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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 920/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.920/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tica n. 147, presso lo studio dell'avv. Umberto Di Giovanni e dell'avv. Matilde Di Giovanni, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede
n.328 presso lo studio dell'avv. Maria Russo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il giorno 10/01/1987
(Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1987);
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Catania, l'8/11/1989) e (a Catania, Per_1 Per_2
l'8/06/1992), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 9/06/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni contenute nel ricorso sono conformi ai principi dettati in materia di separazione consensuale anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare (v. S.U. sentenza n.
21761/2021 del 29.7.2021) che è funzionale alla regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione personale dei coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può quindi essere recepita dal collegio in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il Pt_2
giorno 10/01/1987 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1987), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa il 15/07/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.920/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/06/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tica n. 147, presso lo studio dell'avv. Umberto Di Giovanni e dell'avv. Matilde Di Giovanni, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136, elettivamente domiciliata in Floridia (SR), Via Archimede
n.328 presso lo studio dell'avv. Maria Russo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il giorno 10/01/1987
(Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1987);
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Catania, l'8/11/1989) e (a Catania, Per_1 Per_2
l'8/06/1992), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
pagina1 di 2 Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 26/03/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 9/06/2025, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Al PM è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Le condizioni contenute nel ricorso sono conformi ai principi dettati in materia di separazione consensuale anche con riferimento al previsto trasferimento immobiliare (v. S.U. sentenza n.
21761/2021 del 29.7.2021) che è funzionale alla regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla separazione personale dei coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può quindi essere recepita dal collegio in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa, il Pt_2
giorno 10/01/1987 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 1987), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa il 15/07/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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