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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LBnia), il giorno 20 marzo 1978, residente in [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Silvia Danesi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
P. IVA: ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Teramo, in via Ponte Vezzola per Castagneto snc, elettivamente domiciliata ad Atri
(TE), portico Pomenti, n. 1, presso e nello studio dall'Avv. Alberto Macera, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
8 luglio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, la società
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ), in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 362/2022 (nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n.
818/2022), con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la Parte_1 somma di € 12.882,33, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi accessori come per legge e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, pubblicato in data 25 marzo
2022 e notificato in data 5 aprile 2022, l'ingiunto ha spiegato opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il provvedimento monitorio “per inesistenza del credito azionato in via monitoria
e, per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcun obbligo di pagamento in capo al sig.
in favore della società Parte_1 Controparte_1 per i motivi sopra addotti”, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è tempestivamente costituita in giudizio società operante nel CP_1 settore della vendita di marmi e materiali edili, contestando quanto ex adverso sostenuto e rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. Tribunale adito Voglia:
-in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(n. 362/2022 del Tribunale di Teramo); -nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 362/2022 del Tribunale di Teramo)”, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione parti del 19 ottobre 2022, l'allora titolare del fascicolo ha concesso, su richiesta dei procuratori delle parti, i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, depositate le relative memorie, la causa
è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova per testi e
Consulenza Tecnica d'Ufficio, disposta con ordinanza riservata del 19 marzo
2023 di nomina del geom. CP_2
All'udienza del 2 luglio 2024 – la prima celebrata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 26 gennaio 2024 – è stata rigettata la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal procuratore di parte opposta “avente ad oggetto la perizia dell'CTU depositata in seno alla procedura esecutiva immobiliare a carico di di cui al decreto di trasferimento Rep. Parte_2
10 di cui alla trascrizione n. 3021 RG n. 2117 del 1 marzo 2021, potendo l'esibizione
2 essere disposta soltanto se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo”, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 luglio 2025, in occasione delle quali i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata dal sig. non merita di trovare accoglimento, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che ci si accinge illustrare.
Al fine di poter meglio apprezzare la reiezione della spiegata opposizione, occorre ricostruire brevemente gli elementi essenziali della controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 362/2022 (reso nel giudizio allibrato al R.G. n. 818/2022) emesso dall'intestato Tribunale, su richiesta della società nei confronti del sig. e con il quale è stato CP_1 Pt_1 ingiunto a quest'ultimo il pagamento della complessiva somma di € 12.882,33 oltre interessi, spese della procedura monitoria accessori come per legge e successive occorrente.
Il sig. , a sostegno della propria opposizione, ha eccepito Pt_1
l'inesistenza del credito avversario portato dalla fattura n. 31 del 10 febbraio
2022 concernente “l'asserita vendita di materiali edili all'odierno esponente”, nonché la inidoneità della documentazione allegata in sede monitoria a provare il credito asseritamente vantato. Più nello specifico, l'opponente, al fine di arginare l'azionata pretesa, ha dichiarato di non aver mai effettuato alcun ordine di fornitura di materiali edili alla società “men che meno CP_1 quelli di cui al dettaglio della fattura”, sostenendo, al contrario, la pretestuosità della richiesta avanzata in sede monitoria, già tempestivamente contestata per il tramite del proprio procuratore con comunicazione via p.e.c. del 27 dicembre 2021, a tal fine segnalando “una circostanza che questa difesa ritiene rilevante (…)” e cioè che, “Invero, la richiesta di pagamento perveniva al sig.
solo a seguito dell'invio da parte di quest'ultimo alla società opposta, per Pt_1 il tramite del proprio sindacato di categoria, di diffida al pagamento di emolumenti
3 non corrisposti, per il pagamento dei quali l'esponente si sta attivando con autonome azioni nelle giuste sedi.” (cfr. pag. 2 atto di citazione), concludendo che la pretesa ex adverso avanzata “si riveli meramente strumentale e volta a contrastare, aggirare o, comunque, contenere la legittima pretesa del sig. ”, non Pt_1 avendo la società ingiungente fornito la prova dell'effettivo ordine della merce elencata in fattura e quindi del rapporto contrattuale sottostante il diritto di credito fatto valere, né tanto meno della relativa consegna, per cui, sulla scorta di ciò, quindi, ha rassegnato le conclusioni ut supra trascritte.
