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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/12/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI VERONA
sezione prima civile composta da
LA RR - Presidente
NI FR - Giudice rel.
Stefania Caparello - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10052/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 06/08/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANZINI NICOLA e ALESSANDRA
FU come da mandato allegato al ricorso e domiciliata presso il loro studio in Verona
- parte ricorrente, adottante -
e
F: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANZINI NICOLA e ALESSANDRA
FU come da mandato allegato al ricorso e domiciliata presso il loro studio in Verona
Pagina 1/5 - parte ricorrente, adottando -
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero
o 0 o
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 cod. civ.
o 0 o
Conclusioni per la parte ricorrente: “pronunci sentenza, decidendo di far luogo all'adozione da parte della signora Parte_1
dell'adottanda con aggiunta del cognome dell'adottante CP_1
posticipato al proprio”
Conclusioni per il Pubblico Ministero: “nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, deve farsi luogo all'adozione di atteso che: a) CP_1
entrambe le parti in udienza hanno prestato il proprio personale consenso all'adozione a norma dell'art. 296 cod. civ. (v. verbale d'udienza del
14.10.2025); b) l'adottanda non ha discendenti e il coniuge dell'adottante ha prestato consenso all'adozione con dichiarazione depositata in data
10.11.2025; c) l'adozione trova giustificazione nelle ragioni espresse dall'adottante (l'adottante è genitore affidatario dell'adottanda dal 2015).
Con particolare riferimento ai genitori biologici dell'adottanda, va ricordato che con decreto 2089/2012 depositato in data 7.6.2012 il Tribunale dei
Minorenni di Venezia li ha sospesi dall'esercizio della responsabilità
genitoriale con interruzione dei rapporti con la figlia e nomina di un tutore
(cfr. doc. 3 ricorrente). Con la successiva sentenza n. 68/2013 depositata in
Pagina 2/5 data 14.3.2013, è stata dichiarata l'adottabilità della minore con divieto di rapporti con i suoi genitori biologici (cfr. doc. 4 ricorrente).
Dal 2019 l'incarico di tutore della minore è stato svolto dall'adottante come famiglia affidataria in cui la stessa risiedeva dal 2012 (cfr. doc. 6 ricorrente).
L'iter processuale affrontato in tenera età dalla sig.ra che ha eliso da CP_1
anni ogni rapporto con la famiglia d'origine, instaurando invece rapporti famigliari e di profonda sintonia con la famiglia affidataria da cui si è sentita accolta come una figlia, l'ha determinata ad instaurare il presente procedimento per dare una veste formale a quello che da anni è già la sua realtà di vita senza informare preventivamente i genitori biologici.
Tale scelta va condivisa, alla luce della scarsa significatività dei rapporti con gli stessi per provvedimenti giudiziali di interruzione di ogni rapporto e di sospensione dall'esercizio della genitorialità a far data dal 2012 quando l'adottanda aveva 8 anni e in considerazione della superabilità ai sensi della norma dell'art. 297 comma 2 cc dell'eventuale mancato assenso degli stessi con provvedimento motivato del Tribunale.
Da quanto sopra, pertanto, l'adozione conviene all'adottanda.
La domanda, ricorrendo tutti i presupposti di legge, va così accolta mentre in ordine al cognome dell'adottata deve ritenersi possibile una deroga del regime di cui all'art. 299 comma 1 cc in ragione della tutela dell'identità sociale dell'adottato.
Infatti, la ragione posta a fondamento della necessità di anteporre il cognome dell'adottante a quello originario dell'adottato è essenzialmente pubblicitaria volta a rendere pubblico e certo il nuovo stato dell'adottato, per fini patrimoniali e successori.
Pagina 3/5 L'evoluzione sociale e culturale in atto ha già portato a numerose deroghe normativamente introdotte: l'art. 33 DPR 396/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile permette la variazione del cognome in alcuni casi, e il DPR 30/01/15 n. 26 ne ha abrogato il comma 1, che prevedeva che il figlio legittimato portasse il cognome del padre.
Va inoltre considerato anche il più ampio orientamento internazionale che dà
rilievo alla volontà delle parti e supera la ratio di cui alla norma sopra richiamata (Corte EDU, sent. 7.01.2014, ricorso n. 77/07).
Nel caso di specie, pertanto, considerata la concorde volontà delle parti sul punto, il sentimento proprio dell'adottato che vuole mantenere anche dal punto di vista del cognome l'ordine che vede prima il proprio cognome d'origine, anche in considerazione del mantenimento di tutti i diritti e doveri discendenti dal suo status originario ex art. 300 comma 1 cc, la domanda in ordine al cognome va accolta.
Nulla per le spese.
La cancelleria provvederà alle annotazioni ed alle comunicazioni prescritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa promossa da e e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così decide:
1) si fa luogo all'adozione di nata a [...] il CP_1
27/12/2004, da parte di , nata a [...] il Parte_1
03/06/1967;
Pagina 4/5 2) l'adottata ssume il cognome dell'adottante CP_1 Pt_1
e lo pospone al proprio;
[...]
3) nulla le spese;
4) manda alla Cancelleria perché provveda all'annotazione della sentenza nell'apposito registro e perché dia comunicazione all'ufficiale dello stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.11.2025 su relazione della Giudice delegata NI FR
La Giudice est.
NI FR
La Presidente
LA RR
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