Articolo 4 della Legge 13 marzo 1958, n. 296
Articolo 3Articolo 5
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14 agosto 1958
Art. 4.
Sono organi periferici del Ministero della sanita':
1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;
2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;
3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.
Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto.
Entrata in vigore il 14 agosto 1958
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