero indeterminabili e, comunque non corrispondenti all'effettivo tasso applicato e per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni qualsivoglia addebito e capitalizzazione di interessi;
6. … la nullità ed inefficacia
… per commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
7. … la nullità ed inefficacia, … degli addebiti di interessi ultralegali applicati al corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
8. … previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile sia dei rapporti attualmente in essere sia di quelli medio tempore girocontati in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata;
9.DETERMINARE il Tasso Annuo Effettivo Globale (t.a.e.g.) dell'indicato rapporto bancario e del rapporto di mutuo attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla Legge 108/96 Antiusura bancaria. 10. Accertare e Dichiarare, previo accertamento del T.A.E.G., la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108 … 11. … l'inefficacia e la risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale anche per mala fede in contraendo;
12. … per l'effetto della rideterminazione del saldo, che nulla è dovuto dalla opponente con ogni conseguenza sulla ripetibilità delle somme già corrisposte;
13.… la illegittima segnalazione in Centrale Rischi laddove eseguita dalla convenuta in danno degli istanti con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
14. ... l'indebito arricchimento della convenuta previa rettifica del saldo CP_1 contabile, e provvedere alla restituzione in favore del correntista delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi creditori legali e rivalutazione monetaria ovvero alla somma accertata in corso di causa oltre interessi sino al soddisfo;
15. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”. Parte opponente, a fondamento dell'opposizione, in riferimento a conto corrente n. 1016130 ed al mutuo chirografario n. 105537, previa eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e di inammissibilità di ingiunzione per mancata allegazione di prova del credito disconosceva, perché apocrife, le sottoscrizioni in calce alla fideiussione sottoscritta in data 15.09.2010 sino alla concorrenza dell'importo di Euro 137.500,00 ed in calce a tutti i contratti azionati (conto corrente, apertura di credito, mutuo e cambiale in bianco); contestava l'illegittimo esercizio dello ius variandi; invocava la nullità della cms, della determinazione delle valute, delle spese;
rilevava il superamento dei tassi soglia di usura;
contestava, per le violazioni elencate, la legittimità di ogni pretesa nei confronti dei fideiussori. In data 21/1/2019 si costituiva la impugnando estensivamente Controparte_9 il contenuto dell'atto introduttivo, chiedendo il rigetto della opposizione e delle
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 domande tutte perché infondate in fatto e in diritto. Premetteva che la era creditrice della società delle seguenti somme, CP_1 Parte_1 giusta lettere di revoca e risoluzione contrattuale, con preavviso di segnalazione a sofferenza del 19/11/14 : € 11.660,67 quale saldo debitore alla data del 13/04/15 del conto corrente n. 1016130, sottoscritto in data 19/02/2010 ed affidato in data
14/05/13 fino alla concorrenza di €.5.000,00; € 195.164,83, rinveniente dal mutuo chirografario n. 105537 sottoscritto in data 23/11/2011, a garanzia del quale veniva rilasciato effetto in bianco n. 606744 di € 190.910,96, con data di emissione 23/11/11 e di scadenza 15/12/2014, protestato il 17/12/2014, sottoscritto dalla società debitrice principale e dai garanti , , che, fino alla concorrenza Parte_2 Parte_4 di €. 137.500,00 sono coobbligati in solido. Rilasciava fideiussione sottoscritta il
15/09/2010 anche giusta sino alla concorrenza dell'importo innanzi Parte_3 indicato. La Banca eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'opposizione proposta dalla che presentavano per la notifica l'atto di Parte_1 Controparte_10 Pt_3 opposizione il 27/10/2015: ne consegiva che, per quanto riguarda la società Pt_1
[... ed il garante al quale l'ingiunzione era stata notificata rispettivamente Parte_3 il 09/09/15 ed il 3/9/2015, l'opposizione era da considerarsi improcedibile perché tardiva. Nel merito evidenziava che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto era fondato sui seguenti documenti prodotti, tutti, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo: lettere raccomandate del 19/11/2014 (prot. 7152/2014) con originali delle cartoline di esito;
estratto autenticato ai sensi dell'art. 50 TULB;
contratto di apertura di conto corrente sottoscritto il 19/02/2010, con relative condizioni economiche e comunicazione al cliente;
copia lettera – contratto di apertura di credito con allegate condizioni; copia contratto di mutuo chirografario del 23/11/11 con documento di sintesi e piano di ammortamento;
lettere accompagnatorie di effetti in bianco sottoscritte in data 23/11/2011 e 04/03/2011 con allegato effetto del 23/11/2011 di
€. 190.910,96; fideiussione omnibus del 15/09/2010; estratti conto scalare per l'intera vigenza del rapporto. Evidenziava che parte ricorrente aveva allegato i contratti costitutivi della pretesa;
i tassi (creditore e debitore), la capitalizzazione annuale di entrambi e le spese sono stati previsti e convenuti sin dall'apertura del conto corrente e che, nel contratto di mutuo, all'art. 2, sono regolati gli interessi anche di mora e le spese;
all'art. 4 è riconosciuto alla banca lo ius variandi senza alcun onere;
nel documento di sintesi, debitamente sottoscritto, sono riportate tutte le condizioni contrattuali ed il costo effettivo dell'operazioni. Lla documentazione prodotta, pertanto, era idonea a confutare in radice le avverse doglianze relative a supposte illegittimità operate in ordine alla capitalizzazione degli interessi ed alla commissione di massimo scoperto. Eccepiva l'infondatezza dell'avversa deduzione della improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, gravando detto onere su parte opponente.