La società ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la CP_1 ricostruzione avversaria, deducendo che, nel mese di giugno 2021, aveva ricevuto, da parte del sig. , l'incarico di fornitura e lavorazione dei Pt_1 materiali analiticamente indicati nella fattura n. 31/2022 necessari per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito a Sant'Egidio alla Vibrata, per cui essa opposta, nel periodo luglio/agosto 2021, ha provveduto a fornire a controparte il seguente materiale già rifinito: (i) lavorazione a toro su scala per la quantità di 21,58 mt al prezzo di € 15 al mt per un totale di € 323,70 (+iva
22%); (ii) scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da cm 2/3 per la quantità di 8 mq al prezzo di € 180 al mq per un totale di € 1.440 (+iva 22%); (iii) piano, isola e spalla cucina in Okite grigio da cm 2 (compreso lavorazione costa quadra e fori) per un per il prezzo a corpo di € 2.700 (+iva 22%); (iv) pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm 2 per la quantità di 135,13 mq al prezzo di € 43 al mq per un totale di € 5.810,59 (+iva 22%) e (v) battiscopa a nastro per la quantità di 19 pz al prezzo di € 15 al pezzo per un totale di € 285
(+iva 22%), lavorazioni e fornitura, queste, tutte integralmente eseguite nell'agosto 2021, essendo stata la consegna effettuata da essa opposta, in persona del proprio dipendente presso l'abitazione del Parte_3 sig. sita a Sant'Egidio alla Vibrata, in via Giuseppe Verdi, n. 78, Pt_1 immobile che l'odierno opponente aveva acquistato qualche mese prima ad un'asta immobiliare dell'intestato Tribunale per andarci a vivere assieme alla propria famiglia, come confermato dalla trascrizione, avvenuta in data 1 marzo
2021, del decreto di trasferimento ma, nonostante ciò, ancora nulla è stato dallo stesso corrisposto.
Sintetizzati così i fatti controversi, è doveroso anzitutto rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario
4 giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, parte opponente ha contestato il credito azionato in via monitoria, negando di aver effettuato alla società ingiungente l'ordine del materiale oggetto della fattura n.
31 del 10 febbraio 2022 posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dichiarando, solo in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., che l'acquisto di alcuni dei materiali utilizzati per la ristrutturazione della propria abitazione
è avvenuto presso altri rivenditori.
5 La difesa di parte opponente, per come articolata, risulta tuttavia oltremodo generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio, nonostante l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, fosse onerato di provare in concreto i fatti estintivi del credito ex adverso azionato, non potendosi limitare, come invece avvenuto, a riferire semplicemente e genericamente che
“il piano, isola e spalla cucina, sono stati acquistati unitamente alla cucina presso altro rivenditore” e che “la pavimentazione estera (…) non è costituita da mattonelle, pensi da palladiana (ovvero frammenti di pietra) grezza e non spazzolata, anch'essa fornita da altra ditta” (cfr. memoria n. I ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte opponente).
La società opposta, dal canto suo, in sede di costituzione, ha depositato il fascicolo monitorio contenente la fattura in forza della quale è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo e dalla quale è possibile evincere in maniera puntuale sia il quantitativo che il tipo di materiale oggetto di fornitura.
Con particolare riferimento alla efficacia probatoria della fattura commerciale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa, “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio
2022, n. 128): pertanto, nel caso per cui è processo, il contenuto del documento fiscale in parola - che nella descrizione reca espressamente;
“Lavorazione a toro su scala, Scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da cm 2/3, Piano, isola e spalla cucina in Okite grigio da cm 2 compreso lavorazioni costa quadra e fori, Pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm 2, Battiscopa a nastro” -, sebbene da solo non sia in grado di fornire la prova dell'avvenuta fornitura in favore dell'odierno opponente dei materiali ivi elencati, trova positivo riscontro nella relazione peritale espletata in corso di causa dal C.T.U., Geom. CP_2 al quale sono stati posti i seguenti quesiti: “Esaminata la documentazione acquisita ed espletato sopralluogo presso l'immobile dell'opponente, dica il C.T.U. previa descrizione, se i beni e le lavorazioni oggetto di contestazione ed ivi presenti corrispondono ai seguenti (descritti nella fattura 31/22. Lavorazione a toro su scala
6 21,58 ml., scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da 2/3 cm. 8 mq. Piano, isola
e spalla cucina in Okite grigio da cm. 2 a corpo (compreso lavorazioni a costa quadra e fori) Pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm2, 135, 13 mq. Battiscopa a nastro 19 pz”; “Dica il C.T.U. se i prezzi indicati in fattura risultano congrui in relazione al valore di mercato” (cfr. ordinanza del 19 settembre 2023).
