Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2163
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione di legge

    L'ufficio resistente ha dimostrato la fondatezza della pretesa erariale e la regolare notifica dell'accertamento presupposto per l'anno 2007, avvenuta in data 23 marzo 2013 per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ufficio ha indicato le causali dell'importo richiesto con motivazione idonea a consentire al ricorrente di difendersi, indicando anche il responsabile del procedimento. Le eccezioni sollevate sono state respinte poiché l'ufficio ha indicato ogni elemento utile a far comprendere le ragioni del proprio operato, allegando copia dell'accertamento notificato. Eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2163
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2163
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo