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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2343/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
BONAVENTURA MARIA, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6443/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80807 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale – Dip. Risorse Economiche, Direzione Entrate Tributarie – c/o Aequa
Roma spa – via Ostiense, 131/L – 00154 Roma, in data 6.3.2025, depositato in Corte il 16.3.2025, la Ricorrente_1 (codice fiscale: P.IVA_1), Ente Religioso, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, rappresenta e difesa dal dott. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Avviso di Accertamento Esecutivo in Rettifica - IMU ANNO 2021 n. 80807 del 09/12/2024, di euro 44.417,08 oltre sanzioni (per infedele dichiarazione) ed interessi per un importo complessivamente dovuto di euro
70.434,22, chiedendo l'annullamento con vittoria di spese, instando per la sospensione
A sostegno del ricorso, la congregazione ricorrente ha addotto 1) di non essere proprietaria degli immobili indicati come dichiarati oggetto di tassazione ad eccezione dell'ultimo, come da visure catastali asseritamente allegate ma non prodotte, 2) che gli immobili indicati ai nn 132, 140 e 144 indicati come accertati ( al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3
, sub 505, Categoria D/4. ) erano stati dichiarati dalla contribuente come imponibili e assoggettati ad
Imposta, come da dichiarazione IMU che allegava indicando per l'ultimo di essi il valore catastale originario essendo ancora pendente il giudizio sulla rettifica di classamento operata dall'Agenzia delle Entrate Territorio, 3) che gli immobili ai nn. 142 e 143 ( (Dati_Cat_3, sub 502 e Dati_Cat_3, sub 503), a differenza di quanto indicato nell'avviso impugnato, non erano locali ma destinati dalle suore e dalle novizie all'esercizio dell'attività di culto e quindi esenti dal tributo. Ha ulteriormente addotto 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto alla difesa del contribuente e carenza di motivazione. Violazione del principio di correttezza e buona fede;
2) Nullità dell'atto per carenza assoluta di motivazione poiché
l'accertamento è frutto di una procedura interamente automatizzata priva di vaglio critico della fattispecie concreta 3) Nullità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa erariale basata sulla non sussistenza dei requisiti richiesti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed i) del d.lgs. 504/92.
Si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22.1.2025 Roma Capitale contestando la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto il rigetto ad esclusione degli immobili da n. 3 a 128 per il quale prestava acquiescenza all'evidenziato difetto di carenza del presupposto impositivo, rilevando che l'importo riferibile alle unità immobiliari in contestazione risultava pari ad € 10.179,00. Per le unità immobiliari di cui al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3
, sub 505, Categoria D/4 ( ossia per gli immobili contrassegnati ai progressivi 132, 140,144), per le quali l'istante affermava di aver correttamente corrisposto l'imposta poiché non sono considerate esenti, deduceva che quanto corrisposto era stato calcolato, rilevando e che l'ultimo di essi aveva una rendita rivalutata, anche se pendente il giudizio
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve in conseguenza essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va evidenziato che privo di rilievo l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che l'avviso contiene tutti gli elementi per consentire alla contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e quindi di articolare in eventuale contenzioso le proprie difese, come poi nella specie è avvenuto. Inoltre, nell'avviso di accertamento sono stati elencati tutti gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria, da cui sono stati tratti i dati che hanno portato all'emissione dello stesso e ne costituiscono i presupposti di fatto. Il procedimento di accertamento è stato adottato sulla base dell'incrocio dei dati con le anomalie riscontrate nei versamenti della contribuente.
Nel merito, sicuramente l'atto va annullato per le imposizioni relative agli immobili indicati dal n. 3 al n. 128, asseritamente non di proprietà della Congregazione ricorrente, siccome riconosciuto pure da Roma Capitale con la memoria di costituzione, con la acquiescenza alla indicazione di parte ricorrente e la indicazione dell'imposta calcolata per essa da espungere.
Diversamente deve concludersi in relazione alle altre doglianze.
Invero, quanto agli altri immobili, va premesso che nella motivazione dell'atto si da atto che "dal prospetto delle dichiarazioni presentate è emerso che il contribuente ha beneficiato per almeno una unità immobiliare di esenzione/ riduzione di imposta che sulla base dell'attività istruttoria l'ufficio intende disconoscere per la seguente motivazione: gli immobili indicati ai progressivi 132-140-142-143-144 del prospetto dell'accertamento sono stati dichiarati esenti da IMU/TASI in quanto gli stessi sono destinati allo svolgimento di attività meritorie ex articolo sette, comma uno, lettera i) D. Lgs. 504/92. Tuttavia, l'esenzione non può essere riconosciuta in quanto risultano locati”.