L'Ausiliario incaricato, a seguito di due accessi effettuati presso l'abitazione dell'opponente, ha ivi riscontrato la presenza dei materiali elencati in fattura e per la cui fornitura l'opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto di ingiunzione, rispondendo, in evasione del primo quesito di cui all'ordinanza istruttoria, che, all'interno dell'abitazione dell'opponente, “vi è una scala rivestita in pietra “LB withe” che dal piano terreno conduce al piano primo;
di forma a “C” con gradini lineari e pianerottoli a ventaglio;
di larghezza variabile mt. 1.06/0.96, costituita da 5 pedate di lunghezza cm. 105,5 e di profondità cm. 35, da 3 pedate di lunghezza cm. 96 e di profondità cm. 35 e da 1 pedata di lunghezza cm. 106 e di profondità cm. 33; pianerottoli a ventaglio di varie dimensioni nel numero di 7 elementi
(Tav. C); alzate regolari di altezza cm. 17,5 al piano pedata. Il materiale è di buona qualità e di ottima lavorazione. (vedere foto n.ri 1, 2,3 e 4 dell'allegato fotografico). È presente un'area esterna adibita a giardino costituita da piazzale e viale, pavimentati in parte con lastre di travertino per mq. 106,74 e parte con pezzame di travertino (non oggetto della contestazione) di mq. 64,90. Si riscontra un cordolo anch'esso in travertino a delimitare le aree lasciate a verde;
a ridosso dell'abitazione vi è un rivestimento in travertino a protezione della parete del fabbricato per circa mq. 3,12 di superficie;
altresì è presente ml. 18,20 di battiscopa anch'esso in travertino di altezza cm. 8 e spessore 1,5. Il travertino presente è del tipo spazzolato ossia con superficie non omogenea (ricorda la buccia d'arancia), detta appunto “spazzolata”, tale da renderlo antiscivolo. Tav. A (vedere foto n.ro 6,7,8,9,10 e 11). Il materiale è del tipo commerciale
è di buona qualità e lavorazione;
adatto all'uso per l'esterno. All'ingresso dell'abitazione del Sig. vi è un accesso anch'esso pavimentato in travertino Parte_1 spazzolato di circa mq. 8,80 di superficie;
a coronamento vi è posto un battiscopa dello stesso materiale della pavimentazione per ml. 8,91, di altezza cm. 8 e spessore cm 1,5.
Tav. B (vedere foto 12,13 e 14. All'interno, nel vano cucina, si rileva un piano lavoro con spalle (Tav. D) e isola centrale in marmo Okite nero di spessore cm. 2 e per circa mq. 7,53 di superficie. (vedere foto 15,16,17 e 18), con lavorazione a costa quadra e fori per incasso lavandino e piano cottura” .
7 Dunque, non v'è alcun dubbio in ordine alla totale coincidenza fra il materiale lavorato che è analiticamente indicato nella fattura n. 31/2022 emessa dalla società con quello effettivamente presente presso l'abitazione del CP_1 sig. , alla luce del solare riscontro in tal senso del Consulente incaricato Pt_1
d'Ufficio, elemento fortemente indiziario della fornitura e conseguente consegna del materiale de quo ad opera della società odierna opposta.
