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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in grado di appello, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1068 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Parte_1 C.F._1
AO BR;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Scerra;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Petilia Policastro n. 224/2023, depositata in data 10.07.2023.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO adiva il Giudice di Pace di Crotone chiedendo condannarsi Controparte_1 Pt_1
al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 2.500,00, a carico
[...] dell'immobile sito in Crotone alla Via dei Cappuccini 2, deducendo che tali danni erano riconducibili all'esecuzione di lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di proprietà del convenuto, posto nella stessa ala dello stabile al piano terra e al seminterrato. A sostegno della domanda, allegava che, a seguito dei lavori eseguiti dal convenuto, erano comparse lesioni a carico delle pareti di diverse stanze del proprio immobile e che tali danni erano stati accertati e quantificati (in € 2.500,00) dal Ctu nominato dal Tribunale di
Crotone nel procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato.
1 resisteva alle avverse deduzioni, eccependo preliminarmente la prescrizione del Parte_1 diritto azionato e in ogni caso l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Crotone ha accolto parzialmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, dei danni quantificati in € 1.000,00, ed ha compensato le spese processuali.
Avverso la predetta decisione ha proposto appello , lamentando irregolarità Parte_1 della notificazione della sentenza di primo grado, riservandosi di far valere tale vizio nelle
“competenti sedi”; erronea decisione in merito all'eccezione di prescrizione del diritto;
nullità ed inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo;
malgoverno delle risultanze istruttorie e vizi di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'an
e al quantum debeatur. ha resistito al gravame, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex art. 339 c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato.
Ai sensi dell'art. 339 terzo comma c.p.c. le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. (ossia nelle cause di valore non superiore a millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.), non sono appellabili salvo che per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
A tal fine, occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass. n.
3005/2018). Per stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c., occorre far riferimento al petitum originario (cfr. Cass. n. 20118/2006).
Nella specie, in primo grado l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 2.500,00, con la conseguenza che, avuto riguardo al valore del petitum originario, deve escludersi che la sentenza sia stata pronunciata dal Giudice di pace secondo equità, con conseguente appellabilità della stessa.
2 Ciò posto, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno fosse stato interrotto in data 16.06.2010 (data di presentazione del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo), ricominciando a decorrere dal 15.06.2017
(data di estinzione del procedimento per atp). Ha dedotto in particolare che il ricorso per atp non conteneva alcuna esposizione, neppure sommaria, delle domande alle quali la prova era preordinata;
che solo con la lettera raccomandata A/R del 25.08.2020 la controparte chiedeva per la prima volta il risarcimento dei danni lamentati (dunque a distanza di oltre dieci anni dalla proposizione del ricorso per atp); che, anche volendo considerare il ricorso per accertamento tecnico preventivo quale giudizio conservativo idoneo ad interrompere la prescrizione, trattasi tuttavia di effetto interruttivo istantaneo, attesto che il procedimento di atp non si conclude con una sentenza definitiva;
che, ancora, il giudizio di atp si è protratto ben oltre il termine di 90 giorni assegnato dal Presidente del
Tribunale per il deposito della relazione da parte del ctu, senza che siano mai state autorizzate eventuali proroghe, con la conseguenza che allo scadere di tale termine deve ritenersi non più applicabile la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione;
che, infine, a seguito dell'esecuzione, in data 19.11.2012, di prove pacometriche, prove endoscopiche e prove con martinetto da parte di e della relativa Parte_2 trasmissione al ctu, il ricorrente non si è attivato al fine di sollecitare il consulente al deposito della relazione o di richiedere al giudice la sostituzione del ctu o l'accelerazione del procedimento.
Tali deduzioni non possono essere condivise.
Come precisato dalla stessa giurisprudenza di legittimità invocata da parte appellante a sostegno delle proprie argomentazioni, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la
3 permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile” (Cass. n.
8637/2020; n. 3357/2016).
Del resto, è con il deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio che il danneggiato ha esatta contezza dei danni a carico dell'immobile (arg. ex Cass. n.
18402/2009).
Ne deriva, nella specie, che il termine di prescrizione quinquennale è stato interrotto con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del decreto di fissazione dell'udienza e che l'effetto interruttivo si è protratto fino alla data di deposito della relazione peritale con declaratoria di estinzione del giudizio (avvenuta in data 15.06.2017).
Da tale momento è iniziato a decorrere, ai sensi del primo comma dell'art. 2945 c.c., un nuovo termine di prescrizione quinquennale, nuovamente interrotto con la lettera raccomandata A/R del 25.08.2020 attraverso cui la controparte ha chiesto il risarcimento dei danni lamentati.