Orbene quanto agli immobili indicati nei progressivi 132 140 e 144, ossia per gli immobili di cui ai seguenti dati catastali ( al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3, sub 505, Categoria D/4.), pur emergendo dalla documentazione prodotta dalla congregazione e segnatamente dalla documentazione prodotta, costituita dalla dichiarazione IMU presentata che effettivamente per essi non risulta dichiarata alcuna esenzione con indicazione dell'imu dovuta e versata per essa e per un altro immobile per € 60.076, va rilevato che tale somma risulta effettivamente conteggiata nell'avviso di accertamento impugnato,in quanto viene detratta la complessiva somma di € 64,074, siccome rilevato da Roma Capitale.
Quanto alla rendita contestata relativamente all'immobile di cui al progressivo 144, il riclassamento è stato confermato in appello dalla CTR Lazio, sez. 6, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3104 del 2020; pertanto fino a quando un provvedimento dell'Agenzia del Territorio o una sentenza passata in giudicato non intervenga a modificare la rendita, il Comune non gode di alcuna discrezionalità e l'utilizzo di quella rendita per il calcolo dell'imposta, riportato nel certificato catastale, deve ritenersi legittimo. Conclusivamente,
l'imposta pretesa da Roma Capitale è effettivamente dovuta nella misura richiesta.
In relazione infine agli gli ultimi due immobili oggetto di contestazione, indicati nei progressivi 142 e 143143 ( (Dati_Cat_3 , sub 502 e Dati_Cat_3 , sub 503), per i quali effettivamente la Congregazione ha chiesto l'esenzione, pur in assenza di controdeduzioni da parte del Comune e della allegazione della evidenziata locazione degli stessi, va ribadito che la stessa non ha fornito la prova della effettiva destinazione.
Come da ultimo ricordato da Cassazione civile sez. VI, 25/03/2020, n.7502: “In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), (ma la disciplina della TASI la riprende), il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dal d. lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere: uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui rinvia il citato art. 7), ed un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla l. 20 maggio 1985 n. 222, art. 16, lett. a).”. Nella specie mentre nulla questio in ordine al requisito soggettivo in capo alla COngregazione ricorrente, ente ecclesiastico, problematica appare la sussistenza del requisito oggettivo. Al riguardo va preliminarmente ricordato preliminarmente che, trattandosi di una esenzione, l'onere della prova incombe su chi la invoca. Invero via generale che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), lo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un'attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992,
e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità" (così da ultimo Cass. trib. 08/07/2016, n. 13970). Manca nella specie la prova del requisito oggettivo, in quanto la Congregazione ricorrente ha meramente allegato di avere adibito alcuni immobili ad alloggi delle suore, ammesso e non concesso che una tale destinazione possa rientrare fra le attività cultuali: come ha correttamente statuito la Commissione Regionale del Lazio con la sentenza n. 2101/09/2016 del 13.4.2016, gli immobili adibiti ad alloggio per i religiosi della
Congregazione, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, sono esclusi dalla esenzione ICI poiché in detti immobili non viene svolta attività di religione o di culto, né risultano "strumentali" alla detta attività (cfr. Cass. n. 5062 del 13 marzo 2015): essi sono infatti, fino a prova contraria non fornita, prioritariamente destinati a soddisfare il bisogno primario di abitazione dei membri della Comunità.
Per cui indipendentemente dalla locazione o meno dei predetti immobili, in astratto desumibile in parte dal riferimento all'ospitalità data anche a fedeli laici che asseritamente coadiuvano con l'ente, nelle attività di divulgazione delle opere, nella formazione della vita religiosa, e soprattutto nel culto della Madonna del
Divino Amore, va ribadita la carenza di prova del presupposto oggettivo dell'esenzione.
Attesa la soccombenza reciproca le spese vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per gli immobili ai progressivi da 3 a 128.
Spese processuali compensate.