Peraltro la consegna, da parte dell'opposta, delle lavorazioni de quibus, per quanto (sia pur solo) genericamente negata dall'opponente - il quale, non si può fare a meno di sottolinearlo, ha lavorato per sei anni presso la società
che lo ha successivamente licenziato -, è oltretutto confermata dalla CP_1 espletata istruttoria orale, ed in particolare dalle deposizioni rese dai testi di parte opposta e escussi all'udienza del 13 Parte_3 Testimone_1 settembre 2023 (cfr. relativo verbale d'udienza); diversamente, la testimonianza resa dal sig. titolare della ditta che si occupa di lavorazioni Testimone_2 di travertini in marmo, Caro S.r.l., presso la quale l'odierno opponente è attualmente occupato, in base alla quale sarebbe stato lui a fornire “la pavimentazione esterna dell'abitazione di proprietà del sig. costituita da Pt_1 palladiana in travertino grezzo” (di cui al capitolo di prova n. 5 della seconda memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.) è meramente apodittica e non circostanziata, oltre che sconfessata dalla dichiarazione dell'ulteriore teste di parte opposta, il sig. il quale, dopo aver precisato che il Testimone_3 periodo di consegna “era verso primavera”, ha contestualizzato la risposta, aggiungendo che “posso dirlo perché consigliai direttamente io che io Pt_1 conosco come e ho preso io le misure e ho seguito i lavori insieme a lui”, Per_1 osservando inoltre che “era primavera il periodo in cui vennero consegnati i materiali. Ricordo che fu (n.d.r.: della a consegnarli. Non Pt_3 CP_1 CP_1 ero presente alla consegna” (cfr. verbale d'udienza del 13 settembre 2023). Del resto, anche , agente di commercio con deposito, indicato Testimone_4 quale teste da parte opposta, al capitolo di prova n. “6) Vero che la merce indicata nella fattura n. 31/2022 che si rammostra al teste (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte fase monitoria) è stata fornita dalla u incarico delle ”, Parte_4 CP_1 ha risposto: “Vero. Preciso che l'ho trasportata tramite un vettore presso la poi CP_1 se sono state consegnate al non so dirlo, però sono state ordinate da lui e la Pt_1 moglie”.
8 Così accertato l'an della pretesa creditoria, si rende a questo punto doveroso procedere alla valutazione della correttezza e della adeguatezza del quantum oggetto della stessa, aspetto, pure questo, demandato al nominato
C.T.U., il quale, facendo applicazione dei prezzi congrui al tipo di materiale in base ai prezzi di commercio applicabili in quel periodo, ha stimato il compenso dovuto in favore della società nella somma pari “ad € 11.987,77, oltre IVA CP_1 dovuta per legge pari al 22%”, che si rivela pressoché coincidente (se non addirittura lievemente superiore) con quella richiesta ed ingiunta per €
12.882,33, giacché l'importo a titolo di sorte capitale è invero pari a € 10.559,29
(ed i restanti € 2.323,04 a titolo di IVA), come emerge nitidamente dalla fattura n. 31/2022, ove si legge: “Tot. imponibile € 10.559,29, Tot. Iva € 2.323,04, Tot. documento € 12.882,33”, risultando così dimostrata anche la congruità della pretesa creditoria sotto il profilo del quantum.
Pertanto, in definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, ritiene il
Tribunale sussistente e provato il credito azionato dall'odierna società opposta, con conseguente reiezione dell'opposizione spiegata dal sig. ed Pt_1
integrale conferma del decreto monitorio opposto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., in applicazione, peraltro, dei parametri minimi per tutte le fasi – fatta eccezione per quella istruttoria, abbondantemente espletata – in ragione della concreta attività difensiva espletata e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa, oltre che le spese della espletata C.T.U., liquidate con decreto del 6 novembre 2024, che sono quindi da porre definitivamente a carico di parte opponente, anche le spese del procedimento monitorio, con il corollario per cui l'opponente, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 540,00 ed € 145,50 per esborsi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 1602/2022 e vertente fra il sig. in Parte_1
9 qualità di parte opponente e n qualità di parte Controparte_1 opposta, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 362/2022, pubblicato dal Tribunale di Teramo in data 25 marzo 2022 nell'ambito del procedimento monitorio allibrato al R.G. n. 818/2022, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nell'importo di € 3.380,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte opposta, l'Avv. Alberto Macera, dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi;
3) PONE le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 6 novembre 2024, definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LBnia), il giorno 20 marzo 1978, residente in [...], elettivamente domiciliato a Teramo, in via Stazio n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Silvia Danesi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte opponente -
e
P. IVA: ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_1 accomandatario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Teramo, in via Ponte Vezzola per Castagneto snc, elettivamente domiciliata ad Atri
(TE), portico Pomenti, n. 1, presso e nello studio dall'Avv. Alberto Macera, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme di denaro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
8 luglio 2025 con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, la società
[...]
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ), in Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 362/2022 (nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n.
