Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5292/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5292/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Sarno (Sa), al Corso Giovanni Amendola Parte_1
n. 60, presso lo studio dell'avvocato Antonio Pepe, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, ammesso al patrocinio in favore dello Stato con delibera del 31-10-2023 del locale C.O.A.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla via XXIV Controparte_1
Maggio 313, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Serafino che, congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Paola Grazia Iannelli, la rappresentano a difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note depositate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 10-11-2023 ai sensi dell'art. 138 c.p.c., Pt_1
ha chiesto la condanna di al pagamento della metà della
[...] Controparte_1
pag. 1
50.000,00 per danni patrimoniali, euro 30.000,00 per danni biologici ed euro 20.000,00 per danni morali comprensivi di quelli esistenziali.
A tal fine premetteva che: in data 22-10-2014, in Benevento, con atto del notaio
[...]
, rep. 3723, racc. 2870, aveva stipulato con la convenuta “Convenzione Per_1 matrimoniale di separazione dei beni e contratto di mantenimento”; con tale atto l'attore cedeva alla convenuta il 50 % della casa coniugale sita in Striano alla via Cerza n. 35; a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi proposto dalla convenuta innanzi a questo Tribunale (n. 5843/2019), con ordinanza del 16-7-2020 i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva posto a carico della convenuta l'obbligo di pagamento mensile della somma di euro 500,00 in favore dell'attore a titolo di mantenimento;
con sentenza 1775/2022, veniva respinta la richiesta di assegnazione della casa coniugale proposta dalle parti ed era posto a carico della convenuta l'obbligo di pagamento mensile della somma di euro 400,00 in favore dell'attore a titolo di mantenimento;
la convenuta si era allontanata dalla casa per oltre 120 giorni dal 5-9-2018 fino al 12-9-2019, per ulteriori 40 giorni dal 28-10-2019 al 13-11-2019 e dal 17-12-2019 al giorno 8-1-2020 e dal 23 gennaio fino al 25 luglio 2020 tranne brevi lassi di tempo lasciando il marito senza alcun tipo di assistenza domestica e sanitaria;
la convenuta aveva lasciato definitivamente la casa nel settembre 2020 stabilendosi preso la figlia a Per_2
Benevento; l'attore soffriva di diverse patologie e aveva dovuto affrontare le spese per le utenze domestiche, condominiali, per gli accompagnamenti e quelle per la salute;
la convenuta aveva violato la convenzione matrimoniale relativamente all'obbligo del mantenimento del coniuge vita natural durante.
Instauratosi il contraddittorio, contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
2. Con la convenzione matrimoniale in discorso, cedeva alla moglie la sua Parte_1 quota di proprietà pari alla metà indivisa degli immobili ivi descritti e Controparte_1 si obbligava, a titolo di corrispettivo, al suo mantenimento vita natural durante,
“…comprensivo di vitto, alloggio, cure mediche, assistenza morale e materiale, nonché ogni altra prestazione atta a soddisfare i bisogni del sig. ”. Parte_1
pag. 2 Nella convenzione è stabilito che: l'elencazione sopra riportata è meramente esemplificativa per cui, ai sensi dell'art. 1365 c.c., non sono escluse le erogazioni non espresse;
qualora la non sia temporaneamente in grado di provvedere al CP_1 mantenimento del questi ha avuto diritto all'assistenza, a spesa della , da Pt_1 CP_1 parte di idoneo personale, anche dal punto di vista infermieristico;
il mantenimento cui il ha diritto deve essere adeguato alla sua posizione sociale e prescinde dalla Parte_1 esistenza di un qualsiasi stato di bisogno;
è altresì obbligata ad Controparte_1 ospitare nella propria abitazione. Parte_1
Le parti pattuivano, inoltre che: in caso di inadempimento della , non deve CP_1 essere applicata la normativa portata dall'articolo 1878 c.c. bensì quella di cui agli articoli
1453 e seguenti c.c.; in caso di mancata prestazione di quanto convenuto a favore della parte vitaliziata, , in virtù della clausola risolutiva espressa pattuita, il Parte_1 contratto deve intendersi risolto nel caso in cui la parte vitaliziante, , Controparte_1 non adempia alle obbligazioni poste a suo carico secondo le modalità concordate;
di voler concludere, con tale atto, un contratto aleatorio e la accettava l'ulteriore alea CP_1 derivante dalla variabilità delle prestazioni a proprio carico, in relazione ai mutevoli e specifici bisogni di vita della parte vitaliziata.