Roma 11.2.2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Maria Bonaventura dott. Luigi Calabrese
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
BONAVENTURA MARIA, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6443/2025 depositato il 16/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80807 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a Roma Capitale – Dip. Risorse Economiche, Direzione Entrate Tributarie – c/o Aequa
Roma spa – via Ostiense, 131/L – 00154 Roma, in data 6.3.2025, depositato in Corte il 16.3.2025, la Ricorrente_1 (codice fiscale: P.IVA_1), Ente Religioso, in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, rappresenta e difesa dal dott. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'Avviso di Accertamento Esecutivo in Rettifica - IMU ANNO 2021 n. 80807 del 09/12/2024, di euro 44.417,08 oltre sanzioni (per infedele dichiarazione) ed interessi per un importo complessivamente dovuto di euro
70.434,22, chiedendo l'annullamento con vittoria di spese, instando per la sospensione
A sostegno del ricorso, la congregazione ricorrente ha addotto 1) di non essere proprietaria degli immobili indicati come dichiarati oggetto di tassazione ad eccezione dell'ultimo, come da visure catastali asseritamente allegate ma non prodotte, 2) che gli immobili indicati ai nn 132, 140 e 144 indicati come accertati ( al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3
, sub 505, Categoria D/4. ) erano stati dichiarati dalla contribuente come imponibili e assoggettati ad
Imposta, come da dichiarazione IMU che allegava indicando per l'ultimo di essi il valore catastale originario essendo ancora pendente il giudizio sulla rettifica di classamento operata dall'Agenzia delle Entrate Territorio, 3) che gli immobili ai nn. 142 e 143 ( (Dati_Cat_3, sub 502 e Dati_Cat_3, sub 503), a differenza di quanto indicato nell'avviso impugnato, non erano locali ma destinati dalle suore e dalle novizie all'esercizio dell'attività di culto e quindi esenti dal tributo. Ha ulteriormente addotto 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto alla difesa del contribuente e carenza di motivazione. Violazione del principio di correttezza e buona fede;
2) Nullità dell'atto per carenza assoluta di motivazione poiché
l'accertamento è frutto di una procedura interamente automatizzata priva di vaglio critico della fattispecie concreta 3) Nullità dell'avviso di accertamento per infondatezza della pretesa erariale basata sulla non sussistenza dei requisiti richiesti per l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed i) del d.lgs. 504/92.
Si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22.1.2025 Roma Capitale contestando la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto il rigetto ad esclusione degli immobili da n. 3 a 128 per il quale prestava acquiescenza all'evidenziato difetto di carenza del presupposto impositivo, rilevando che l'importo riferibile alle unità immobiliari in contestazione risultava pari ad € 10.179,00. Per le unità immobiliari di cui al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3
, sub 505, Categoria D/4 ( ossia per gli immobili contrassegnati ai progressivi 132, 140,144), per le quali l'istante affermava di aver correttamente corrisposto l'imposta poiché non sono considerate esenti, deduceva che quanto corrisposto era stato calcolato, rilevando e che l'ultimo di essi aveva una rendita rivalutata, anche se pendente il giudizio
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve in conseguenza essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente va evidenziato che privo di rilievo l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, tenuto conto che l'avviso contiene tutti gli elementi per consentire alla contribuente di comprendere le ragioni della pretesa fiscale e quindi di articolare in eventuale contenzioso le proprie difese, come poi nella specie è avvenuto. Inoltre, nell'avviso di accertamento sono stati elencati tutti gli archivi utilizzati per la verifica della posizione tributaria, da cui sono stati tratti i dati che hanno portato all'emissione dello stesso e ne costituiscono i presupposti di fatto. Il procedimento di accertamento è stato adottato sulla base dell'incrocio dei dati con le anomalie riscontrate nei versamenti della contribuente.
Nel merito, sicuramente l'atto va annullato per le imposizioni relative agli immobili indicati dal n. 3 al n. 128, asseritamente non di proprietà della Congregazione ricorrente, siccome riconosciuto pure da Roma Capitale con la memoria di costituzione, con la acquiescenza alla indicazione di parte ricorrente e la indicazione dell'imposta calcolata per essa da espungere.
Diversamente deve concludersi in relazione alle altre doglianze.
Invero, quanto agli altri immobili, va premesso che nella motivazione dell'atto si da atto che "dal prospetto delle dichiarazioni presentate è emerso che il contribuente ha beneficiato per almeno una unità immobiliare di esenzione/ riduzione di imposta che sulla base dell'attività istruttoria l'ufficio intende disconoscere per la seguente motivazione: gli immobili indicati ai progressivi 132-140-142-143-144 del prospetto dell'accertamento sono stati dichiarati esenti da IMU/TASI in quanto gli stessi sono destinati allo svolgimento di attività meritorie ex articolo sette, comma uno, lettera i) D. Lgs. 504/92. Tuttavia, l'esenzione non può essere riconosciuta in quanto risultano locati”.
