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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/11/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2927/2022 promosso da
, C.F. , IN PROPRIO E Parte_1 CodiceFiscale_1
NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio CP_1
Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Luca Gennaro che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_2
pag. 1 Avv.ti MA Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
( CP_3 Controparte_4
) in persona del Regionale per la Sicilia,
[...] CP_5
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle
in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 7/2/2013 Persona_2
rep. 32811, racc. n. 13115;
RESISTENTE
già Controparte_6 Controparte_7
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 146
presso lo studio dell'Avv. Roberto Gueli che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2 L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90010378
60/000 notificata in data 12.09.2022 per tributi vari per la parte relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
- cartella n. 29620170027515059000 (anno di riferimento 2016);
- avviso di addebito n. 59620120004151826000 (anno di riferimento
2009/2010/2011);
- avviso di addebito n.59620130003585418000 (anno di riferimento 2012/2013);
- avviso di addebito n.59620160005753679000 (anno di riferimento 2009/2016);
- avviso di addebito n.59620160005795830000 (anno di riferimento 2015/2016).
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
Resistettero in giudizio l' l' e la deducendo l'infondatezza CP_2 CP_3 CP_8
dell'opposizione della quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la pag. 3 causa veniva posta in decisione.
L'opposizione non è fondata.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata . CP_3
Va osservato che l'opponente ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione delle cartelle esattoriali in esame.
Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' e dall' mediante CP_2 CP_3
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi pag. 4 intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione prima relativi alle cartelle oggi impugnate.
Ciò precisato occorre esaminare le cartelle impugnate al fine di verificare la regolare notifica delle stesse e l'eventuale prescrizione dei tributi in esse incorporati.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 59620130003585418000 è stato notificato dall' in CP_2
data 19.12.2013, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179041812890000 in data 20.11.2017 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160005795830000 è stato notificato dall' il CP_2
19.01.2017 per compiuta giacenza, cui è seguita in data 20.02.2020 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2962020900093115000 e, successivamente,
entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022
pag. 5 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620120004151826000 è stato notificato dall' il CP_2
13.11.2012, cui è seguita in data 20.11.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620179041812890000 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160005735679000 è stato notificato il 30.11.2016
per compiuta giacenza, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2962020900093115000 in data 20.02.2020, e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- cartella di pagamento n. 29620170027515059000 è stata notificata in data
04.09.2017 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata.
Inoltre, alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020
Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli
Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Tutte le anzidette notificazioni sono da considerarsi validamente effettuate e interruttive del termine di prescrizione quinquennale.
pag. 6 Sul punto osserva il decidente che non può trovare accoglimento l'eccezione di inesistenza della notifica a mezzo Pec effettuata da al ricorrente CP_8
dell'intimazione di pagamento n. 29620179041812890/000, non andata a buon fine per “indirizzo pec non valido”, in applicazione del principio espresso dalla
Cassazione sulla notifica a mezzo Pec invalida. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di notifica PEC con indirizzo invalido, non è necessario un secondo tentativo di invio, a differenza del caso di casella satura. La procedura si perfeziona con il deposito telematico dell'atto e la pubblicazione dell'avviso,
rendendo la notifica valida e la pretesa tributaria non prescritta. La Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “in caso di notifica a mezzo PEC ad un indirizzo che risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento
(deposito telematico e pubblicazione) non devono essere precedute da un secondo invio. Quest'ultimo è riservato esclusivamente all'ipotesi di casella satura al primo tentativo. Di conseguenza, le notifiche effettuate dall'
[...]
nel caso di specie sono state ritenute perfettamente valide. CP_6
Essendo le notifiche valide e tempestive, non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione della pretesa tributaria” (ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 n.
3703/2025).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_8
pag. 7 esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90010378
60/000 notificata in data 12.09.2022 per tributi vari per la parte relativa all'intimazione di pagamento n. 29620219001037860/000, alla cartella n.
29620170027515059000 (anno di riferimento 2016), all'avviso di addebito n.
59620120004151826000 (anno di riferimento 2009/2010/2011), all'avviso di addebito n.59620130003585418000 (anno di riferimento 2012/2013), all'avviso di addebito n.59620160005753679000 (anno di riferimento 2009/2016), all'avviso di addebito n. 59620160005795830000 (anno di riferimento 2015/2016);
- per l'effetto, afferma la sussistenza del diritto della di agire CP_8
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 novembre 2025.