L'attore, lamentando l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento stabilito nella convezione matrimoniale, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della metà della pensione percepita dal 5-9-2018 o alla somma di euro 100.000,00 o di quella maggiore o minore accertata mediante c.t.u., a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
3. La convenuta si è opposta alla domanda, eccependo che con la convenzione in parola, con la quale era previsto un obbligo di mantenimento in favore del in realtà Pt_1 le parti avevano inteso dissimulare la donazione della sua quota di proprietà della casa coniugale in favore del coniuge al fine di trasferire l'immobile alla figlia mediante la Per_2 redazione di contestuale testamento pubblico da parte della , con il quale istituiva CP_1 erede universale costei.
Tale negozio era stato determinato dalla circostanza che il era gravato da debiti Pt_1 personali e dalla volontà di evitare che l'abitazione potesse subire azioni esecutive;
la prova della simulazione emergeva dal fatto che all'epoca della stipula non vi era alcuna necessità della pattuizione di un obbligo di mantenimento, stabilendo l'art. 143 c.c. che dal pag. 3 matrimonio deriva l'obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza e di collaborazione, oltre che dalla circostanza che l'atto era stato redatto con la forma solenne richiesta per la donazione.
Tale eccezione è infondata, mancando la prova che il negozio in discorso dissimuli la donazione prospettata.
Invero, ai sensi dell'art. 1417 c.c., è esclusa la prova della simulazione tra le parti con testimoni o presunzioni.
Secondo i principi consolidati formatisi in giurisprudenza, se la domanda di simulazione
è proposta da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possono fornire la prova scritta, non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi e/o per presunzioni;
per contro, se la domanda è proposta da una delle parti o dagli eredi, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale perché le parti hanno la possibilità e l'onere di munirsi delle controdichiarazioni, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo che la prova sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. civ., 10743/2008, 23974/2004, 6332/2003, 16021/2002, 2093/2000,
125/2000, 697/1997).
In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della prova della simulazione di un contratto di affitto agrario, volta a far valere l'illiceità della causa del negozio dissimulato, i verbali di prove testimoniali svolte in altri giudizi fra le stesse parti) – (Cass. civ., sentenza n. 18434 dell'8-
6-2022).
La convenuta non ha allegato, né prodotto, alcuna controscrittura che dimostri il proprio assunto ma ha allegato le descritte circostanze fondando su queste la prova della simulazione relativa della convenziona matrimoniale.
Per tali ragioni, l'eccezione non può essere accolta.
4. Avendo agito l'attore a titolo di responsabilità contrattuale, giova rammentare i principi giurisprudenziali formatisi al riguardo.
Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, ed autorevolmente avallato dalla Corte di Cassazione a pag. 4 Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010,
2387/2004, 8615/2006, 13674/2006).
Tanto evidenziato, risultando accertato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, risulta adempiuto l'onere probatorio incombente sul creditore in ordine alla fonte del suo diritto.
La convenuta ha eccepito di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, evidenziando che sino alla ordinanza del 16-7-2020, che autorizzava i coniugi a vivere separati, non si era sottratta agli obblighi che derivavano dal matrimonio.