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 In considerazione dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni dell'atto di fideiussione sottoscritta in data 15/09/2010, del contratto di conto corrente, del contratto di apertura di credito, del contratto di mutuo chirografario del 23/11/2011 e dell'effetto cambiario in bianco, la Banca dichiarava, ai sensi dell'art. 216 ed a tutti gli effetti e conseguenze di legge, che intendeva avvalersi di tutte le scritture disconosciute e ne chiedeva la verificazione riservandosi di produrre idonee scritture di comparazione. Eccepiva, poi, la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per assenza ovvero per mancata prova della esistenza di pagamenti non dovuti, tali non potendosi considerare le operazioni eseguite con finalità di ripristino della provvista nell'ambito degli affidamenti concessi;
la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1247 cod. civ. , dovendosi ritenere decorrenti detto termine, per gli eventuali pagamenti che saranno provati come illegittimamente eseguiti, dal momento del loro addebitato sul conto;
l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri con la conseguenza di escluderne, a norma dell'art. 2034 c.c., la ripetizione;
la “buona fede” della banca nella percezione delle somme con conseguente esclusione di ogni pretesa accessoria per interessi sulle somme eventualmente da restituire. Eccepiva, altresì, la natura esplorativa della consulenza tecnica richiesta. Con riguardo, poi, alla fideiussione, ne evidenziava la c.d. autonomia causale della fideiussione bancaria, con la conseguenza della inopponibilità alla banca che richiede il pagamento ai garanti delle eccezioni fondate sul rapporto garantito e conseguente onere a carico degli stessi di dimostrare le ragioni che, nel caso di specie, ne legittimerebbero l'opposizione. Ed infatti: - all'art. 7 era previsto che “… il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro accessorio …”; - all'art.8
, ancora,“ Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Concludeva dunque chiedendo: in via pregiudiziale, accertata la tardività della proposta opposizione da parte della società e di dichiarare improcedibile Parte_1 Parte_3
l'opposizione; ancora in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
sempre in via preliminare, eccepiva a tutti gli effetti e conseguenze di legge : a] la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per assenza ovvero per mancata prova della esistenza di pagamenti non dovuti, tali non potendosi considerare le operazioni eseguite con finalità di ripristino della provvista nell'ambito degli affidamenti concessi;
b] la prescrizione quinquennale di cui all'art. 1247 cod. civ., dovendosi ritenere decorrenti detto termine, per gli eventuali pagamenti che saranno provati come illegittimamente eseguiti, dal momento del loro addebito sul conto;
c] l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri;
d] in ordine alle pretese restitutorie, soprattutto per quanto riguarda gli interessi, la buona fede della banca nel percepire le somme di cui si richiede la ripetizione. In via preliminare in ordine ai fideiussori: verificata la esistenza del vincolo di garanzia, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai garanti in ordine alle domande afferenti al rapporto contrattuale di cui è causa, stante l' autonomia della
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 obbligazione di garanzia assunta;
in via principale: ferme le eccezioni formulate, rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non dimostrata, l'opposizione proposta con tutte le domande accessorie e, per l'effetto, confermare l'impugnato decreto e la condanna di pagamento nello stesso contenuta;
in via gradata, per l'ipotesi che dalla espletanda istruttoria dovessero risultare eventuali somme da riconoscersi a credito degli opponenti, compensarsi le stesse con il maggior debito scaturente dalle causali azionate in via monitoria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In data 1/2/2016, il Giudice ordinava all'opponente di esperire il tentativo di mediazione, che aveva esito negativo. In data 5/12/2018, a fronte del disconoscimento e dell'istanza di verificazione, il Giudice disponeva Ctu grafologica Il Giudice disponeva altresì Ctu contabile. In data 20/7/2022 interveniva, ex art. 111 c.p.c., la per Controparte_4 il tramite della propria mandataria e procuratore speciale, Controparte_5
che evidenziava che, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi
[...]
e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso in data 1 dicembre 2021 la a acquistato da n. 38 Banche Cedenti Controparte_4 crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30.04.1999 e dell'art. 58 T.U.B; che, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 147 del 11.12.2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D.Lgs. 01.09.1993 n. 385; che in forza della menzionata cessione è succeduta alla Controparte_4 [...]