818/2022), con il quale è stato ingiunto al sig. di pagare la Parte_1 somma di € 12.882,33, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi accessori come per legge e successive occorrende.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, pubblicato in data 25 marzo
2022 e notificato in data 5 aprile 2022, l'ingiunto ha spiegato opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente, ha chiesto all'intestato Tribunale di revocare il provvedimento monitorio “per inesistenza del credito azionato in via monitoria
e, per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcun obbligo di pagamento in capo al sig.
in favore della società Parte_1 Controparte_1 per i motivi sopra addotti”, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si è tempestivamente costituita in giudizio società operante nel CP_1 settore della vendita di marmi e materiali edili, contestando quanto ex adverso sostenuto e rassegnando le seguenti conclusioni: “l'On. Tribunale adito Voglia:
-in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
(n. 362/2022 del Tribunale di Teramo); -nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 362/2022 del Tribunale di Teramo)”, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione parti del 19 ottobre 2022, l'allora titolare del fascicolo ha concesso, su richiesta dei procuratori delle parti, i termini ex art. 183, comma VI c.p.c. e, depositate le relative memorie, la causa
è stata istruita, oltre che in via documentale, mediante prova per testi e
Consulenza Tecnica d'Ufficio, disposta con ordinanza riservata del 19 marzo
2023 di nomina del geom. CP_2
All'udienza del 2 luglio 2024 – la prima celebrata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del fascicolo in data 26 gennaio 2024 – è stata rigettata la richiesta di ordine di esibizione avanzata dal procuratore di parte opposta “avente ad oggetto la perizia dell'CTU depositata in seno alla procedura esecutiva immobiliare a carico di di cui al decreto di trasferimento Rep. Parte_2
10 di cui alla trascrizione n. 3021 RG n. 2117 del 1 marzo 2021, potendo l'esibizione
2 essere disposta soltanto se la prova del fatto da dimostrare non è acquisibile in nessun altro modo”, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 luglio 2025, in occasione delle quali i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata dal sig. non merita di trovare accoglimento, con Parte_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che ci si accinge illustrare.
Al fine di poter meglio apprezzare la reiezione della spiegata opposizione, occorre ricostruire brevemente gli elementi essenziali della controversia, che trae origine dal decreto ingiuntivo n. 362/2022 (reso nel giudizio allibrato al R.G. n. 818/2022) emesso dall'intestato Tribunale, su richiesta della società nei confronti del sig. e con il quale è stato CP_1 Pt_1 ingiunto a quest'ultimo il pagamento della complessiva somma di € 12.882,33 oltre interessi, spese della procedura monitoria accessori come per legge e successive occorrente.
Il sig. , a sostegno della propria opposizione, ha eccepito Pt_1
l'inesistenza del credito avversario portato dalla fattura n. 31 del 10 febbraio
2022 concernente “l'asserita vendita di materiali edili all'odierno esponente”, nonché la inidoneità della documentazione allegata in sede monitoria a provare il credito asseritamente vantato. Più nello specifico, l'opponente, al fine di arginare l'azionata pretesa, ha dichiarato di non aver mai effettuato alcun ordine di fornitura di materiali edili alla società “men che meno CP_1 quelli di cui al dettaglio della fattura”, sostenendo, al contrario, la pretestuosità della richiesta avanzata in sede monitoria, già tempestivamente contestata per il tramite del proprio procuratore con comunicazione via p.e.c. del 27 dicembre 2021, a tal fine segnalando “una circostanza che questa difesa ritiene rilevante (…)” e cioè che, “Invero, la richiesta di pagamento perveniva al sig.
solo a seguito dell'invio da parte di quest'ultimo alla società opposta, per Pt_1 il tramite del proprio sindacato di categoria, di diffida al pagamento di emolumenti
3 non corrisposti, per il pagamento dei quali l'esponente si sta attivando con autonome azioni nelle giuste sedi.” (cfr. pag. 2 atto di citazione), concludendo che la pretesa ex adverso avanzata “si riveli meramente strumentale e volta a contrastare, aggirare o, comunque, contenere la legittima pretesa del sig. ”, non Pt_1 avendo la società ingiungente fornito la prova dell'effettivo ordine della merce elencata in fattura e quindi del rapporto contrattuale sottostante il diritto di credito fatto valere, né tanto meno della relativa consegna, per cui, sulla scorta di ciò, quindi, ha rassegnato le conclusioni ut supra trascritte.
