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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2163/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 840/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente sopra indicata, difesa e rappresentata impugnava l'avviso di accertamento in oggetto, di cui era venuta a conoscenza il 27 novembre 2024 attraverso l'intimazione notificata da parte dell'ufficio, per un importo di Euro 7.837,87 oltre accessori inerente PE anno 2007 .
Eccepiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, inesistenza e/o nullita' di notifica, difetto di estremi del ruolo e del titolo esecutivo, difetto di sottoscrizione, difetto di indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, mancata notifica degli atti presupposti e decadenza e/o prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
L' ufficio resistente ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica dell'accertamento presupposto per PE anno 2007(avvenuta in data 23 marzo 2013 per mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
L'ufficio , nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15; sent. 3743/20).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia dell'accertamento notificato il 23 marzo 2013 ex art. 140 cpc (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate parte resistente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'ufficio ha idoneamente motivato, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno comunque compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
TI ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5288/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQM05177 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 840/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente sopra indicata, difesa e rappresentata impugnava l'avviso di accertamento in oggetto, di cui era venuta a conoscenza il 27 novembre 2024 attraverso l'intimazione notificata da parte dell'ufficio, per un importo di Euro 7.837,87 oltre accessori inerente PE anno 2007 .
Eccepiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, inesistenza e/o nullita' di notifica, difetto di estremi del ruolo e del titolo esecutivo, difetto di sottoscrizione, difetto di indicazione del calcolo di sanzioni ed interessi, mancata notifica degli atti presupposti e decadenza e/o prescrizione, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ufficio, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
L' ufficio resistente ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica dell'accertamento presupposto per PE anno 2007(avvenuta in data 23 marzo 2013 per mancata presentazione della relativa dichiarazione dei redditi) alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
L'ufficio , nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento quanto all'eccepito difetto di sottoscrizione.
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15; sent. 3743/20).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia dell'accertamento notificato il 23 marzo 2013 ex art. 140 cpc (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.
Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate parte resistente ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'ufficio ha idoneamente motivato, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite, sussistendone giustificati motivi, vanno comunque compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il giudice monocratico R.Roberti