CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GR SA NA CC - Presidente - Sent. n. sez. 1440/2025 NR RI LA IN CC - 01/10/2025 EGLE PILLA R.G.N. 22167/2025 IA LE EL PIERANGELO RI - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: NI CO nato a [...] il [...] EN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO RI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di rigettare i ricorsi. 1. Con sentenza del 6 marzo 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva condannato IN CO alla pena di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, e RE UC alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per i reati di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 927 Anno 2026 Presidente: CC GR SA NA Relatore: RI PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla società “Ortopedico Salus s.r.l.”, fallita il 18 marzo 2021. Con sentenza pronunziata il 3 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, escludendo l'aggravante dei più fatti di bancarotta, applicata in primo grado al IN, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in un anno e quattro mesi di reclusione e quella inflitta all'altro imputato in due anni di reclusione, ha infine riconosciuto all’RE il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, IN CO – amministratore (e di socio di maggioranza) dal 1998 al 2012 – avrebbe cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento di debiti erariali, tanto da concorrere a determinare un ammanco finale superiore a due milioni di euro. RE UC – amministratore della società dal 2012 – avrebbe invece compiuto una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta. Avrebbe distratto in tutto in parte il patrimonio aziendale, comprensivo quantomeno delle attività riportate nell'ultimo bilancio depositato (2011) e comunque di dieci veicoli intestati alla fallita e mai rinvenuti. Avrebbe distrutto o occultato le scritture contabili della società, al fine di nascondere gli atti di gestione e di recare pregiudizio ai creditori. Avrebbe, infine, cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento dei debiti erariali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia. 3. Il ricorso di IN CO si compone di tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 163, 164, 167, 172 e 676 cod. pen. Rappresenta che: il giudice di primo grado non aveva riconosciuto beneficio della sospensione condizionale, non fornendo alcuna motivazione al riguardo;
la difesa aveva ipotizzato che il diniego fosse stato determinato dalla presenza, nel casellario giudiziale, di una precedente condanna a pena sospesa (anni 1 e mesi 6 di reclusione), inflitta con sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 dicembre 2002, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2005; l’imputato, conseguentemente, aveva promosso incidente di esecuzione, depositato il 3 dicembre 2024, volto alla declaratoria di estinzione del reato e della pena ai sensi degli artt. 167 e 172 cod. 3 pen. e 676 cod. proc. pen;
il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 15 gennaio 2025, aveva accolto l’istanza, dichiarando l’estinzione sia del reato che della pena per decorso del tempo. La Corte di appello, tuttavia, ha rigettato il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti. Il ricorrente contesta tale interpretazione, evidenziando come l’ordinanza del Tribunale di Cosenza avesse dichiarato non solo l’estinzione del reato, ma anche quella della pena. In tale prospettiva, la precedente condanna non potrebbe più essere considerata ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale, venendo meno il presupposto giuridico su cui si fondava il diniego. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte all’imputato. La motivazione della sentenza impugnata si baserebbe su generiche affermazioni circa l’omesso pagamento dei debiti erariali, ma la Corte di appello non avrebbe verificato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento fallimentare, né avrebbe chiarito se l’imputato avesse agito con dolo diretto o eventuale. Il ricorrente evidenzia che il fallimento della società è stato dichiarato nel 2021, ben otto anni dopo le dimissioni dell’imputato dalla carica di amministratore, circostanza che renderebbe ancor più debole il nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento fallimentare. Secondo il ricorrente, se la condotta «dell'amministratore si esplica esclusivamente nel mancato pagamento dei debiti erariali e di quelli verso gli istituti di credito, la stessa non» potrebbe «ritenersi condotta distrattiva». Non sarebbe, invero, sufficiente a configurare il delitto contestato il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dell’impresa in crisi. In tal senso, l’omesso versamento dei tributi, se destinato a garantire il pagamento di stipendi e fornitori, costituirebbe una forma di autofinanziamento e non integrerebbe una condotta penalmente rilevante. Tale soluzione troverebbe «conforto anche sulla scorta del dato normativo di cui all'art. 67, comma 3, legge fall., in forza del quale i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a favore dei dipendenti non sono soggetti, in caso di fallimento, ad azione revocatoria». 4 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223 e 224 legge fall. Il ricorrente lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo che la condotta contestata non integri la fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, bensì, al più, quella di bancarotta semplice o, in subordine, quella di bancarotta preferenziale. Rappresenta che la Corte di appello ha ritenuto che l’omesso pagamento dei debiti erariali da parte dell’imputato fosse frutto di una preordinata volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali, condotta che avrebbe poi condotto al fallimento della società. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe priva di riscontro concreto negli atti processuali, non essendo state individuate specifiche operazioni dolose né dimostrato un nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento fallimentare. Il ricorrente sostiene che l’omesso pagamento dei debiti erariali sarebbe stato finalizzato a garantire la sopravvivenza dell’impresa in crisi. L’evasione fiscale sarebbe consistita in una forma di autofinanziamento dell'impresa in crisi di liquidità, che aveva implicato la scelta di privilegiare alcuni creditori strategici per il sostentamento dell'impresa, quali fornitori e dipendenti. Il fatto, pertanto, al più, potrebbe essere ricondotto alla fattispecie meno grave della bancarotta preferenziale. A ben vedere, secondo il ricorrente, neppure quest’ultima fattispecie sarebbe configurabile nel caso in esame. Infatti, la possibilità di configurare la bancarotta preferenziale «andrebbe necessariamente contestualizzata, alla luce degli elementi concreti risultanti dagli atti». Invero, «calando la struttura della norma alla vicenda che qui interessa, il delitto ex art. 216, comma 3, legge fall. potrebbe astrattamente perfezionarsi solo quando l'imprenditore intenda privilegiare il pagamento di un credito strategico per la sopravvivenza dell'impresa, a scapito dei crediti previdenziali ed erariali, mentre, come esposto in precedenza, tale fattispecie non potrà dirsi integrata qualora venga privilegiato il pagamento degli stipendi dei lavoratori, a scapito di altri crediti, rientrando al più quest'ultima ipotesi nel campo della bancarotta semplice ex artt. 224 legge fall.». 4. Il ricorso di RE UC si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Con argomentazioni in parte simili a quelle esposte dal IN con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni 5 dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte all’imputato. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, sarebbe necessario individuare atti gestionali specifici, pericolosi per l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, non essendo sufficiente il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dell’impresa in crisi. Al riguardo, il ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in sede di giudizio abbreviato dimostrerebbe che le somme non destinate all’erario sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione su tale punto, incorrendo in un vizio motivazionale rilevante. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Il ricorrente contesta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte contestate non integrino le fattispecie della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e quella della bancarotta fraudolenta documentale, bensì, al più, quelle della bancarotta semplice o della bancarotta preferenziale. La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato, in continuità con il precedente amministratore, abbia scientemente omesso il pagamento dei debiti erariali e non abbia tenuto le scritture contabili, contribuendo così al dissesto della società. Tuttavia, secondo la difesa, tale ricostruzione non troverebbe riscontro negli atti. Il ricorrente sostiene che l’omesso pagamento dei tributi non sarebbe stato accompagnato da condotte distrattive o da atti volti a procurare un ingiusto profitto o a danneggiare i creditori. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dimostrerebbe che le somme residue sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori, come attestato dai verbali di conciliazione sindacale. Tale fatto non potrebbe integrare il reato di bancarotta fraudolenta, ma, al più, potrebbe configurare una forma di autofinanziamento dell’impresa in crisi. Quanto alla bancarotta documentale, sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., senza fornire prova che l’omessa tenuta delle scritture fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a ostacolare la ricostruzione delle vicende patrimoniali. In mancanza di tale prova, la condotta dovrebbe essere riqualificata come bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, legge fall. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. 6 6. L’avv. Pasquale Pisani, per IN e RE, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il ricorso di IN CO deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, «l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti» (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457). 2.2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati. Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite al IN, ricostruendo nel dettaglio gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in rilievo gli ingenti importi evasi e l’incidenza del debito erariale nella causazione del dissesto nonché la pervicace volontà dell'imputato di sottrarsi al pagamento. Ha evidenziato che la tesi dell'appellante, secondo il quale il denaro non versato all’erario sarebbe stato destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Non si poneva neppure un problema di valutazione giuridica della condotta dell’imputato, essendo completamente sfornita di prova la tesi difensiva. Quanto al rapporto di causalità, i giudici di merito hanno posto in rilievo il rilevantissimo debito tributario determinatosi per effetto della sistematica condotta omissiva tenuta dall’imputato nel periodo in cui egli era stato amministratore e l’incidenza di tale condotta nella causazione del dissesto. Hanno poi rilevato che l’eventuale concorso nella causazione del fallimento anche di fatti sopravvenuti, in ogni caso, non avrebbe escluso il nesso di causalità. Va rilevato che le valutazioni dei giudici di merito si pongono in linea con giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la concorrenza di una causa in sé efficiente a determinare il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa abbia cagionato anche solo 7 l'aggravamento del dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 16407 del 12/02/2025, Lucconi, n.m.). Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che l’omissione dell'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, essendo stata sistematica e perdurante, era stata chiaramente frutto di una scelta cosciente e volontaria dell'imputato; scelta che rendeva prevedibile il dissesto come inevitabile conseguenza di tale condotta. Va rilevato che si tratta di una motivazione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, «ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337). 3. Il ricorso di RE UC deve essere rigettato. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite all’RE, ricostruendo gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in evidenza come l’RE avesse proseguito con il «medesimo sistema intrapreso dal IN», aggravando il dissesto della società. Anche con riferimento alla posizione dell’RE, la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi dell'appellante, secondo il quale il mancato pagamento dei debiti erariali sarebbe stato necessario per «finanziare» il pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Al riguardo, ha rilevato che la produzione documentale dell’imputato – consistente in «n. 4 verbali di conciliazione relativi ad altrettanti dipendenti, per crediti da lavoro insoluti» – era 8 scarsamente significativa e che essa, di per sé, dimostrava solo come la società non pagasse regolarmente neppure i propri dipendenti. Con riferimento alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso si presenta privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della Corte di appello (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), che ha posto in rilievo come la condotta dell'imputato fosse incompatibile con qualsiasi forma di buona fede e volta a coprire le altre condotte illecite contestate al fine di cagionare pregiudizio al ceto creditorio. 4. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN LO GR OS NN CC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO RI;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale GIULIO MONFERINI, che ha chiesto di rigettare i ricorsi. 1. Con sentenza del 6 marzo 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva condannato IN CO alla pena di anni due di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, e RE UC alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per i reati di bancarotta Penale Sent. Sez. 5 Num. 927 Anno 2026 Presidente: CC GR SA NA Relatore: RI PIERANGELO Data Udienza: 01/10/2025 2 fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla società “Ortopedico Salus s.r.l.”, fallita il 18 marzo 2021. Con sentenza pronunziata il 3 febbraio 2025, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, escludendo l'aggravante dei più fatti di bancarotta, applicata in primo grado al IN, ha rideterminato la pena inflitta a quest'ultimo in un anno e quattro mesi di reclusione e quella inflitta all'altro imputato in due anni di reclusione, ha infine riconosciuto all’RE il beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, IN CO – amministratore (e di socio di maggioranza) dal 1998 al 2012 – avrebbe cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento di debiti erariali, tanto da concorrere a determinare un ammanco finale superiore a due milioni di euro. RE UC – amministratore della società dal 2012 – avrebbe invece compiuto una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta. Avrebbe distratto in tutto in parte il patrimonio aziendale, comprensivo quantomeno delle attività riportate nell'ultimo bilancio depositato (2011) e comunque di dieci veicoli intestati alla fallita e mai rinvenuti. Avrebbe distrutto o occultato le scritture contabili della società, al fine di nascondere gli atti di gestione e di recare pregiudizio ai creditori. Avrebbe, infine, cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose, consistite nella sistematica e protratta omissione del pagamento dei debiti erariali. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia. 3. Il ricorso di IN CO si compone di tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 163, 164, 167, 172 e 676 cod. pen. Rappresenta che: il giudice di primo grado non aveva riconosciuto beneficio della sospensione condizionale, non fornendo alcuna motivazione al riguardo;
la difesa aveva ipotizzato che il diniego fosse stato determinato dalla presenza, nel casellario giudiziale, di una precedente condanna a pena sospesa (anni 1 e mesi 6 di reclusione), inflitta con sentenza del Tribunale di Cosenza del 20 dicembre 2002, divenuta irrevocabile il 18 maggio 2005; l’imputato, conseguentemente, aveva promosso incidente di esecuzione, depositato il 3 dicembre 2024, volto alla declaratoria di estinzione del reato e della pena ai sensi degli artt. 167 e 172 cod. 3 pen. e 676 cod. proc. pen;