Quando si era allontanata da casa, dapprima per prestare la propria collaborazione alla figlia in occasione della nascita della secondogenita, e poi per tutelare la propria Per_2 persona, aveva comunque provveduto a cucinare al marito il cibo occorrente per tutto il periodo di assenza, a lasciare allo stesso del denaro per l'acquisto dei medicinali e dei beni di prima necessità, a pagare tutte le utenze, a lasciargli la disponibilità dell'autovettura e a proporgli a proprie spese una collaboratrice domestica che tuttavia il aveva Pt_1 sistematicamente rifiutato.
pag. 5 Una volta proposto il ricorso per separazione, si era dovuta allontanare dalla casa coniugale per le minacce ricevute e per il comportamento persecutorio subito;
in seguito all'ordinanza del 16-7-2020, dopo aver tentato di rientrare in possesso dell'immobile di sua proprietà - stante da un lato l'indisponibilità di una soluzione abitativa alternativa da parte del (che nelle more si stava “liberando” dell'immobile ereditato dalla sorella, Pt_1 incamerando il relativo prezzo di vendita), e dall'altro lo stress emotivo che la vicinanza con il le avrebbe provocato - aveva lasciato al marito gratuitamente il possesso della Pt_1 casa coniugale, trasferendo il proprio domicilio dapprima presso la figlia, quindi in un immobile condotto in locazione a Benevento, e aveva pagato mensilmente al Pt_1
l'importo dell'assegno posto a suo carico dalla sentenza di separazione.
Le circostanze descritte, per quanto emerso dalle reciproche deduzioni, possono ritenersi parzialmente provate.
Invero, non vi è stata alcuna contestazione in ordine al fatto che l'attore abbia la disponibilità della ex casa coniugale di proprietà della e che la medesima abbia CP_1 corrisposto mensilmente all'attore l'assegno di mantenimento stabilito della sentenza di separazione (e quello maggiore in precedenza stabilito all'udienza presidenziale).
Diversamente, la convenuta non ha provato che prima del provvedimento presidenziale del 27-7-2020, nei periodi in cui si era assentata per recarsi dalla figlia, abbia provveduto a pagare le utenze domestiche, le spese condominiali, quelle ulteriori necessarie per le cure dentarie, farmaci e alimenti speciali di cui necessitava e per il noleggio di un'auto per farsi accompagnare per le prestazioni mediche descritte in citazione;
né la richiesta di ammissione della prova testimoniale sul se (capo 12) “ogni volta che si recava presso la casa coniugale di Striano, lasciava del denaro al sig. per consentirgli di far fronte alle Pt_1 spese ordinarie” poteva essere ammessa, attesa la genericità della circostanza articolata in violazione dei canoni di cui all'art. 244 c.p.c..
La prova del relativo adempimento non può trarsi dai provvedimenti con i quali si sono conclusi i procedimenti penali instaurati a seguito delle querele sporte dall'attore nei confronti della convenuta per il reato di cui all'art, 81 comma 2 e 570 c.p., da lui evidenziate nell'atto di citazione a supporto dei fatti lamentati.
Due procedimenti si sono conclusi con ordinanza di archiviazione (disposta per due di questi con ordinanze del g.i.p. di questo Tribunale, una nel procedimento n. 6260/2020
R.G.N.R. - 778/2020 R.G. G.I.P., all'esito della riserva assunta all'udienza del 14-10-2020,
pag. 6 e la secondo nel procedimento n. 811/2020 R.G.N.R. - 3394/2020 R.G. G.I.P. del 1°/3-9-
2021, depositati sub 6, in data 11-1-2024) mentre il terzo è stato con la sentenza penale n. 1860 del 14-11-2024, di questo Tribunale (depositata in data 2-1-2025), con la quale la convenuta è stata assolta dal reato a lei ascritto con la formula “il fatto non costituisce reato” e nella motivazione è stato sottolineato che il medico curante del nel corso Pt_1 del dibattimento, aveva chiarito che lo stesso non abbisognava di assistenza continua, né risultava incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita.
