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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv G. Marone
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 9/9/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede l'accertamento del proprio « diritto .. ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata».
2. Nelle (condivisibili) sentenze 13618 e 13619 del 21/5/05 (la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc) la Corte di Cassazione effettivamente ritiene spettare ai dipendenti interessati il «riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», e cioè agli effetti « che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici pagina 1 di 2 progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico».
3. Come dedotto dalla difesa attorea, con il provvedimento di ricostruzione della carriera (doc.2 allegato al ricorso) l'Amministrazione appare negare la considerazione dell'anno 2013 anche agli effetti giuridici, così fornendo al ricorrente in necessario interesse ad agire (art.100 cpc);
4. Si può infatti notare che nel provvedimento, dopo aver rilevato che «l'anzianità .. per effetto del servizio… prestato… nell'anno 2013 .. pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» (ovvero ai «fini economici»), il
Dirigente scolastico ha calcolato nella stessa misura anche l'anzianità «ai fini giuridici».
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta, in favore del difensore antistatario della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 911/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv G. Marone
Controparte_1
[...]
che si dichiara contumace stante la regolarità della notifica depositata in data 9/9/25
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente chiede l'accertamento del proprio « diritto .. ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata».
2. Nelle (condivisibili) sentenze 13618 e 13619 del 21/5/05 (la cui motivazione deve per il resto intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc) la Corte di Cassazione effettivamente ritiene spettare ai dipendenti interessati il «riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», e cioè agli effetti « che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici pagina 1 di 2 progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico».
3. Come dedotto dalla difesa attorea, con il provvedimento di ricostruzione della carriera (doc.2 allegato al ricorso) l'Amministrazione appare negare la considerazione dell'anno 2013 anche agli effetti giuridici, così fornendo al ricorrente in necessario interesse ad agire (art.100 cpc);
4. Si può infatti notare che nel provvedimento, dopo aver rilevato che «l'anzianità .. per effetto del servizio… prestato… nell'anno 2013 .. pari ad anni 1, non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali» (ovvero ai «fini economici»), il
Dirigente scolastico ha calcolato nella stessa misura anche l'anzianità «ai fini giuridici».
5. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
CONDANNA l'Amministrazione scolastica convenuta, in favore del difensore antistatario della ricorrente, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 24/11/2025
Il Giudice
dott. Andrea De Sabbata
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