L'eccezione di prescrizione non può, pertanto, essere accolta.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta vizi di nullità o, comunque, di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo, deducendo il difetto dell'esposizione sommaria delle domande od eccezioni alle quali la prova era preordinata, come richiesto dall'art. 693, comma terzo, c.p.c., richiamato dall'art. 696, comma primo,
c.p.c., nonché il difetto del presupposto del periculum in mora di cui all'art. 696 c.p.c., considerato anche il lungo lasso di tempo decorso dal sopralluogo del consulente tecnico di parte (del 28.08.2009) sino al ricorso per atp (depositato in data 16.06.2010).
Al riguardo, occorre precisare che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di pace, il quale ha ritenuto di non esaminare nel merito tali eccezioni, reputandole “a suo tempo disattese dal Tribunale” – trattasi di profili demandati alla valutazione del giudice del merito, ai sensi dell'art. 698, secondo comma, c.p.c., ai sensi del quale “l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”.
Sul punto è appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto previsto per il provvedimento di rigetto del ricorso per atp (avverso il quale è possibile proporre reclamo;
cfr. Corte Cost. n. 144/2008), il provvedimento ammissivo del ricorso è escluso dal regime della reclamabilità, applicabile agli altri provvedimenti cautelari, senza che a tal fine possano ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, proprio perché la parte
4 soccombente nel procedimento di istruzione preventiva può compiutamente esercitare il diritto di difesa nel giudizio di merito, anche contestando l'ammissibilità e la rilevanza delle prove preventive e/o formulando istanza di loro rinnovazione (Cass. n. 4940/1996).
Tanto chiarito, le deduzioni dell'appellante non sono condivisibili.
Quanto alla dedotta carenza, nel ricorso per atp, dell'esposizione sommaria delle domande od eccezioni alle quali la prova era preordinata, come richiesto dall'art. 693, comma terzo,
c.p.c., trattasi di requisito finalizzato a consentire al giudice della cautela il controllo della giurisdizione, della competenza, della legittimazione e dell'interesse ad agire e contraddire, nonché della rilevanza e dell'utilità della prova.
Infatti, il diritto cautelato dalle norme in esame è il diritto alla prova (conservazione del mezzo o dell'oggetto della prova); la valutazione del fumus boni juris, operata dal giudice, ha ad oggetto esclusivo la rilevanza e l'ammissibilità delle prove preventivamente richieste in relazione alle domande od alle eccezioni che si intende proporre nel successivo eventuale giudizio di merito e che debbono essere sommariamente esposte nel ricorso
(Cass. n. 4940/1996 cit.).
Nella specie, deve ritenersi che il ricorrente abbia sufficientemente delineato il promuovendo giudizio risarcitorio di merito, rappresentando l'esigenza di fare accertare i danni provocati al proprio immobile ed altresì allegando il proprio interesse ad adire l'autorità giudiziaria “a tutela dei propri diritti”.
Quanto alla lamentata insussistenza del periculum in mora, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 1134/1993) ha precisato che il giudice di merito, davanti al quale sia invocato un precedente accertamento tecnico preventivo, ha il potere dovere, ai sensi dell'art. 698 ultimo comma c.p.c., di esercitare il controllo sull'esistenza o meno delle condizioni di ammissibilità del ricorso e del provvedimento che abbia disposto l'accertamento, compreso il presupposto dell'urgenza.
Nel caso di specie, in sede di atp, il ricorrente ha allegato la sussistenza di lesioni a carico di un muro portante dell'immobile, rappresentando l'urgenza di accertare la situazione di fatto sussistente, anche al fine di evitare ulteriori danni strutturali.
Sussisteva, pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, l'urgenza richiesta dall'art. 696 c.p.c..
Con il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, l'appellante lamenta vizi di motivazione della sentenza di primo grado, per aver riconosciuto il nesso di causalità tra i lavori eseguiti
5 nel proprio immobile e le lesioni riscontrate a carico dell'immobile di proprietà dell'appellato, e per aver operato una quantificazione non condivisibile dei danni stessi.
In particolare, l'appellante lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice di pace, della circostanza che lo stesso ctu – nel rilevare il quadro lesionativo dell'immobile del e la sua evoluzione – aveva anche evidenziato l'assoluta immobilità delle lievi e CP_1 parziali discontinuità murarie. Inoltre, il Ctu non aveva in alcun modo valutato l'efficienza causale avuta, nella determinazione delle lesioni in questione, dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'appartamento di in base alla Controparte_1 dichiarazione di inizio attività del 20/05/2005, della tettoia realizzata sulla terrazza dell'ultimo piano nonché dei lavori di ristrutturazione del magazzino posto al piano terreno dello stabile condominiale. Ancora, il giudice di pace avrebbe errato nel quantificare i danni in via equitativa.
Anche tali motivi non sono fondati.