Da tali provvedimenti emerge che l'attore non abbisognava di assistenza continua né era incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita, che utilizzava la propria auto e si recava autonomamente presso lo studio medico ma dal contenuto di essi non emerge alcuna prova che la convenuta abbia provveduto all'assistenza materiale dovuta ovvero al pagamento di somme di denaro idonee a tal fine.
Per tali ragioni, tenuto conto della frattura del legame affettivo esistente tra le parti conclusosi con la separazione personale, del clima esistente tra i coniugi prima dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi ai sensi dell'art. 708 c.p.c. il 17-7-2020 e dopo questi - avendo peraltro la convenuta proposto nel 2023 ricorso con il quale ha chiesto la pronunzia della cessazione degli effetti civili del patrimonio -, deve ritenersi che la convenuta abbia adempiuto alle obbligazioni da essa dovute per il periodo successivo alla pronunzia dei provvedimenti presidenziali.
La disponibilità esclusiva della casa da parte dell'attore e il regolare pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione da parte della convenuta – non oggetto di censure o richieste di modifica da parte dell'attore – invero, dimostrano l'adempimento della convenuta, risultando esse adeguate, idonee e sufficienti a soddisfare gli interessi dell'attore, alla luce dei canoni di buona deve che devono connotare l'interpretazione e l'esecuzione del contratto (artt. 1365 e 1375 c.c.), tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate.
Una volta autorizzate le parti a vivere separatamente, invero, gli obblighi di cura e di assistenza stabiliti nella convenzione possono ritenersi soddisfatti in via indiretta mediante le prestazioni evidenziate che, tenuto conto anche del valore economico della disponibilità esclusiva dell'abitazione, appare pienamente congruo ed adeguato.
Per quanto riguarda, invece, il lamentato inadempimento della convenuta per i periodi compresi tra il 5-9-2018 e il 17-7-2020 ed elencati in citazione, per circa 300 giorni pag. 7 complessivi, deve ritenersi che la convenuta non abbia invece provato il proprio adempimento.
Sulla scorta di quanto illustrato, tenuto conto della somma riconosciuta in sede di separazione a titolo di mantenimento e della mancanza di prova di pregiudizi specifici oltre quelli economici in questione, deve essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale la complessiva somma di euro 3.000,00, liquidata equitativamente (art. 1226 c.c.), aggiornata ad oggi e comprensiva del lucro cessante, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento di ulteriori danni di natura non patrimoniale, va osservato che l'inadempimento non comporta sempre un danno risarcibile o comunque economicamente valutabile, occorrendo piuttosto che l'istante alleghi e descriva il danno asseritamente patito e che ne fornisca la prova, secondo la nota regola di cui all'art. 2967 c.c.; la prova del danno, che presuppone prima ancora la specifica allegazione, può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, ma occorre pur sempre che il danno realmente esista (cfr. Cass. civ. n. 4815 del 19-2-2019; Cass. civ. n.
11269 del 10-5-2018; Cass. civ. n. 7471 del 14-5-2012).
Nella specie, ciò che emerge dalla esposizione dei fatti di causa, è il pregiudizio economico e la mancanza di assistenza domestica che non assurge certo alla dignità di danno non patrimoniale risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione a diritti fondamentali, per cui alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.
c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00).
Ai sensi dell'art. 133 del t.u. del 2002 n. 115 si dispone che il pagamento delle spese di lite posto a carico dell'attore venga eseguito in favore dello Stato, risultando la parte in favore della quale sono dovute, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
In proposito va ricordato l'orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale, secondo il quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte pag. 8 ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ., ordinanza n. 22017 del 11-9-2018; Cass. civ., ordinanza n. 11590 del
3-5-2019).
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione, deduzione
[...] Controparte_1 disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla data Parte_1 odierna sino al saldo;
B) condanna al pagamento delle spese processuali, in favore di Controparte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese Parte_1 forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., disponendo che il pagamento di tale importo deve essere eseguito in favore dello Stato.
pag. 9 Torre Annunziata, 10 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 10