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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 23833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23833 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO AN nato a [...] il [...] CO AN nato a [...] il [...] RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
letta la requisitoria scritta del PG SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memoria di replica alla requisitoria del P.G., con le quali l'avv. ALFREDO ZICARELLI per ND NT e per Luna OL, e l'avv. GIANLUIGI ZICARELLI per OV NT hanno insistito nei ricorsi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23833 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. ND NT, OV NT e NA OL hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che il 17/9/2024 ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Castrovillari per il reato di ricettazione di tagliandi "gratta e vinci" provento di rapina e portati all'incasso presso vari esercizi commerciali, con riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. ND NT e OV NT hanno affidato i loro ricorsi a quattro motivi di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, con i quali hanno dedotto: 1.1.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 157 e 648, comma 2, cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso nell'ottobre 2016, assumendo i ricorrenti che il secondo comma dell'art. 648 cod. pen., nella formulazione all'epoca dei fatti, configura una figura autonoma di reato rispetto a quello previsto dal primo comma, sicché ai fini dell'applicazione della prescrizione dovrebbe aversi riguardo alla pena stabilita da tale capoverso. 1.1.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato. Assumono i ricorrenti che dalla testimonianza del m.11o Lapietra è emerso che la P.G. non ha effettuato alcuna verifica in ordine all'ammanco di biglietti "gratta e vinci" a seguito della rapina subìta da una tabaccheria, risultante soltanto da inventario da questa effettuato, sicché non potrebbe ritenersi provato che i rapinatori abbiano prelevato dalla cassaforte, tra gli altri, i biglietti indicati nel capo di imputazione, non emergendo dalle immagini videoriprese che gli stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti interi come si assume. Ad avviso dei ricorrenti, comunque, difetterebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei biglietti "gratta e vinci" da parte dei ricorrenti, trattandosi di pochi biglietti del valore complessivo di poche decine di euro, facilmente scambiabili tra soggetti diversi al posto del denaro, e non dalla P.G. 1.1.3. Con un terzo motivo (erroneamente rubricato anch'esso con il n. 2 nei ricorsi) i predetti ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., per l'assenza di prova certa in ordine al riconoscimento degli imputati e la non verificata possibilità che siano state altre persone a cambiare i biglietti negli esercizi commerciali di cui si tratta. 2 1.1.4. Con l'ultimo motivo di impugnazione tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 3, lett. e), 125, comma 3, cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. 1.2. Anche NA OL ha affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione: 1.2.1. Il primo è perfettamente sovrapponibile a quello dei coimputati. 1.2.2. Con il secondo ha dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato e quanto alla responsabilità della ricorrente, rilevando, a tal riguardo, che, nel valutare le prove a discarico, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile la deposizione della teste RG AN, che aveva riferito di aver accompagnato la OL in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati loro affidati dal padre di questa, senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza di disponibilità del denaro, e che per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, poco distante dalla prima. La ricorrente contesta che, nel ritenere inattendibile la testimone a discarico, la Corte territoriale possa aver disatteso anche la richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame testimoniale anche del padre della ricorrente, UC OL, che avrebbe potuto confermare o smentire il racconto della AN. 1.2.3. Con il terzo motivo, sovrapponibile al quarto motivo degli altri ricors, la OL ha dedotto la violazione di legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Simonetta Ceccarelli, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 3. Con conclusioni scritte e memorie di replica i ricorrenti hanno insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131bis cod. pen. nonostante l'imputazione abbia ad oggetto pochissimi biglietti gratta e vinci ("in tutto sei divisi tra i tre imputati") con modesto danno economico per la persona offesa. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 3 2. E' inammissibile per la sua manifesta infondatezza il primo motivo di impugnazione, comune a tutti i ricorsi e volto a prospettare la prescrizione del reato sul presupposto della configurazione della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., nella formulazione all'epoca dei fatti, come figura autonoma di reato rispetto a quello previsto dal primo comma, sicché ai fini dell'applicazione della prescrizione dovrebbe aversi riguardo alla pena stabilita da tale capoverso. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di ricettazione è, invece, costante nel riconoscere che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. all'epoca dei fatti (ora quarto comma) non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso), sicché, ai fini dell'applicazione del regime della prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Rv. 241450). 3. Sono inammissibili anche le censure con le quali tutti i ricorrenti prospettano l'insussistenza del reato sul rilievo che difetterebbe la prova che i rapinatori abbiano prelevato dalla cassaforte, tra gli altri, i biglietti indicati nel capo di imputazione, non essendo stato effettuato l'inventario di quanto rimasto nell'esercizio commerciale dopo la rapina né dalla P.G., né dalla titolare dell'esercizio medesimo, ma soltanto dai dipendenti di questa, e non emergendo dalle immagini videoriprese che gli stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti interi di biglietti. Con un percorso argomentativo privo di vizi logici, infatti, la sentenza impugnata ha riconosciuto l'attendibilità dell'inventario dei blocchi di biglietti "gratta e vinci" sottratti nella loro integrità dai rapinatori, sicché la riferibilità dei biglietti indicati nel capo di imputazione a blocchetti che sono stati asportati integri deve ritenersi accertata sulla base dei numeri di serie riconducibili ai blocchetti sottratti, così come senza vizi logici la sentenza impugnata ha valorizzato l'identificazione di ND NT e OV NT sulla base dei fotogrammi estratti dalle riprese delle telecamere di sorveglianza degli esercizi, raffrontate con le foto segnaletiche dei predetti, effettuato dagli agenti di P.G., come riferito dal teste La Pietra, che ha anche riferito che gli altri avventori degli esercizi commerciali non erano confondibili con i ricorrenti perché impegnati in altre operazioni, sicché le censure volte a contestare tali elementi si risolvono nella prospettazione di un'inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a 4 fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. 4. Del pari conforme alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alle posizioni dei predetti ND NT e OV NT, sulla base dell'omesso assolvimento, da parte di questi, dell'onere di allegazione in ordine alla provenienza dei biglietti "gratta e vinci" in loro possesso, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265; sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). 5. Sotto tale profilo è, invece, diversa la posizione di NA OL, alla luce delle dichiarazioni della testimone RG AN, che ha riferito di aver ricevuto i biglietti dal padre della ricorrente, UC OL, asseritamente affetto da ludopatia, e di aver così accompagnato la OL in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati loro affidati dal padre di questa, senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza di disponibilità del denaro, e che per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, poco distante dalla prima: in tal modo la teste a discarico ha fornito una spiegazione della condotta della ricorrente, astrattamente idonea ad escludere la consapevolezza, da parte di questa, dell'illecita provenienza dei biglietti. Deve, pertanto, ritenersi illogica, a tal riguardo, la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sicura falsità della testimonianza della AN, nel contempo rigettando il Tribunale la richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. di ascoltare la testimonianza anche del padre della ricorrente e disattendendo la Corte di Appello la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire tale testimonianza, sul rilievo che il racconto della AN sarebbe già inequivocabilmente smentito dalle dichiarazioni del teste Natale Zito, titolare della prima tabaccheria alla quale si era rivolta la OL, che non aveva riferito né delle richiesta di cambiare due gratta e vinci né della mancanza di denaro a tal fine sufficiente in cassa, in quanto dalle sentenze di merito non emerge che il predetto teste abbia ricevuto domande anche su tali circostanze. 5.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla posizione di OL NA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale affinché questa illustri senza vizi logici le ragioni dell'attendibilità o meno del racconto della teste AN, anche alla luce di esplicite domande formulate al teste Zito, eventualmente procedendo alla rinnovazione del dibattimento con l'esame del padre della ricorrente sulle circostanze riferite dalla AN. 6. Parimenti illogica deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del 5 fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen. ritenendo "non esiguo il danno cagionato alla persona offesa" evidentemente in tal modo confondendo il danno cagionato dalla rapina con quello cagionato dalla ricettazione di pochi biglietti, peraltro insistendo soprattutto sull'intensità del dolo asseritamente evidenziata dalla vicinanza temporale tra la ricettazione e la rapina, laddove l'intensità del dolo nel delitto di ricettazione non sembra poter dipendere in alcun modo dalla vicinanza temporale con il delitto presupposto. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento alle posizioni di ND NT e OV NT, limitatamente al giudizio in ordine al riconoscimento o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL NA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT ND e NT OV limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NT ND e NT OV. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