La società ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la CP_1 ricostruzione avversaria, deducendo che, nel mese di giugno 2021, aveva ricevuto, da parte del sig. , l'incarico di fornitura e lavorazione dei Pt_1 materiali analiticamente indicati nella fattura n. 31/2022 necessari per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, sito a Sant'Egidio alla Vibrata, per cui essa opposta, nel periodo luglio/agosto 2021, ha provveduto a fornire a controparte il seguente materiale già rifinito: (i) lavorazione a toro su scala per la quantità di 21,58 mt al prezzo di € 15 al mt per un totale di € 323,70 (+iva
22%); (ii) scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da cm 2/3 per la quantità di 8 mq al prezzo di € 180 al mq per un totale di € 1.440 (+iva 22%); (iii) piano, isola e spalla cucina in Okite grigio da cm 2 (compreso lavorazione costa quadra e fori) per un per il prezzo a corpo di € 2.700 (+iva 22%); (iv) pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm 2 per la quantità di 135,13 mq al prezzo di € 43 al mq per un totale di € 5.810,59 (+iva 22%) e (v) battiscopa a nastro per la quantità di 19 pz al prezzo di € 15 al pezzo per un totale di € 285
(+iva 22%), lavorazioni e fornitura, queste, tutte integralmente eseguite nell'agosto 2021, essendo stata la consegna effettuata da essa opposta, in persona del proprio dipendente presso l'abitazione del Parte_3 sig. sita a Sant'Egidio alla Vibrata, in via Giuseppe Verdi, n. 78, Pt_1 immobile che l'odierno opponente aveva acquistato qualche mese prima ad un'asta immobiliare dell'intestato Tribunale per andarci a vivere assieme alla propria famiglia, come confermato dalla trascrizione, avvenuta in data 1 marzo
2021, del decreto di trasferimento ma, nonostante ciò, ancora nulla è stato dallo stesso corrisposto.
Sintetizzati così i fatti controversi, è doveroso anzitutto rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario
4 giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, parte opponente ha contestato il credito azionato in via monitoria, negando di aver effettuato alla società ingiungente l'ordine del materiale oggetto della fattura n.
31 del 10 febbraio 2022 posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo e dichiarando, solo in sede di memoria n. I ex art. 183, co. VI c.p.c., che l'acquisto di alcuni dei materiali utilizzati per la ristrutturazione della propria abitazione
è avvenuto presso altri rivenditori.
5 La difesa di parte opponente, per come articolata, risulta tuttavia oltremodo generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio, nonostante l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, fosse onerato di provare in concreto i fatti estintivi del credito ex adverso azionato, non potendosi limitare, come invece avvenuto, a riferire semplicemente e genericamente che
“il piano, isola e spalla cucina, sono stati acquistati unitamente alla cucina presso altro rivenditore” e che “la pavimentazione estera (…) non è costituita da mattonelle, pensi da palladiana (ovvero frammenti di pietra) grezza e non spazzolata, anch'essa fornita da altra ditta” (cfr. memoria n. I ex art. 183, comma VI c.p.c. di parte opponente).
La società opposta, dal canto suo, in sede di costituzione, ha depositato il fascicolo monitorio contenente la fattura in forza della quale è stato emesso l'impugnato decreto ingiuntivo e dalla quale è possibile evincere in maniera puntuale sia il quantitativo che il tipo di materiale oggetto di fornitura.
Con particolare riferimento alla efficacia probatoria della fattura commerciale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la stessa, “avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio" (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio
2022, n. 128): pertanto, nel caso per cui è processo, il contenuto del documento fiscale in parola - che nella descrizione reca espressamente;
“Lavorazione a toro su scala, Scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da cm 2/3, Piano, isola e spalla cucina in Okite grigio da cm 2 compreso lavorazioni costa quadra e fori, Pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm 2, Battiscopa a nastro” -, sebbene da solo non sia in grado di fornire la prova dell'avvenuta fornitura in favore dell'odierno opponente dei materiali ivi elencati, trova positivo riscontro nella relazione peritale espletata in corso di causa dal C.T.U., Geom. CP_2 al quale sono stati posti i seguenti quesiti: “Esaminata la documentazione acquisita ed espletato sopralluogo presso l'immobile dell'opponente, dica il C.T.U. previa descrizione, se i beni e le lavorazioni oggetto di contestazione ed ivi presenti corrispondono ai seguenti (descritti nella fattura 31/22. Lavorazione a toro su scala
6 21,58 ml., scala in LB IT (ventagli, pedate e alzate) da 2/3 cm. 8 mq. Piano, isola
e spalla cucina in Okite grigio da cm. 2 a corpo (compreso lavorazioni a costa quadra e fori) Pavimento in travertino commerciale spazzolato da cm2, 135, 13 mq. Battiscopa a nastro 19 pz”; “Dica il C.T.U. se i prezzi indicati in fattura risultano congrui in relazione al valore di mercato” (cfr. ordinanza del 19 settembre 2023).
