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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200012678381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 648/2024 proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Regione Siciliana
Ass. Reg. Econ. Dip. Finanze e Credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo Auto per l'anno d'imposta
2017.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, entrambe le resistenti risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Vista la Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo Auto per l'anno d'imposta 2017;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente accoglie il Ricorso in quanto, nel caso del Bollo Auto, come nella fattispecie di cui trattasi, le richieste relative avrebbero dovuto essere notificate alla contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello preteso, e così il 31.12.2020.
Ora, pur tenendo conto della sospensione ID ai fini dell'accertamento e riscossione, risulta evidente come, in ogni caso, la notifica dell'atto impugnato, del 7/3/2024 sia ben oltre il termine triennale, pur tenendo conto della detta proroga.
Ora nel fascicolo di causa le resistenti non hanno prodotto alcuna prova di relativa regolare notifica alla ricorrente entro il predetto termine triennale prorogato, di eventuali atti interruttivi pregressi, e va ricordato che proprio sulle resistenti grava l'onere di dimostrare la correttezza dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, dinanzi all'eccezione della ricorrente.
Ciò fa sì che non è stata fornita detta prova.
Così, in mancanza della prova della notifica di eventuali atti presupposti della Cartella di pagamento impugnata, risulta evidente la prescrizione intervenuta per le pretese Bollo Auto per l'anno d'imposta 2017, stante l'avvenuta notifica della predetta cartella soltanto il 7/03/2024.
Appare così illegittimo l'operato delle resistenti e fondate le tesi della ricorrente. Va così annullata la Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo
Auto per l'anno d'imposta 2017, stante l'intervenuta prescrizione delle specifiche pretese ivi avanzate.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e compensa le spese di giudizio.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920200012678381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 648/2024 proposto da Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore,
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Regione Siciliana
Ass. Reg. Econ. Dip. Finanze e Credito, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo Auto per l'anno d'imposta
2017.
La ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, entrambe le resistenti risultano costituitesi in giudizio e ne chiedono il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Vista la Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo Auto per l'anno d'imposta 2017;
- Viste le controdeduzioni delle resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente accoglie il Ricorso in quanto, nel caso del Bollo Auto, come nella fattispecie di cui trattasi, le richieste relative avrebbero dovuto essere notificate alla contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello preteso, e così il 31.12.2020.
Ora, pur tenendo conto della sospensione ID ai fini dell'accertamento e riscossione, risulta evidente come, in ogni caso, la notifica dell'atto impugnato, del 7/3/2024 sia ben oltre il termine triennale, pur tenendo conto della detta proroga.
Ora nel fascicolo di causa le resistenti non hanno prodotto alcuna prova di relativa regolare notifica alla ricorrente entro il predetto termine triennale prorogato, di eventuali atti interruttivi pregressi, e va ricordato che proprio sulle resistenti grava l'onere di dimostrare la correttezza dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, dinanzi all'eccezione della ricorrente.
Ciò fa sì che non è stata fornita detta prova.
Così, in mancanza della prova della notifica di eventuali atti presupposti della Cartella di pagamento impugnata, risulta evidente la prescrizione intervenuta per le pretese Bollo Auto per l'anno d'imposta 2017, stante l'avvenuta notifica della predetta cartella soltanto il 7/03/2024.
Appare così illegittimo l'operato delle resistenti e fondate le tesi della ricorrente. Va così annullata la Cartella di pagamento n. 29920200012678381000 notificata il 7/03/2024, inerente Bollo
Auto per l'anno d'imposta 2017, stante l'intervenuta prescrizione delle specifiche pretese ivi avanzate.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e compensa le spese di giudizio.
Trapani, li
Il Giudice