Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 8126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8126 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02137/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2137 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Parroco e legale rappresentante della -OMISSIS- (NA), rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, viale A. Gramsci, n. 23;
contro
- Ministero della cultura,
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;
- Comune di Marigliano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 28 del d.lgs. n. 42/2004 prot. n. 14684 del 30.7.2021 [ rectius : del 4.8.2021 - 0015017-P], successivamente notificata, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli del Ministero della cultura ha ordinato la “immediata sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 42/04 e la presentazione di una dettagliata documentazione grafica e fotografica dello stato attuale dei luoghi per consentire gli opportuni accertamenti tecnici e d'ufficio finalizzati alla tutela del bene culturale così come disposto dal già citato D.Lgs. 42/04”;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento al verbale di sopralluogo di alta sorveglianza effettuato in data 2.8.2021 dal funzionario architetto della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, mai comunicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. LO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso riguarda i lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato per civile abitazione (casa canonica), sito in Marigliano (NA), alla Via -OMISSIS-, di proprietà della -OMISSIS- in Marigliano. L’intervento sull’immobile de quo – sottoposto a vincolo storico-artistico con d.m. n. 184 del 25.5.2016 – è stato assentito dalla stessa Soprintendenza mediante autorizzazione, con prescrizioni, rilasciata in data 15.5.2018. Il Comune di Marigliano ha poi rilasciato, al Vicario generale della SI di OL, il permesso di costruire n. 27 del 9.6.2019, atto successivamente volturato a favore di don -OMISSIS-, Parroco p.t. della predetta Parrocchia.
1.1. Con ordinanza ex art. 28 del d.lgs. n. 42/2004, adottata dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) il 4.8.2021 - 0015017-P (e non prot. n. 14684 del 30.7.2021, riferimento che riguarda la delega di firma, diversamente da quanto indicato in ricorso), è stata ordinata “l’immediata sospensione dei lavori” in questione perché, a seguito di sopralluogo di alta sorveglianza del 2.8.2021, “si sono riscontrate delle difformità [rispetto] all’autorizzazione rilasciata” dalla stessa Amministrazione tutoria il 15.5.2018.
1.2. Il provvedimento inibitorio è stato impugnato dal Parroco della -OMISSIS-, con ricorso affidato a quattro motivi, così rubricati:
i) “violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990 – violazione art. 97 cost. – violazione del giusto procedimento – violazione del principio di affidamento – carenza dei presupposti – travisamento – difetto di motivazione – eccesso di potere – violazione del principio di economicità”;
ii) “violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 28 d.lgs. n. 42/2004 – violazione art. 97 cost. – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – illogicità manifesta – assenza di istruttoria – atipicità” ;
iii) “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs. n. 42/2004 – violazione art. 21 quater l. 241/1990 – violazione del principio di tipicità dei provvedimenti – violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti – travisamento – illogicità manifesta” ;
iv) “violazione art. 7 della legge n. 241/1990 – violazione art. 97 cost. – difetto di istruttoria – violazione del giusto procedimento – inesistenza dei presupposti – violazione dei principi generali in materia di procedimenti sanzionatori – eccesso di potere – sviamento – contraddittorietà – travisamento – violazione del principio di correttezza e buona fede” .
2. Il Ministero della cultura (MIC) ha eccepito, innanzitutto, la tardività del ricorso (notificato il 22.4.2022), atteso che l’ordine di sospensione sarebbe stato notificato – come da documentazione in atti – via PEC il 4.8.2021 presso la SI di OL (dalla quale “dipenderebbe” la Parrocchia), nonché alla stessa Parrocchia con raccomandata A/R (anch’essa depositata al fascicolo) ricevuta il 10.8.2021 da un (presunto) collaboratore della Parrocchia.
Secondo l’Avvocatura erariale, vi sarebbe in ogni caso prova dell’effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, dell’impugnato provvedimento, atteso che il direttore dei lavori ha comunicato, con mail di riscontro circa l’avvenuta ricezione del provvedimento, l’immediata sospensione dei lavori per cui è causa.
Il Ministero ha comunque difeso anche nel merito il provvedimento, deducendo che le opere – illo tempore – in corso di esecuzione avrebbero determinato l’abbattimento di manufatti oggetto di tutela e sarebbero state realizzate in difformità dal precedente nulla osta della Soprintendenza del 2018. Non vi sarebbe alcun deficit di motivazione e l’ordine sarebbe stato adottato nel rispetto dell’art. 28 del d.lgs. n. 42/2004, al fine di evitare il concreto ed immediato pregiudizio all’interesse culturale tutelato.