letta la requisitoria scritta del PG SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memoria di replica alla requisitoria del P.G., con le quali l'avv. ALFREDO ZICARELLI per ND NT e per Luna OL, e l'avv. GIANLUIGI ZICARELLI per OV NT hanno insistito nei ricorsi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23833 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. ND NT, OV NT e NA OL hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che il 17/9/2024 ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Castrovillari per il reato di ricettazione di tagliandi "gratta e vinci" provento di rapina e portati all'incasso presso vari esercizi commerciali, con riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena. 1.1. ND NT e OV NT hanno affidato i loro ricorsi a quattro motivi di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili tra loro, con i quali hanno dedotto: 1.1.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 157 e 648, comma 2, cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione del reato, commesso nell'ottobre 2016, assumendo i ricorrenti che il secondo comma dell'art. 648 cod. pen., nella formulazione all'epoca dei fatti, configura una figura autonoma di reato rispetto a quello previsto dal primo comma, sicché ai fini dell'applicazione della prescrizione dovrebbe aversi riguardo alla pena stabilita da tale capoverso. 1.1.2. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato. Assumono i ricorrenti che dalla testimonianza del m.11o Lapietra è emerso che la P.G. non ha effettuato alcuna verifica in ordine all'ammanco di biglietti "gratta e vinci" a seguito della rapina subìta da una tabaccheria, risultante soltanto da inventario da questa effettuato, sicché non potrebbe ritenersi provato che i rapinatori abbiano prelevato dalla cassaforte, tra gli altri, i biglietti indicati nel capo di imputazione, non emergendo dalle immagini videoriprese che gli stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti interi come si assume. Ad avviso dei ricorrenti, comunque, difetterebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei biglietti "gratta e vinci" da parte dei ricorrenti, trattandosi di pochi biglietti del valore complessivo di poche decine di euro, facilmente scambiabili tra soggetti diversi al posto del denaro, e non dalla P.G. 1.1.3. Con un terzo motivo (erroneamente rubricato anch'esso con il n. 2 nei ricorsi) i predetti ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., per l'assenza di prova certa in ordine al riconoscimento degli imputati e la non verificata possibilità che siano state altre persone a cambiare i biglietti negli esercizi commerciali di cui si tratta. 2 1.1.4. Con l'ultimo motivo di impugnazione tutti i ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 3, lett. e), 125, comma 3, cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. 1.2. Anche NA OL ha affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione: 1.2.1. Il primo è perfettamente sovrapponibile a quello dei coimputati. 1.2.2. Con il secondo ha dedotto la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, ex art. 606, comma 2, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192, 533, 530, 546 e 125 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato e quanto alla responsabilità della ricorrente, rilevando, a tal riguardo, che, nel valutare le prove a discarico, la Corte territoriale ha ritenuto non credibile la deposizione della teste RG AN, che aveva riferito di aver accompagnato la OL in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati loro affidati dal padre di questa, senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza di disponibilità del denaro, e che per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, poco distante dalla prima. La ricorrente contesta che, nel ritenere inattendibile la testimone a discarico, la Corte territoriale possa aver disatteso anche la richiesta della difesa di procedere alla rinnovazione del dibattimento con l'esame testimoniale anche del padre della ricorrente, UC OL, che avrebbe potuto confermare o smentire il racconto della AN. 1.2.3. Con il terzo motivo, sovrapponibile al quarto motivo degli altri ricors, la OL ha dedotto la violazione di legge apparenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. 2. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Simonetta Ceccarelli, ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 3. Con conclusioni scritte e memorie di replica i ricorrenti hanno insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 131bis cod. pen. nonostante l'imputazione abbia ad oggetto pochissimi biglietti gratta e vinci ("in tutto sei divisi tra i tre imputati") con modesto danno economico per la persona offesa. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati. 3 2. E' inammissibile per la sua manifesta infondatezza il primo motivo di impugnazione, comune a tutti i ricorsi e volto a prospettare la prescrizione del reato sul presupposto della configurazione della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., nella formulazione all'epoca dei fatti, come figura autonoma di reato rispetto a quello previsto dal primo comma, sicché ai fini dell'applicazione della prescrizione dovrebbe aversi riguardo alla pena stabilita da tale capoverso. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di ricettazione è, invece, costante nel riconoscere che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. all'epoca dei fatti (ora quarto comma) non configura una autonoma previsione incriminatrice, quanto una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso), sicché, ai fini dell'applicazione del regime della prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307 - 01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Rv. 241450). 