(poi Controparte_1 Controparte_11
) nel rapporto contrattuale oggetto del presente
[...] procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo divenendo titolare del credito azionato nei confronti della parte debitrice in epigrafe con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva;
che in forza della menzionata cessione succeduta, a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi Controparte_4
e passivi già di titolarità della Banca cedente, tra i quali sono ricomprese le ragioni creditorie azionate nella procedura in oggetto, con relativa legittimazione sostanziale attiva e passiva ed in particolare nel contratto di mutuo chirografario n. 105537 del 23.11.2011; che ha ritenuto di delegare l'attività di Controparte_4 amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali si è resa cessionaria a conferendo all'uopo procura autenticata dal Notaio Controparte_8 di Milano il giorno 14.01.2022 con n. Rep. 146062; che, Persona_4 applicandosi alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della legge sulla cartolarizzazione l'art. 58 c. 3 del T.U.B. i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, che assistono i crediti ceduti, si sono trasferiti in capo al cessionario, conservando la loro validità e il grado, senza necessità di annotazione o altra formalità, se non quella della pubblicazione dell'intervenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Tutto ciò premesso, la e per essa la Controparte_4 [...] dichiarava di voler intervenire nel presente procedimento, Controparte_8 subentrando nella medesima posizione sostanziale e processuale già rivestita dalla (poi Controparte_1 [...]
), facendo proprie e riassumendo tutte le Controparte_11 istanze e richieste comunque dalla stessa avanzate, avvalendosi dei titoli esecutivi di cui è divenuta titolare. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare risulta fondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in relazione alla ed al fideiussore Parte_1 Parte_3
Infatti, risulta per gli stessi decorso il termine il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., dal momento che l'atto di citazione in opposizione risulta spedito per la notifica il 27/10/2015, mentre il decreto ingiuntivo risulta notificato alla il Parte_1
9/9/2015 (con scadenza del termine di 40 giorni il 19/10/2015) ed a il Parte_3
3/9/2015 (con scadenza il 13/10/2015). Risulta invece tempestiva la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio da parte di , a cui il decreto ingiuntivo è stato notificato il 18/6/2015 (con Parte_2 scadenza il 28/10/2015).
2. Sul merito. Stante la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore principale, ciò si ripercuote anche sul fideiussore a prima richiesta, implicando tale fideiussione, qualificabile come contratto autonomo di garanzia, che il fideiussore non può proporre eccezioni derivanti dal rapporto principale se non quelle personali. Nel caso di specie non vi è dubbio che si tratti di fideiussione a prima richiesta, qualificabile come contratto autonomo di garanzia dal momento che all'art. 7 era previsto che “… il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi e spese, tasse ed ogni altro accessorio …”; - all'art.8 , ancora,“ Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. In primo luogo, va rilevato come il Ctu nominato abbia affermato che la sottoscrizione a nome di apposta all'atto di fideiussione sottoscritto in data Parte_2
15/09/2010, risulta autografa. Con riguardo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo il quesito posto in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Nè alcuna rilevanza sulla validità della fideiussione riveste il rilascio di una cambiale in bianco: nel caso di specie, il fideiussore, quando rilascia una cambiale in bianco fornisce due garanzie, una personale tramite fideiussione ed una cartolare tramite cambiale
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 virgola che può essere riempita dal creditore nei. limiti dell'accordo sottoscritto Pertanto, essendo infondate nel caso di specie le eccezioni personali, l'opposizione di va rigettata, fatta salva l'eventuale azione di regresso dello stesso che Parte_2 abbia pagato nei confronti del debitore principale. Con riguardo alla posizione del terzo interventore, deve preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 cpc, l'evento successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della Controparte_1
ne consegue che essa deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass.
[...]
18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della per il tramite della propria mandataria e procuratore Controparte_4 speciale, quale suo successore a titolo particolare (Cass. Controparte_5
22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della per il tramite della propria mandataria e procuratore Controparte_4 speciale, verrà formulata nei confronti della Controparte_5 [...]
. Controparte_1
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Tenuto conto dell'attività espletata, spettano alla opposta le spese di lite fino alla fase istruttoria e al terzo interventore quelle della fase decisoria. Le spese delle CCTTUU, liquidate nel corso del giudizio, vengono poste definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5454/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 , per il tramite Controparte_1 Controparte_4 della propria mandataria e procuratore speciale, ogni Controparte_5 contraria istanza disattesa così provvede:
1. dichiara inammissibile, per le causali in motivazione, l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_3
2. rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione proposta da Pt_2
; e
[...] per l'effetto:
3. conferma il decreto ingiuntivo n. 1175/2015, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
4. condanna , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio Controparte_1
(limitatamente alla fase di studio, introduttiva e istruttoria) che si liquidano in ed € 9850,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
5. condanna , , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore di per il Controparte_4 tramite della propria mandataria e procuratore speciale, Controparte_5
, delle spese di giudizio (limitatamente alla decisoria) che si liquidano in
[...] ed € 4253,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
6. pone definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, le spese delle CCTTUU, liquidate nel corso Parte_3 del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5454/2015 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9