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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 803/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Comune di Cressa - Via Jean De Fernex N. 13 28012 Cressa NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1359/2021 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 803/2024 il Comune di Cressa, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza n. 66/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Novara, del 23 aprile 2024, depositata in data 28 giugno 2024, con la quale si accoglieva, a spese compensate, il ricorso presentato da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1359/2021, notificato in data 5 novembre 2021.
Il Comune, constatato che la precedente proprietaria dell'immobile, Resistente_1 S.r.l., aveva versato l'imposta solamente fino al mese di novembre compreso e verificato che, dalla disamina delle visure catastali storiche degli immobili oggetto di atto di scissione, emergeva che gli stessi erano stati trasferiti ad
Resistente_1 S.r.l. a decorrere dal 13 dicembre 2017, ovvero dalla data della stipula dell'atto di scissione, emetteva l'atto impugnato,
Con il predetto atto impositivo il Comune di Cressa contestava ad Arredamenti Albertinazzi S.r.l., in qualità di società beneficiaria, l'omesso versamento dell'imposta dovuta per 1/12 dell'anno 2017, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di scissione del 13 dicembre 2017, a rogito Notaio Nominativo_1, Rep. n. 85555, Racc. n. 16374, registrato in data 19 dicembre 2017, a mezzo del quale, Resistente_1 S.r.l. cedeva ad Resistente_1 S.r.l., il ramo d'azienda di vendita al dettaglio di mobili di Cressa, oggetto di affitto a Società_2 S.r.l., con tutti i contratti e i rapporti giuridici direttamente connessi, comprensivi, in particolare, della piena proprietà degli immobili posseduti nel territorio comunale di Cressa.
Sia nell'istanza di annullamento in autotutela del 8 novembre 2021, sia nel ricorso, Resistente_1 S.r.l. evidenziava di non ritenere dovuta alcuna imposta per l'anno 2017, a fronte della diversa decorrenza indicata nell'atto di scissione, secondo cui il contratto avrebbe avuto “efficacia civilistica e fiscale a decorrere dal 1° giorno del mese solare successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione al Registro delle
Imprese”, con la conseguenza che la società beneficiaria si considerava soggetto passivo d'imposta soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti, relativamente alla questione sollevata nella presente controversia, sono sostanzialmente concentrate sulla decorrenza degli effetti della scissione, con riferimento specifico al trasferimento dell'immobile oggetto di imposizione IMU, alla società beneficiaria.
Il Comune ritiene che dalla disamina delle visure catastali storiche degli immobili oggetto di atto di scissione, gli immobili erano stati trasferiti ad Resistente_1 S.r.l. a decorrere dal 13 dicembre 2017, ovvero dalla data della stipula dell'atto di scissione e, quindi, dalla data risultante dal Catasto.
Resistente_1 S.r.l., invece, ritiene che anche a prescindere dalla data di efficacia convenzionale (mese solare successivo all'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese 1° gennaio 2018), che le parti hanno voluto dare alla scissione, nell'atto notarile, il codice civile prevede in generale che l'atto di scissione non produce alcun effetto sino alla sua iscrizione al Registro delle Imprese.
Questo Collegio ritiene di decidere il presente appello, in base alla ragione liquida ed assorbente secondo cui gli effetti della scissione di una società a responsabilità limitata, inclusa la cessione di un ramo d'azienda con beni immobili, decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui hanno sede le società partecipanti (scissa e beneficiaria).
La disciplina civilistica, in particolare l'art. 2506-quater del Codice Civile, stabilisce questo principio generale.
Da tale momento, la società beneficiaria subentra in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al ramo d'azienda trasferito.
Tuttavia, l'atto di scissione può prevedere una data successiva dalla quale decorrono gli effetti, purché tale data sia successiva all'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda, poi, specificamente gli immobili, il trasferimento della proprietà avviene civilisticamente con l'efficacia della scissione e ai fini della pubblicità immobiliare (trascrizione nei registri immobiliari), il notaio che redige l'atto di scissione provvede alle formalità necessarie, che hanno comunque efficacia dalla data di efficacia civile dell'operazione.