3. Sono inammissibili anche le censure con le quali tutti i ricorrenti prospettano l'insussistenza del reato sul rilievo che difetterebbe la prova che i rapinatori abbiano prelevato dalla cassaforte, tra gli altri, i biglietti indicati nel capo di imputazione, non essendo stato effettuato l'inventario di quanto rimasto nell'esercizio commerciale dopo la rapina né dalla P.G., né dalla titolare dell'esercizio medesimo, ma soltanto dai dipendenti di questa, e non emergendo dalle immagini videoriprese che gli stessi rapinatori possano aver prelevato 20 blocchetti interi di biglietti. Con un percorso argomentativo privo di vizi logici, infatti, la sentenza impugnata ha riconosciuto l'attendibilità dell'inventario dei blocchi di biglietti "gratta e vinci" sottratti nella loro integrità dai rapinatori, sicché la riferibilità dei biglietti indicati nel capo di imputazione a blocchetti che sono stati asportati integri deve ritenersi accertata sulla base dei numeri di serie riconducibili ai blocchetti sottratti, così come senza vizi logici la sentenza impugnata ha valorizzato l'identificazione di ND NT e OV NT sulla base dei fotogrammi estratti dalle riprese delle telecamere di sorveglianza degli esercizi, raffrontate con le foto segnaletiche dei predetti, effettuato dagli agenti di P.G., come riferito dal teste La Pietra, che ha anche riferito che gli altri avventori degli esercizi commerciali non erano confondibili con i ricorrenti perché impegnati in altre operazioni, sicché le censure volte a contestare tali elementi si risolvono nella prospettazione di un'inammissibile "rilettura" degli elementi di fatto posti a 4 fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito. 4. Del pari conforme alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, con riferimento alle posizioni dei predetti ND NT e OV NT, sulla base dell'omesso assolvimento, da parte di questi, dell'onere di allegazione in ordine alla provenienza dei biglietti "gratta e vinci" in loro possesso, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265; sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). 5. Sotto tale profilo è, invece, diversa la posizione di NA OL, alla luce delle dichiarazioni della testimone RG AN, che ha riferito di aver ricevuto i biglietti dal padre della ricorrente, UC OL, asseritamente affetto da ludopatia, e di aver così accompagnato la OL in una prima tabaccheria per cambiare i biglietti che erano stati loro affidati dal padre di questa, senza riuscire a riscuotere il premio di entrambi per mancanza di disponibilità del denaro, e che per tale motivo si erano recate presso altra tabaccheria, poco distante dalla prima: in tal modo la teste a discarico ha fornito una spiegazione della condotta della ricorrente, astrattamente idonea ad escludere la consapevolezza, da parte di questa, dell'illecita provenienza dei biglietti. Deve, pertanto, ritenersi illogica, a tal riguardo, la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sicura falsità della testimonianza della AN, nel contempo rigettando il Tribunale la richiesta avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. di ascoltare la testimonianza anche del padre della ricorrente e disattendendo la Corte di Appello la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire tale testimonianza, sul rilievo che il racconto della AN sarebbe già inequivocabilmente smentito dalle dichiarazioni del teste Natale Zito, titolare della prima tabaccheria alla quale si era rivolta la OL, che non aveva riferito né delle richiesta di cambiare due gratta e vinci né della mancanza di denaro a tal fine sufficiente in cassa, in quanto dalle sentenze di merito non emerge che il predetto teste abbia ricevuto domande anche su tali circostanze. 5.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla posizione di OL NA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale affinché questa illustri senza vizi logici le ragioni dell'attendibilità o meno del racconto della teste AN, anche alla luce di esplicite domande formulate al teste Zito, eventualmente procedendo alla rinnovazione del dibattimento con l'esame del padre della ricorrente sulle circostanze riferite dalla AN. 6. Parimenti illogica deve ritenersi la motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del 5 fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen. ritenendo "non esiguo il danno cagionato alla persona offesa" evidentemente in tal modo confondendo il danno cagionato dalla rapina con quello cagionato dalla ricettazione di pochi biglietti, peraltro insistendo soprattutto sull'intensità del dolo asseritamente evidenziata dalla vicinanza temporale tra la ricettazione e la rapina, laddove l'intensità del dolo nel delitto di ricettazione non sembra poter dipendere in alcun modo dalla vicinanza temporale con il delitto presupposto. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento alle posizioni di ND NT e OV NT, limitatamente al giudizio in ordine al riconoscimento o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OL NA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NT ND e NT OV limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di NT ND e NT OV. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025