Art. 35. (Donazioni)
Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione.
I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.
Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione.
I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.