Art. 2.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.
In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.