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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PP EN IA Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1716 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Angelo Piranio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...], il [...] elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Melissa Sorce, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 22 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex Parte_1 Parte_2
art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15 novem- bre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divor- zio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 dicembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 10350 del 4
- 2 - luglio 2023, divenuto esecutivo il 17 luglio 2023.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e ravvisato che le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Camaguey (Cuba), il 20 settembre 2007, e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al n. 28, parte II, serie C, dell'anno 2008 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
15 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025
- 3 - Il Giudice est.
G. CL US
Il Presidente
PP EN IA
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. PP EN IA Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna CL US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1716 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliato presso lo studio dell'avv. Angelo Piranio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
E
nata a [...], il [...] elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Melissa Sorce, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025.
DEL P.M: cfr. visto del 22 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex Parte_1 Parte_2
art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15 novem- bre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divor- zio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 9 dicembre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicem- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 10350 del 4
- 2 - luglio 2023, divenuto esecutivo il 17 luglio 2023.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e ravvisato che le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni dell'accordo.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Camaguey (Cuba), il 20 settembre 2007, e trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Favara al n. 28, parte II, serie C, dell'anno 2008 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il
15 novembre 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025
- 3 - Il Giudice est.
G. CL US
Il Presidente
PP EN IA
- 4 -