Orbene quanto agli immobili indicati nei progressivi 132 140 e 144, ossia per gli immobili di cui ai seguenti dati catastali ( al Dati_Cat_1, categoria A/4, Dati_Cat_2, sub 3, Categoria B/4 e Dati_Cat_3, sub 505, Categoria D/4.), pur emergendo dalla documentazione prodotta dalla congregazione e segnatamente dalla documentazione prodotta, costituita dalla dichiarazione IMU presentata che effettivamente per essi non risulta dichiarata alcuna esenzione con indicazione dell'imu dovuta e versata per essa e per un altro immobile per € 60.076, va rilevato che tale somma risulta effettivamente conteggiata nell'avviso di accertamento impugnato,in quanto viene detratta la complessiva somma di € 64,074, siccome rilevato da Roma Capitale.
Quanto alla rendita contestata relativamente all'immobile di cui al progressivo 144, il riclassamento è stato confermato in appello dalla CTR Lazio, sez. 6, con sentenza provvisoriamente esecutiva n. 3104 del 2020; pertanto fino a quando un provvedimento dell'Agenzia del Territorio o una sentenza passata in giudicato non intervenga a modificare la rendita, il Comune non gode di alcuna discrezionalità e l'utilizzo di quella rendita per il calcolo dell'imposta, riportato nel certificato catastale, deve ritenersi legittimo. Conclusivamente,
l'imposta pretesa da Roma Capitale è effettivamente dovuta nella misura richiesta.
In relazione infine agli gli ultimi due immobili oggetto di contestazione, indicati nei progressivi 142 e 143143 ( (Dati_Cat_3 , sub 502 e Dati_Cat_3 , sub 503), per i quali effettivamente la Congregazione ha chiesto l'esenzione, pur in assenza di controdeduzioni da parte del Comune e della allegazione della evidenziata locazione degli stessi, va ribadito che la stessa non ha fornito la prova della effettiva destinazione.
Come da ultimo ricordato da Cassazione civile sez. VI, 25/03/2020, n.7502: “In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), (ma la disciplina della TASI la riprende), il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dal d. lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere: uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui rinvia il citato art. 7), ed un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla l. 20 maggio 1985 n. 222, art. 16, lett. a).”. Nella specie mentre nulla questio in ordine al requisito soggettivo in capo alla COngregazione ricorrente, ente ecclesiastico, problematica appare la sussistenza del requisito oggettivo. Al riguardo va preliminarmente ricordato preliminarmente che, trattandosi di una esenzione, l'onere della prova incombe su chi la invoca. Invero via generale che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), lo svolgimento esclusivo nell'immobile (nella specie, di proprietà di ente ecclesiastico) di attività di assistenza o di altre attività equiparate, senza le modalità di un'attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992,
e va accertato in concreto, con criteri di rigorosità" (così da ultimo Cass. trib. 08/07/2016, n. 13970). Manca nella specie la prova del requisito oggettivo, in quanto la Congregazione ricorrente ha meramente allegato di avere adibito alcuni immobili ad alloggi delle suore, ammesso e non concesso che una tale destinazione possa rientrare fra le attività cultuali: come ha correttamente statuito la Commissione Regionale del Lazio con la sentenza n. 2101/09/2016 del 13.4.2016, gli immobili adibiti ad alloggio per i religiosi della
Congregazione, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, sono esclusi dalla esenzione ICI poiché in detti immobili non viene svolta attività di religione o di culto, né risultano "strumentali" alla detta attività (cfr. Cass. n. 5062 del 13 marzo 2015): essi sono infatti, fino a prova contraria non fornita, prioritariamente destinati a soddisfare il bisogno primario di abitazione dei membri della Comunità.
Per cui indipendentemente dalla locazione o meno dei predetti immobili, in astratto desumibile in parte dal riferimento all'ospitalità data anche a fedeli laici che asseritamente coadiuvano con l'ente, nelle attività di divulgazione delle opere, nella formazione della vita religiosa, e soprattutto nel culto della Madonna del
Divino Amore, va ribadita la carenza di prova del presupposto oggettivo dell'esenzione.
Attesa la soccombenza reciproca le spese vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per gli immobili ai progressivi da 3 a 128.
Spese processuali compensate.
Roma 11.2.2026
Il Relatore Il Presidente
Dott. Maria Bonaventura dott. Luigi Calabrese