L'Ausiliario incaricato, a seguito di due accessi effettuati presso l'abitazione dell'opponente, ha ivi riscontrato la presenza dei materiali elencati in fattura e per la cui fornitura l'opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto di ingiunzione, rispondendo, in evasione del primo quesito di cui all'ordinanza istruttoria, che, all'interno dell'abitazione dell'opponente, “vi è una scala rivestita in pietra “LB withe” che dal piano terreno conduce al piano primo;
di forma a “C” con gradini lineari e pianerottoli a ventaglio;
di larghezza variabile mt. 1.06/0.96, costituita da 5 pedate di lunghezza cm. 105,5 e di profondità cm. 35, da 3 pedate di lunghezza cm. 96 e di profondità cm. 35 e da 1 pedata di lunghezza cm. 106 e di profondità cm. 33; pianerottoli a ventaglio di varie dimensioni nel numero di 7 elementi
(Tav. C); alzate regolari di altezza cm. 17,5 al piano pedata. Il materiale è di buona qualità e di ottima lavorazione. (vedere foto n.ri 1, 2,3 e 4 dell'allegato fotografico). È presente un'area esterna adibita a giardino costituita da piazzale e viale, pavimentati in parte con lastre di travertino per mq. 106,74 e parte con pezzame di travertino (non oggetto della contestazione) di mq. 64,90. Si riscontra un cordolo anch'esso in travertino a delimitare le aree lasciate a verde;
a ridosso dell'abitazione vi è un rivestimento in travertino a protezione della parete del fabbricato per circa mq. 3,12 di superficie;
altresì è presente ml. 18,20 di battiscopa anch'esso in travertino di altezza cm. 8 e spessore 1,5. Il travertino presente è del tipo spazzolato ossia con superficie non omogenea (ricorda la buccia d'arancia), detta appunto “spazzolata”, tale da renderlo antiscivolo. Tav. A (vedere foto n.ro 6,7,8,9,10 e 11). Il materiale è del tipo commerciale
è di buona qualità e lavorazione;
adatto all'uso per l'esterno. All'ingresso dell'abitazione del Sig. vi è un accesso anch'esso pavimentato in travertino Parte_1 spazzolato di circa mq. 8,80 di superficie;
a coronamento vi è posto un battiscopa dello stesso materiale della pavimentazione per ml. 8,91, di altezza cm. 8 e spessore cm 1,5.
Tav. B (vedere foto 12,13 e 14. All'interno, nel vano cucina, si rileva un piano lavoro con spalle (Tav. D) e isola centrale in marmo Okite nero di spessore cm. 2 e per circa mq. 7,53 di superficie. (vedere foto 15,16,17 e 18), con lavorazione a costa quadra e fori per incasso lavandino e piano cottura” .
7 Dunque, non v'è alcun dubbio in ordine alla totale coincidenza fra il materiale lavorato che è analiticamente indicato nella fattura n. 31/2022 emessa dalla società con quello effettivamente presente presso l'abitazione del CP_1 sig. , alla luce del solare riscontro in tal senso del Consulente incaricato Pt_1
d'Ufficio, elemento fortemente indiziario della fornitura e conseguente consegna del materiale de quo ad opera della società odierna opposta.