3. Il ricorrente ha, dapprima, proposto ricorso per motivi aggiunti (in data 25.7.2022) replicando – sostanzialmente – le argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, senza difendersi sull’eccezione di tardività, poi, ha depositato un’ultima memoria (in data 25.7.2025) con la quale ha avversato l’eccezione di rito deducendo che:
i) “ la notifica fatta presso l’indirizzo p.e.c. dell’Ufficio tecnico della SI di OL non è idonea a garantire – né a far presumere - la piena conoscenza da parte della Parrocchia della Ordinanza di sospensione dei lavori ex art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 ”;
ii) “ la circostanza che il Direttore dei Lavori il giorno 05/08/2021 abbia comunicato all’Amministrazione resistente di aver dato seguito agli ordini impartiti nella Ordinanza del Soprintendente, conferma soltanto che la p.e.c. con cui era stato notificato il provvedimento cautelare fosse pervenuta alla SI di OL, ma non dimostra che tale comunicazione avesse raggiunto la Parrocchia e/o che la stessa ne avesse avuto aliunde conoscenza ”;
iii) “ il consegnatario dell’atto [in sede di notifica tramite raccomandata] è un soggetto sconosciuto alla Parrocchia, e rispetto al quale il portalettere non ha neppure specificato la qualifica e/o la posizione rispetto all’Ente Ecclesiastico, né controparte ha riferito alcunché ”.
4. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti – ex art. 73, comma 3, c.p.a. – di possibile definizione dello stesso con pronuncia di inammissibilità, in ragione della mancata allegazione, a cura del ricorrente, della data di conoscenza effettiva del provvedimento impugnato.
5. Il rilievo officioso effettuato in sede di udienza di discussione consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità (dell’Avvocatura erariale) sulla base della questione, anch’essa preliminare e sul rito, ritenuta di più agevole soluzione. Infatti, il ricorso – in disparte le deduzioni di parte resistente sulla tardività dell’impugnazione – deve essere dichiarato inammissibile sotto un diverso ma connesso profilo.
5.1. In particolare, deve porsi in luce come il ricorrente si sia limitato a contestare l’avvenuta (regolarità della) notifica del provvedimento gravato, così come dedotta da controparte (e pur supportata dalla documentazione versata in atti) senza, però, indicare la data in cui si sarebbe realizzata – almeno dal suo punto di vista – l’effettiva conoscenza dell’ordinanza di sospensione dei lavori.
5.2. Sul punto, è stato affermato – genericamente – che “ Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, Don -OMISSIS- ha avuto conoscenza della Ordinanza de qua solo in un momento successivo, e precisamente all’atto del conferimento dell’incarico difensivo al proprio legale per il procedimento penale instaurato nei suoi confronti per presunti abusi edilizi relativi all’immobile sito in Marigliano (NA), via -OMISSIS- ”.
Invero, tale “momento successivo” non viene mai “precisato” dal ricorrente, il quale così facendo, di fatto, omette di assolvere all’onere di allegazione di cui all’art. 40 c.p.a. ‹‹ in base al quale il ricorso deve contenere “b) l' indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza”, per cui anche in difetto di notifica o della pubblicazione del provvedimento è onere della parte ricorrente indicare la data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato, onde consentire l' individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per impugnare, in presenza di un giudizio, come quello impugnatorio, soggetto ad un rigido termine di decadenza›› (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 1376/2020).
5.3. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza, con orientamento consolidato, ritiene che nel processo amministrativo il resistente che eccepisca l’irricevibilità del ricorso per tardività ha l’onere di fornire gli elementi di prova posti a fondamento della sua eccezione; qui, però, non è in predicato una (speculare) prova della “tempestività” del gravame (in capo al ricorrente), quanto piuttosto la mera indicazione (e il conseguente onere di allegazione) della data di conoscenza del provvedimento lesivo al sol fine di consentire al giudice – ex art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. – di poter accertare, d’ufficio, il rispetto del termine decadenziale per l’impugnazione.
Ciò vale a fortiori se, come nel caso di specie, a fronte di due diverse e formali modalità di notifica (una tramite PEC alla SI di riferimento e una tramite raccomandata A/R direttamente alla Parrocchia destinataria), entrambe allegate dall’Amministrazione resistente, il ricorrente ha impugnato il provvedimento a distanza di molti mesi (circa otto), lasciando del tutto imprecisato il momento di effettiva conoscenza dell’atto gravato.
6. Invero, il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) quanto meno indicare la data di conoscenza del provvedimento, seppur diversa da (e successiva a) quelle contestate e risultanti dalle notifiche formali espletate dall’Amministrazione sia via PEC che via raccomandata A/R. Tale onere espressamente previsto, come rammentato, dall’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., non può essere obliterato, ancor più nei casi in cui – come questo in scrutinio – risulti controverso ( rectius : contestato) il momento di avvenuta conoscenza (legale) del provvedimento.
7. Diversamente, al giudice sarebbe preclusa la possibilità di verificare d’ufficio (ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.) il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e, in tal modo, sarebbe impossibile la stessa delibazione circa la (preliminare) condizione ricevibilità del gravame, quale presupposto processuale da accertare in ossequio al termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi.
Dunque, a prescindere dalla correttezza della notifica del provvedimento oggetto di impugnativa, era onere di parte ricorrente quanto meno dedurre la data di conoscenza dell’ordinanza di sospensione dei lavori; sul punto, è stata invece omessa qualsivoglia indicazione, così contravvenendo al ricordato onere di allegazione – da intendersi distinto rispetto all’onere probatorio – di cui al citato art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a. ( cfr. in termini analoghi, T.A.R. Campania n. 4398/2019).
8. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nondimeno, tenuto conto della peculiarità della vicenda e di taluni elementi di novità della questione, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RI CE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
LO LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LE | RI CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.