Il testo letterale dell'art. 2506 quater c.c. non lascia spazio ad alcun dubbio, poiché letteralmente dispone che “La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie;
può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Secondo il Comune, quindi, la legittimazione passiva ai fini IMU (Imposta Municipale Propria) è desumibile dalla visura storica catastale, la quale, in realtà, riporta che in data 13.12.2017, è stato stipulato l'atto di scissione a seguito del quale, l'immobile de quo è stato trasferito a Resistente_1 S.r.l., ma le risultanze catastali non sono idonee ad attestare la titolarità del diritto e non costituiscono una prova legale della proprietà del bene, avendo solo una funzione ed una finalità fiscale, volta solo a permettere il calcolo di imposte come l'IMU e tecnica di identificazione dei confini, rilevabili dalle mappe e della consistenza dei beni. Pertanto, l'unico strumento che prova la proprietà di un immobile è il titolo di acquisto, l'atto notarile di scissione, la cui efficacia e, nella specie, opponibilità ai terzi, fra i quali è da annoverare anche il Comune di Cressa, ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'imposta municipale unica, è regolata, inderogabilmente, dall'art. 2448 c.c. , secondo cui “Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza”.
Pertanto, ne consegue che è solo da tale data e cioè dall'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese, che si costituisce la legittimazione passiva di Resistente_1 S.r.l., cioè dal 2018.
Non solo, ma anche la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del passaggio di proprietà, prevista dagli artt. 2643 e ss c.c. doveva avvenire successivamente alla compiuta efficacia dell'atto di scissione, conseguente alle iscrizioni nel Registro delle Imprese.
La Corte di Cassazione, Sezione Unite con l'ordinanza n. 2637/2006, sia in relazione alla fusione che alla scissione, ha stabilito che la fusione/scissione non realizza una successione tra patrimoni (con traslazione dei beni), ma una mera modificazione dello stesso soggetto (tesi modificativa) con la conseguenza che anche se l'operazione coinvolge immobili non sarebbe, addirittura necessaria la trascrizione.
Di conseguenza, rispetto alla questione sottoposta all'attenzione di questo Giudice se l'iscrizione nel Registro delle Imprese determina l'effetto della scissione, per la sua funzione di pubblicità costitutiva e non dichiarativa, ai sensi dell'art. art. 2506 quater del c.c., ed è prevalente, persino rispetto alla stessa trascrizione del passaggio di proprietà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che ha funzione di pubblicità dichiarativa della nuova proprietà, a maggior ragione, occorre affermare la prevalenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, rispetto alle risultanze evincibili dalle visure storiche catastali.
L'appello, pertanto, va respinto, ma si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dal fatto che attraverso la scissione i titolari delle imprese scisse, hanno di fatto eluso l'imposta, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
SISTO VA, Relatore
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 803/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Comune di Cressa - Via Jean De Fernex N. 13 28012 Cressa NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1359/2021 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 803/2024 il Comune di Cressa, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava la sentenza n. 66/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Novara, del 23 aprile 2024, depositata in data 28 giugno 2024, con la quale si accoglieva, a spese compensate, il ricorso presentato da Resistente_1 S.r.l. avverso l'avviso di accertamento IMU n. 1359/2021, notificato in data 5 novembre 2021.
Il Comune, constatato che la precedente proprietaria dell'immobile, Resistente_1 S.r.l., aveva versato l'imposta solamente fino al mese di novembre compreso e verificato che, dalla disamina delle visure catastali storiche degli immobili oggetto di atto di scissione, emergeva che gli stessi erano stati trasferiti ad
Resistente_1 S.r.l. a decorrere dal 13 dicembre 2017, ovvero dalla data della stipula dell'atto di scissione, emetteva l'atto impugnato,
Con il predetto atto impositivo il Comune di Cressa contestava ad Arredamenti Albertinazzi S.r.l., in qualità di società beneficiaria, l'omesso versamento dell'imposta dovuta per 1/12 dell'anno 2017, a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto di scissione del 13 dicembre 2017, a rogito Notaio Nominativo_1, Rep. n. 85555, Racc. n. 16374, registrato in data 19 dicembre 2017, a mezzo del quale, Resistente_1 S.r.l. cedeva ad Resistente_1 S.r.l., il ramo d'azienda di vendita al dettaglio di mobili di Cressa, oggetto di affitto a Società_2 S.r.l., con tutti i contratti e i rapporti giuridici direttamente connessi, comprensivi, in particolare, della piena proprietà degli immobili posseduti nel territorio comunale di Cressa.
Sia nell'istanza di annullamento in autotutela del 8 novembre 2021, sia nel ricorso, Resistente_1 S.r.l. evidenziava di non ritenere dovuta alcuna imposta per l'anno 2017, a fronte della diversa decorrenza indicata nell'atto di scissione, secondo cui il contratto avrebbe avuto “efficacia civilistica e fiscale a decorrere dal 1° giorno del mese solare successivo all'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione al Registro delle
Imprese”, con la conseguenza che la società beneficiaria si considerava soggetto passivo d'imposta soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti, relativamente alla questione sollevata nella presente controversia, sono sostanzialmente concentrate sulla decorrenza degli effetti della scissione, con riferimento specifico al trasferimento dell'immobile oggetto di imposizione IMU, alla società beneficiaria.