Peraltro la consegna, da parte dell'opposta, delle lavorazioni de quibus, per quanto (sia pur solo) genericamente negata dall'opponente - il quale, non si può fare a meno di sottolinearlo, ha lavorato per sei anni presso la società
che lo ha successivamente licenziato -, è oltretutto confermata dalla CP_1 espletata istruttoria orale, ed in particolare dalle deposizioni rese dai testi di parte opposta e escussi all'udienza del 13 Parte_3 Testimone_1 settembre 2023 (cfr. relativo verbale d'udienza); diversamente, la testimonianza resa dal sig. titolare della ditta che si occupa di lavorazioni Testimone_2 di travertini in marmo, Caro S.r.l., presso la quale l'odierno opponente è attualmente occupato, in base alla quale sarebbe stato lui a fornire “la pavimentazione esterna dell'abitazione di proprietà del sig. costituita da Pt_1 palladiana in travertino grezzo” (di cui al capitolo di prova n. 5 della seconda memoria n. II ex art. 183, co. VI c.p.c.) è meramente apodittica e non circostanziata, oltre che sconfessata dalla dichiarazione dell'ulteriore teste di parte opposta, il sig. il quale, dopo aver precisato che il Testimone_3 periodo di consegna “era verso primavera”, ha contestualizzato la risposta, aggiungendo che “posso dirlo perché consigliai direttamente io che io Pt_1 conosco come e ho preso io le misure e ho seguito i lavori insieme a lui”, Per_1 osservando inoltre che “era primavera il periodo in cui vennero consegnati i materiali. Ricordo che fu (n.d.r.: della a consegnarli. Non Pt_3 CP_1 CP_1 ero presente alla consegna” (cfr. verbale d'udienza del 13 settembre 2023). Del resto, anche , agente di commercio con deposito, indicato Testimone_4 quale teste da parte opposta, al capitolo di prova n. “6) Vero che la merce indicata nella fattura n. 31/2022 che si rammostra al teste (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte fase monitoria) è stata fornita dalla u incarico delle ”, Parte_4 CP_1 ha risposto: “Vero. Preciso che l'ho trasportata tramite un vettore presso la poi CP_1 se sono state consegnate al non so dirlo, però sono state ordinate da lui e la Pt_1 moglie”.
8 Così accertato l'an della pretesa creditoria, si rende a questo punto doveroso procedere alla valutazione della correttezza e della adeguatezza del quantum oggetto della stessa, aspetto, pure questo, demandato al nominato
C.T.U., il quale, facendo applicazione dei prezzi congrui al tipo di materiale in base ai prezzi di commercio applicabili in quel periodo, ha stimato il compenso dovuto in favore della società nella somma pari “ad € 11.987,77, oltre IVA CP_1 dovuta per legge pari al 22%”, che si rivela pressoché coincidente (se non addirittura lievemente superiore) con quella richiesta ed ingiunta per €
12.882,33, giacché l'importo a titolo di sorte capitale è invero pari a € 10.559,29
(ed i restanti € 2.323,04 a titolo di IVA), come emerge nitidamente dalla fattura n. 31/2022, ove si legge: “Tot. imponibile € 10.559,29, Tot. Iva € 2.323,04, Tot. documento € 12.882,33”, risultando così dimostrata anche la congruità della pretesa creditoria sotto il profilo del quantum.
Pertanto, in definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, ritiene il
Tribunale sussistente e provato il credito azionato dall'odierna società opposta, con conseguente reiezione dell'opposizione spiegata dal sig. ed Pt_1
integrale conferma del decreto monitorio opposto.
Con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., in applicazione, peraltro, dei parametri minimi per tutte le fasi – fatta eccezione per quella istruttoria, abbondantemente espletata – in ragione della concreta attività difensiva espletata e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa, oltre che le spese della espletata C.T.U., liquidate con decreto del 6 novembre 2024, che sono quindi da porre definitivamente a carico di parte opponente, anche le spese del procedimento monitorio, con il corollario per cui l'opponente, risultato integralmente soccombente, deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese del procedimento monitorio per € 540,00 ed € 145,50 per esborsi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al RG n. 1602/2022 e vertente fra il sig. in Parte_1
9 qualità di parte opponente e n qualità di parte Controparte_1 opposta, così decide:
1) RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 362/2022, pubblicato dal Tribunale di Teramo in data 25 marzo 2022 nell'ambito del procedimento monitorio allibrato al R.G. n. 818/2022, da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2) CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che sono liquidate nell'importo di € 3.380,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. al 22%
e C.P.A. al 4% sui compensi, da distrarsi nei confronti del procuratore di parte opposta, l'Avv. Alberto Macera, dichiaratosi antistatario, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi;
3) PONE le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 6 novembre 2024, definitivamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Teramo, il 29 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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