Occorre anzitutto rilevare che il ctu nominato nel procedimento di atp ha rilevato nell'appartamento del sei gruppi di lesioni: 1) una lesione nel muro perimetrale del CP_1 salotto;
2) una lesione nel muro portante del soggiorno;
3) due lesioni nel muro divisorio tra cucina e soggiorno;
4) una lesione nel muro divisorio tra cucina e camera da letto;
5) una lesione nel muro che separa il corridoio dal ripostiglio;
6) delle lesioni orizzontali nella parte alta del muro divisorio della camera da letto matrimoniale, una lesione inclinata d'angolo nel bagno adiacente tale stanza nonché delle fessure nel pavimento del bagno.
Secondo quanto emerge nella relazione del ctu, soltanto le lesioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono eziologicamente riconducibili, almeno in parte, ai lavori eseguiti dall'appellante nel proprio immobile.
Quanto alle prime (punto 3), il consulente riconduce le fessurazioni “con buona probabilità” alla realizzazione delle aperture nei muri portanti dello studio dell'appellante, atteso che “il verificarsi della lesione in tale parete ha portato lo scrivente a pensare che i lavori siano stati eseguiti senza un puntellamento preventivo del solaio, con una conseguente ridistribuzione dei carichi che, a causa dei vuoti creati, si sia concentrata sulle residue zone piene di muratura, con un conseguente assestamento del solaio e fessurazione delle pareti divisorie appoggiate su di esso”.
6 Invece, le lesioni di cui al punto 4) a carico del muro divisore tra cucina e camera da letto del , “potrebbero essere imputate ai lavori di riorganizzazione degli spazi interni CP_1 realizzato negli appartamenti e . Pt_1 CP_1
Le lesioni nel muro che separa il corridoio dal ripostiglio, secondo il ctu, sono legate all'eliminazione del muro divisore al piano inferiore (“Tali pareti, in precedenza presenti nello studio pur essendo prive di funzione strutturale, esercitavano per il solaio Pt_1 sovrastante una certa azione di sostegno. Se il solaio è sottile e flessibile come quello presente nell'immobile esaminato, l'eliminazione dei divisori provoca un abbassamento del solaio con conseguente fessurazione delle pareti divisorie appoggiate su di esso”).
A conclusione della relazione, il ctu ha precisato che “i fessurimetri posizionati in proprietà hanno rilevato l'assoluta immobilità delle lievi e parziali discontinuità CP_1 murarie manifestatesi sempre nella proprietà del sig. . Quindi tutto è stabile, come CP_1 concretamente dimostrato dalla lettura di dati oggettivi”. Ancora, il ctu ha quantificato la somma necessaria per la realizzazione degli interventi necessari a rimediare a tutti gli inconvenienti riscontrati (anche quelli non direttamente riconducibili ai lavori eseguiti dell'appellante), in complessivi € 2.500,00.
Orbene, il giudice di pace ha così motivato “Considerate le conclusioni del ctu, sussistono dubbi sul nesso di causalità tra alcuni danni accertati nell'appartamento dell'attore ed i lavori effettuati dal dott. Il ctu ha quantificato il danno in complessivi € 2.500,00=. Pt_1
Considerate le conclusioni del ctu, sulla natura dei danni, la quantificazione esatta del pregiudizio arrecato all'attore appare difficilmente quantificabile e, pertanto, si fa ricorso al criterio equitativo. Stante il lasso di tempo trascorso dalla ctu e l'assenza di documentazione fiscale relativa al ripristino dei luoghi, si ritiene equo determinare in complessivi € 1.000,00= il danno. Pertanto il dott. è tenuto a corrispondere Pt_1 all'attore il suddetto importo, oltre interessi legali”.
Come si vede, il giudice di pace ha tenuto conto delle circostanze rappresentate dall'appellante – ossia dell'insussistenza del nesso di causalità tra alcuni danni riscontrati e i lavori eseguiti da , nonché della concorrente riconducibilità di talune lesioni ai Parte_1 lavori di manutenzione eseguiti dallo stesso – ed ha infatti provveduto, ai fini della CP_1 quantificazione del risarcimento, a ridurre opportunamente l'importo totale della spesa necessaria a rimediare a tali inconvenienti.
7 Al riguardo, deve ritenersi che tale riduzione sia avvenuta in applicazione dell'art. 1227
c.c., comma primo, (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), sulla base di una valutazione officiosa (Cass. n.
20619/2014), che appare invero condivisibile.
In definitiva, ritiene il Tribunale che le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice meritino di essere condivise, pur imponendosi l'integrazione della motivazione, nei termini sopra esposti.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale e l'omesso esame, da parte del giudice di pace, di talune doglianze formulate dall'appellante in primo grado, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Crotone, li 12.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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