Il Comune ritiene che dalla disamina delle visure catastali storiche degli immobili oggetto di atto di scissione, gli immobili erano stati trasferiti ad Resistente_1 S.r.l. a decorrere dal 13 dicembre 2017, ovvero dalla data della stipula dell'atto di scissione e, quindi, dalla data risultante dal Catasto.
Resistente_1 S.r.l., invece, ritiene che anche a prescindere dalla data di efficacia convenzionale (mese solare successivo all'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese 1° gennaio 2018), che le parti hanno voluto dare alla scissione, nell'atto notarile, il codice civile prevede in generale che l'atto di scissione non produce alcun effetto sino alla sua iscrizione al Registro delle Imprese.
Questo Collegio ritiene di decidere il presente appello, in base alla ragione liquida ed assorbente secondo cui gli effetti della scissione di una società a responsabilità limitata, inclusa la cessione di un ramo d'azienda con beni immobili, decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui hanno sede le società partecipanti (scissa e beneficiaria).
La disciplina civilistica, in particolare l'art. 2506-quater del Codice Civile, stabilisce questo principio generale.
Da tale momento, la società beneficiaria subentra in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al ramo d'azienda trasferito.
Tuttavia, l'atto di scissione può prevedere una data successiva dalla quale decorrono gli effetti, purché tale data sia successiva all'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda, poi, specificamente gli immobili, il trasferimento della proprietà avviene civilisticamente con l'efficacia della scissione e ai fini della pubblicità immobiliare (trascrizione nei registri immobiliari), il notaio che redige l'atto di scissione provvede alle formalità necessarie, che hanno comunque efficacia dalla data di efficacia civile dell'operazione.
Il testo letterale dell'art. 2506 quater c.c. non lascia spazio ad alcun dubbio, poiché letteralmente dispone che “La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie;
può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
Secondo il Comune, quindi, la legittimazione passiva ai fini IMU (Imposta Municipale Propria) è desumibile dalla visura storica catastale, la quale, in realtà, riporta che in data 13.12.2017, è stato stipulato l'atto di scissione a seguito del quale, l'immobile de quo è stato trasferito a Resistente_1 S.r.l., ma le risultanze catastali non sono idonee ad attestare la titolarità del diritto e non costituiscono una prova legale della proprietà del bene, avendo solo una funzione ed una finalità fiscale, volta solo a permettere il calcolo di imposte come l'IMU e tecnica di identificazione dei confini, rilevabili dalle mappe e della consistenza dei beni. Pertanto, l'unico strumento che prova la proprietà di un immobile è il titolo di acquisto, l'atto notarile di scissione, la cui efficacia e, nella specie, opponibilità ai terzi, fra i quali è da annoverare anche il Comune di Cressa, ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'imposta municipale unica, è regolata, inderogabilmente, dall'art. 2448 c.c. , secondo cui “Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza”.
Pertanto, ne consegue che è solo da tale data e cioè dall'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese, che si costituisce la legittimazione passiva di Resistente_1 S.r.l., cioè dal 2018.
Non solo, ma anche la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del passaggio di proprietà, prevista dagli artt. 2643 e ss c.c. doveva avvenire successivamente alla compiuta efficacia dell'atto di scissione, conseguente alle iscrizioni nel Registro delle Imprese.
La Corte di Cassazione, Sezione Unite con l'ordinanza n. 2637/2006, sia in relazione alla fusione che alla scissione, ha stabilito che la fusione/scissione non realizza una successione tra patrimoni (con traslazione dei beni), ma una mera modificazione dello stesso soggetto (tesi modificativa) con la conseguenza che anche se l'operazione coinvolge immobili non sarebbe, addirittura necessaria la trascrizione.
Di conseguenza, rispetto alla questione sottoposta all'attenzione di questo Giudice se l'iscrizione nel Registro delle Imprese determina l'effetto della scissione, per la sua funzione di pubblicità costitutiva e non dichiarativa, ai sensi dell'art. art. 2506 quater del c.c., ed è prevalente, persino rispetto alla stessa trascrizione del passaggio di proprietà presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari che ha funzione di pubblicità dichiarativa della nuova proprietà, a maggior ragione, occorre affermare la prevalenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, rispetto alle risultanze evincibili dalle visure storiche catastali.
L'appello, pertanto, va respinto, ma si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dal fatto che attraverso la scissione i titolari delle imprese scisse, hanno di fatto eluso l'imposta, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.