pag. 8 Il Giudice
MA CU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA CU, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2927/2022 promosso da
, C.F. , IN PROPRIO E Parte_1 CodiceFiscale_1
NELLA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio CP_1
Amedeo n. 72, presso lo studio dell'Avv. Luca Gennaro che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con gli CP_2
pag. 1 Avv.ti MA Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
( CP_3 Controparte_4
) in persona del Regionale per la Sicilia,
[...] CP_5
elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle
in virtù di procura generale alle liti in Notar di Palermo del 7/2/2013 Persona_2
rep. 32811, racc. n. 13115;
RESISTENTE
già Controparte_6 Controparte_7
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 146
presso lo studio dell'Avv. Roberto Gueli che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2 L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90010378
60/000 notificata in data 12.09.2022 per tributi vari per la parte relativa alle seguenti cartelle esattoriali:
- cartella n. 29620170027515059000 (anno di riferimento 2016);
- avviso di addebito n. 59620120004151826000 (anno di riferimento
2009/2010/2011);
- avviso di addebito n.59620130003585418000 (anno di riferimento 2012/2013);
- avviso di addebito n.59620160005753679000 (anno di riferimento 2009/2016);
- avviso di addebito n.59620160005795830000 (anno di riferimento 2015/2016).
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
Resistettero in giudizio l' l' e la deducendo l'infondatezza CP_2 CP_3 CP_8
dell'opposizione della quale chiedevano, pertanto, il rigetto.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la pag. 3 causa veniva posta in decisione.
L'opposizione non è fondata.
In via preliminare, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di interesse ad agire sollevata . CP_3
Va osservato che l'opponente ha proposto sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione delle cartelle esattoriali in esame.
Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' e dall' mediante CP_2 CP_3
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi pag. 4 intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Ne deriva che era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione prima relativi alle cartelle oggi impugnate.
Ciò precisato occorre esaminare le cartelle impugnate al fine di verificare la regolare notifica delle stesse e l'eventuale prescrizione dei tributi in esse incorporati.
In particolare:
- l'avviso di addebito n. 59620130003585418000 è stato notificato dall' in CP_2
data 19.12.2013, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29620179041812890000 in data 20.11.2017 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160005795830000 è stato notificato dall' il CP_2
19.01.2017 per compiuta giacenza, cui è seguita in data 20.02.2020 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2962020900093115000 e, successivamente,
entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022
pag. 5 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620120004151826000 è stato notificato dall' il CP_2
13.11.2012, cui è seguita in data 20.11.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620179041812890000 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- l'avviso di addebito n. 59620160005735679000 è stato notificato il 30.11.2016
per compiuta giacenza, cui è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento n. 2962020900093115000 in data 20.02.2020, e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata;
- cartella di pagamento n. 29620170027515059000 è stata notificata in data
04.09.2017 e, successivamente, entro il termine di prescrizione quinquennale, la notifica in data 12.09.2022 dell'intimazione impugnata.
Inoltre, alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1, del D.L. 18/2020
Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli
Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Tutte le anzidette notificazioni sono da considerarsi validamente effettuate e interruttive del termine di prescrizione quinquennale.
pag. 6 Sul punto osserva il decidente che non può trovare accoglimento l'eccezione di inesistenza della notifica a mezzo Pec effettuata da al ricorrente CP_8
dell'intimazione di pagamento n. 29620179041812890/000, non andata a buon fine per “indirizzo pec non valido”, in applicazione del principio espresso dalla
Cassazione sulla notifica a mezzo Pec invalida. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di notifica PEC con indirizzo invalido, non è necessario un secondo tentativo di invio, a differenza del caso di casella satura. La procedura si perfeziona con il deposito telematico dell'atto e la pubblicazione dell'avviso,
rendendo la notifica valida e la pretesa tributaria non prescritta. La Corte ha stabilito il seguente principio di diritto: “in caso di notifica a mezzo PEC ad un indirizzo che risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento
(deposito telematico e pubblicazione) non devono essere precedute da un secondo invio. Quest'ultimo è riservato esclusivamente all'ipotesi di casella satura al primo tentativo. Di conseguenza, le notifiche effettuate dall'
[...]
nel caso di specie sono state ritenute perfettamente valide. CP_6
Essendo le notifiche valide e tempestive, non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione della pretesa tributaria” (ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 n.
3703/2025).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_8
pag. 7 esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90010378
60/000 notificata in data 12.09.2022 per tributi vari per la parte relativa all'intimazione di pagamento n. 29620219001037860/000, alla cartella n.
29620170027515059000 (anno di riferimento 2016), all'avviso di addebito n.
59620120004151826000 (anno di riferimento 2009/2010/2011), all'avviso di addebito n.59620130003585418000 (anno di riferimento 2012/2013), all'avviso di addebito n.59620160005753679000 (anno di riferimento 2009/2016), all'avviso di addebito n. 59620160005795830000 (anno di riferimento 2015/2016);
- per l'effetto, afferma la sussistenza del diritto della di agire CP_8
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese in data 26 novembre 2025.
pag. 8 Il Giudice
MA CU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA CU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 9