il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 15 gennaio 2025, aveva accolto l’istanza, dichiarando l’estinzione sia del reato che della pena per decorso del tempo. La Corte di appello, tuttavia, ha rigettato il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti. Il ricorrente contesta tale interpretazione, evidenziando come l’ordinanza del Tribunale di Cosenza avesse dichiarato non solo l’estinzione del reato, ma anche quella della pena. In tale prospettiva, la precedente condanna non potrebbe più essere considerata ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale, venendo meno il presupposto giuridico su cui si fondava il diniego. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte all’imputato. La motivazione della sentenza impugnata si baserebbe su generiche affermazioni circa l’omesso pagamento dei debiti erariali, ma la Corte di appello non avrebbe verificato la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento fallimentare, né avrebbe chiarito se l’imputato avesse agito con dolo diretto o eventuale. Il ricorrente evidenzia che il fallimento della società è stato dichiarato nel 2021, ben otto anni dopo le dimissioni dell’imputato dalla carica di amministratore, circostanza che renderebbe ancor più debole il nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento fallimentare. Secondo il ricorrente, se la condotta «dell'amministratore si esplica esclusivamente nel mancato pagamento dei debiti erariali e di quelli verso gli istituti di credito, la stessa non» potrebbe «ritenersi condotta distrattiva». Non sarebbe, invero, sufficiente a configurare il delitto contestato il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dell’impresa in crisi. In tal senso, l’omesso versamento dei tributi, se destinato a garantire il pagamento di stipendi e fornitori, costituirebbe una forma di autofinanziamento e non integrerebbe una condotta penalmente rilevante. Tale soluzione troverebbe «conforto anche sulla scorta del dato normativo di cui all'art. 67, comma 3, legge fall., in forza del quale i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a favore dei dipendenti non sono soggetti, in caso di fallimento, ad azione revocatoria». 4 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223 e 224 legge fall. Il ricorrente lamenta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo che la condotta contestata non integri la fattispecie di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, bensì, al più, quella di bancarotta semplice o, in subordine, quella di bancarotta preferenziale. Rappresenta che la Corte di appello ha ritenuto che l’omesso pagamento dei debiti erariali da parte dell’imputato fosse frutto di una preordinata volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali, condotta che avrebbe poi condotto al fallimento della società. Tuttavia, secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe priva di riscontro concreto negli atti processuali, non essendo state individuate specifiche operazioni dolose né dimostrato un nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento fallimentare. Il ricorrente sostiene che l’omesso pagamento dei debiti erariali sarebbe stato finalizzato a garantire la sopravvivenza dell’impresa in crisi. L’evasione fiscale sarebbe consistita in una forma di autofinanziamento dell'impresa in crisi di liquidità, che aveva implicato la scelta di privilegiare alcuni creditori strategici per il sostentamento dell'impresa, quali fornitori e dipendenti. Il fatto, pertanto, al più, potrebbe essere ricondotto alla fattispecie meno grave della bancarotta preferenziale. A ben vedere, secondo il ricorrente, neppure quest’ultima fattispecie sarebbe configurabile nel caso in esame. Infatti, la possibilità di configurare la bancarotta preferenziale «andrebbe necessariamente contestualizzata, alla luce degli elementi concreti risultanti dagli atti». Invero, «calando la struttura della norma alla vicenda che qui interessa, il delitto ex art. 216, comma 3, legge fall. potrebbe astrattamente perfezionarsi solo quando l'imprenditore intenda privilegiare il pagamento di un credito strategico per la sopravvivenza dell'impresa, a scapito dei crediti previdenziali ed erariali, mentre, come esposto in precedenza, tale fattispecie non potrà dirsi integrata qualora venga privilegiato il pagamento degli stipendi dei lavoratori, a scapito di altri crediti, rientrando al più quest'ultima ipotesi nel campo della bancarotta semplice ex artt. 224 legge fall.». 4. Il ricorso di RE UC si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Con argomentazioni in parte simili a quelle esposte dal IN con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni 5 dolose, senza individuare in modo concreto e specifico le operazioni dolose ascritte all’imputato. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, sarebbe necessario individuare atti gestionali specifici, pericolosi per l’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, non essendo sufficiente il mero inadempimento fiscale, specie se finalizzato, come nel caso in esame, alla sopravvivenza dell’impresa in crisi. Al riguardo, il ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in sede di giudizio abbreviato dimostrerebbe che le somme non destinate all’erario sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione su tale punto, incorrendo in un vizio motivazionale rilevante. 4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. Il ricorrente contesta l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che le condotte contestate non integrino le fattispecie della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e quella della bancarotta fraudolenta documentale, bensì, al più, quelle della bancarotta semplice o della bancarotta preferenziale. La Corte di appello ha ritenuto che l’imputato, in continuità con il precedente amministratore, abbia scientemente omesso il pagamento dei debiti erariali e non abbia tenuto le scritture contabili, contribuendo così al dissesto della società. Tuttavia, secondo la difesa, tale ricostruzione non troverebbe riscontro negli atti. Il ricorrente sostiene che l’omesso pagamento dei tributi non sarebbe stato accompagnato da condotte distrattive o da atti volti a procurare un ingiusto profitto o a danneggiare i creditori. Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dimostrerebbe che le somme residue sarebbero state utilizzate per pagare i lavoratori, come attestato dai verbali di conciliazione sindacale. Tale fatto non potrebbe integrare il reato di bancarotta fraudolenta, ma, al più, potrebbe configurare una forma di autofinanziamento dell’impresa in crisi. Quanto alla bancarotta documentale, sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., senza fornire prova che l’omessa tenuta delle scritture fosse finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a ostacolare la ricostruzione delle vicende patrimoniali. In mancanza di tale prova, la condotta dovrebbe essere riqualificata come bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 2, legge fall. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. 6 6. L’avv. Pasquale Pisani, per IN e RE, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il ricorso di IN CO deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, «l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti» (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem El Mostafa, Rv. 277457). 2.2. Il secondo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati. Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite al IN, ricostruendo nel dettaglio gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in rilievo gli ingenti importi evasi e l’incidenza del debito erariale nella causazione del dissesto nonché la pervicace volontà dell'imputato di sottrarsi al pagamento. Ha evidenziato che la tesi dell'appellante, secondo il quale il denaro non versato all’erario sarebbe stato destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Non si poneva neppure un problema di valutazione giuridica della condotta dell’imputato, essendo completamente sfornita di prova la tesi difensiva. Quanto al rapporto di causalità, i giudici di merito hanno posto in rilievo il rilevantissimo debito tributario determinatosi per effetto della sistematica condotta omissiva tenuta dall’imputato nel periodo in cui egli era stato amministratore e l’incidenza di tale condotta nella causazione del dissesto. Hanno poi rilevato che l’eventuale concorso nella causazione del fallimento anche di fatti sopravvenuti, in ogni caso, non avrebbe escluso il nesso di causalità. Va rilevato che le valutazioni dei giudici di merito si pongono in linea con giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la concorrenza di una causa in sé efficiente a determinare il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa abbia cagionato anche solo 7 l'aggravamento del dissesto (cfr. Sez. 5, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189; Sez. 5, n. 16407 del 12/02/2025, Lucconi, n.m.). Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha rilevato che l’omissione dell'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali, essendo stata sistematica e perdurante, era stata chiaramente frutto di una scelta cosciente e volontaria dell'imputato; scelta che rendeva prevedibile il dissesto come inevitabile conseguenza di tale condotta. Va rilevato che si tratta di una motivazione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, «ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa» (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349; Sez. 5, n. 38728 del 3/4/2014, Rampino, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di risparmio di Rieti s.p.a., Rv. 247315). Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia, Rv. 273337). 3. Il ricorso di RE UC deve essere rigettato. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati Va rilevato che la Corte di appello ha ricostruito in maniera specifica le condotte attribuite all’RE, ricostruendo gli oneri fiscali e previdenziali rimasti inadempiuti nel periodo in cui egli era stato amministratore della fallita (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata). Ha inoltre posto in evidenza come l’RE avesse proseguito con il «medesimo sistema intrapreso dal IN», aggravando il dissesto della società. Anche con riferimento alla posizione dell’RE, la Corte territoriale ha evidenziato che la tesi dell'appellante, secondo il quale il mancato pagamento dei debiti erariali sarebbe stato necessario per «finanziare» il pagamento degli stipendi dei dipendenti, risultava del tutto indimostrata. Al riguardo, ha rilevato che la produzione documentale dell’imputato – consistente in «n. 4 verbali di conciliazione relativi ad altrettanti dipendenti, per crediti da lavoro insoluti» – era 8 scarsamente significativa e che essa, di per sé, dimostrava solo come la società non pagasse regolarmente neppure i propri dipendenti. Con riferimento alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso si presenta privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della Corte di appello (cfr. pagine 8 e 9 della sentenza impugnata), che ha posto in rilievo come la condotta dell'imputato fosse incompatibile con qualsiasi forma di buona fede e volta a coprire le altre condotte illecite contestate al fine di cagionare pregiudizio al ceto creditorio. 4. Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 1° ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AN LO GR OS NN CC