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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
n. 1406/2025 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1406 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto e vertente
TRA
- nata a [...], il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
E
- nato a [...], il [...] – c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Gianmario di Lauro, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via Rispoli, n. 113, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte, depositate dalla difesa delle parti in data 08.09.2025 in sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 23.09.2025, gli istanti hanno concluso “affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti Conclusioni Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/2021, Atto n.
1 parte 2 serie A Volume 1 – anno 2021 del Comune di Castellammare di Stabia, in regime di separazione dei beni.
Ordinare al Comune di Castellammare di Stabia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Compensare integralmente le spese di lite della presente fattispecie giudiziale”.
Il P.M., con parere reso in data 08.09.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.07.2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Castellammare di Stabia (NA), in data 18.02.2021.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, non sono nati figli e di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 98/2025, pubblicata in data
05.04.2025.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile, essendo ambo i ricorrenti economicamente autosufficienti.
2. Con le note ritualmente depositate dal procuratore delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, il difensore dei ricorrenti ha ribadito la volontà dei loro assistiti di divorziare alle condizioni del ricorso, sicché, visto il parere del PM depositato in data 08.09.2025, con ordinanza resa in data 22.10.2025, il Giudice relatore, preso atto di quanto precede, ha riservato la causa in decisione al collegio.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (NA), il 18.02.2021, da e da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 18.06.2023, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante la fissazione di un termine per il deposito di note, nel procedimento conclusosi con la sentenza di separazione n. 98/2025, passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data
18.07.2025 (in atti) e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I ricorrenti non hanno richiesto l'adozione di provvedimenti accessori, sicché la pronuncia va limitata al solo status.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 07.07.2025, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castellammare di Stabia (NA), in data 18.02.2021, da e da (atto n. 1, parte II, serie A, del registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2021);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze ex art. 152 septies c.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
n. 1406/2025 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1406 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto e vertente
TRA
- nata a [...], il [...] – c.f. Parte_1
C.F._1
E
- nato a [...], il [...] – c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Gianmario di Lauro, presso il cui studio, sito in Castellammare di Stabia (NA), alla via Rispoli, n. 113, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte, depositate dalla difesa delle parti in data 08.09.2025 in sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 23.09.2025, gli istanti hanno concluso “affinché l'Ecc.mo Tribunale adito voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti Conclusioni Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a Castellammare di Stabia (Na) il 18/02/2021, Atto n.
1 parte 2 serie A Volume 1 – anno 2021 del Comune di Castellammare di Stabia, in regime di separazione dei beni.
Ordinare al Comune di Castellammare di Stabia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Compensare integralmente le spese di lite della presente fattispecie giudiziale”.
Il P.M., con parere reso in data 08.09.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.07.2025, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Castellammare di Stabia (NA), in data 18.02.2021.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, non sono nati figli e di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato Tribunale con sentenza n. 98/2025, pubblicata in data
05.04.2025.
Le parti hanno rappresentato, quindi, che è venuta meno la loro affectio coniugalis e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e nulla prevedersi a titolo di assegno divorzile, essendo ambo i ricorrenti economicamente autosufficienti.
2. Con le note ritualmente depositate dal procuratore delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, il difensore dei ricorrenti ha ribadito la volontà dei loro assistiti di divorziare alle condizioni del ricorso, sicché, visto il parere del PM depositato in data 08.09.2025, con ordinanza resa in data 22.10.2025, il Giudice relatore, preso atto di quanto precede, ha riservato la causa in decisione al collegio.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia (NA), il 18.02.2021, da e da è fondata e va, pertanto, accolta. Parte_1 Parte_2
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 18.06.2023, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., mediante la fissazione di un termine per il deposito di note, nel procedimento conclusosi con la sentenza di separazione n. 98/2025, passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data
18.07.2025 (in atti) e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2025, le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate in ricorso e, pertanto, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
I ricorrenti non hanno richiesto l'adozione di provvedimenti accessori, sicché la pronuncia va limitata al solo status.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 07.07.2025, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Castellammare di Stabia (NA), in data 18.02.2021, da e da (atto n. 1, parte II, serie A, del registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Castellammare di Stabia dell'anno 2021);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze ex art. 152 septies c.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato