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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1390/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200001295662 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 SRLS, appellante:
la riforma totale della sentenza impugnata, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento e dei ruoli in esse incorporati, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio per evitare l'azione coattiva che l'agente di riscossione può intraprendere, nonché l'annullamento della condanna alle spese del giudizio di primo grado, la condanna alla rifusione delle spese che il ricorrente ha sostenuto per i due gradi del giudizio oltre alla distrazione delle competenze ed onorari più Iva e contributo per la cassa di previdenza come per legge;
Per Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio
Per Agenzia delle Entrate-RI:
rigettare l'appello confermando la legittimità della cartella;
con vittoria delle spese del presente grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1390/2022 la CTP di Catania, Sez. 10, rigettava il ricorso proposto nei confronti di RI Sicilia SpA dalla Ricorrente_1 SRLS avverso la cartella di pagamento n. 29320200001295662 ed il ruolo in essa contenuto relativo ad IVA 2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
Resistevano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dispone l'art. 14 d. l.vo n. 546/1992:
1) “ Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
2) “ Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel co. 1) è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
3) “ Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.
Deriva da quanto precede, avendo la ricorrente eccepito vizi propri dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, la legittimità dell'intervenuto spiegato da quest'ultima che ha documentato l'invio e la ricezione, da parte della destinataria, della comunicazione di irregolarità, così consentendo alla predetta di giustificare la propria posizione e di instaurare il contraddittorio.
Ugualmente infondati, per come già affermato dal giudice di prime cure devono essere ritenuti i vizi dedotti con riferimento alla notifica della cartella, effettuata a mezzo pec per come consentito dall'art. 26, co. 2, d.
p. r. n. 602/1973.
Essi vizi, ove sussistenti, sono stati in ogni caso sanati dalla proposizione del ricorso dovendo da questo desumersi la piena conoscenza dell'atto impugnato da parte del destinatario e che egli ha potuto ampiamente svolgere le proprie difese.
Ugualmente infondati risultano gli altri motivi di appello in quanto:
- ai sensi dell'art. 12, co. 4, d. p. r. n. 602/1973 “ il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
- in ogni caso il ruolo è atto interno dell'amministrazione per il quale l'omessa sottoscrizione non è in alcun modo sanzionata;
- la sentenza impugnata è adeguatamente motivata;
- ugualmente la contestata cartella che presenta il contenuto vincolato previsto per legge, essendo stata resa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 54 bis d. p. r. n. 633/1972;
- in merito sfornita di prova è rimasta l'affermazione della ricorrente “ di nulla dovere a titolo di i.v.a. poiché la dichiarazione non esprimeva alcun importo a debito per l'anno in contestazione ( 2018)” la Ricorrente_1 s. r. l. s. non ha infatti prodotto, come era suo onere ex art. 2697 c. c., detta dichiarazione;
l'onere di indicare il tasso d'interesse e il relativo calcolo riguarda unicamente le cartelle concernenti il pagamento dei soli interessi, essendo in ogni caso questi ultimi determinati dalla legge;
quanto alla eccepita tardiva costituzione ( e produzione documenti) da parte del Concessionario della riscossione v è da osservare infine che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, d. l.vo n. 546/1992 all'epoca vigente la parte avrebbe potuto produrre documenti anche in appello, pure se preesistenti, sicchè non avrebbe senso dichiarare l'inammissibilità della produzione effettuata in primo grado, dovendo, in ogni caso, quella documentazione essere valutata in sede di gravame.
L'appello proposto va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. s. avverso la sentenza n. 1390/2022 pronunziata il 4.10.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 10;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-
RI delle spese del presente grado che liquida, per ciascuna delle predette, in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5274/2022 depositato il 10/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1390/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200001295662 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1 SRLS, appellante:
la riforma totale della sentenza impugnata, disponendo l'annullamento della cartella di pagamento e dei ruoli in esse incorporati, con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio per evitare l'azione coattiva che l'agente di riscossione può intraprendere, nonché l'annullamento della condanna alle spese del giudizio di primo grado, la condanna alla rifusione delle spese che il ricorrente ha sostenuto per i due gradi del giudizio oltre alla distrazione delle competenze ed onorari più Iva e contributo per la cassa di previdenza come per legge;
Per Agenzia delle Entrate:
rigettare l'appello e condannare la ricorrente alle spese del giudizio
Per Agenzia delle Entrate-RI:
rigettare l'appello confermando la legittimità della cartella;
con vittoria delle spese del presente grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1390/2022 la CTP di Catania, Sez. 10, rigettava il ricorso proposto nei confronti di RI Sicilia SpA dalla Ricorrente_1 SRLS avverso la cartella di pagamento n. 29320200001295662 ed il ruolo in essa contenuto relativo ad IVA 2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
Resistevano Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dispone l'art. 14 d. l.vo n. 546/1992:
1) “ Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”.
2) “ Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel co. 1) è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza”.
3) “ Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.
Deriva da quanto precede, avendo la ricorrente eccepito vizi propri dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, la legittimità dell'intervenuto spiegato da quest'ultima che ha documentato l'invio e la ricezione, da parte della destinataria, della comunicazione di irregolarità, così consentendo alla predetta di giustificare la propria posizione e di instaurare il contraddittorio.
Ugualmente infondati, per come già affermato dal giudice di prime cure devono essere ritenuti i vizi dedotti con riferimento alla notifica della cartella, effettuata a mezzo pec per come consentito dall'art. 26, co. 2, d.
p. r. n. 602/1973.
Essi vizi, ove sussistenti, sono stati in ogni caso sanati dalla proposizione del ricorso dovendo da questo desumersi la piena conoscenza dell'atto impugnato da parte del destinatario e che egli ha potuto ampiamente svolgere le proprie difese.
Ugualmente infondati risultano gli altri motivi di appello in quanto:
- ai sensi dell'art. 12, co. 4, d. p. r. n. 602/1973 “ il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato;
- in ogni caso il ruolo è atto interno dell'amministrazione per il quale l'omessa sottoscrizione non è in alcun modo sanzionata;
- la sentenza impugnata è adeguatamente motivata;
- ugualmente la contestata cartella che presenta il contenuto vincolato previsto per legge, essendo stata resa, tra l'altro, ai sensi dell'art. 54 bis d. p. r. n. 633/1972;
- in merito sfornita di prova è rimasta l'affermazione della ricorrente “ di nulla dovere a titolo di i.v.a. poiché la dichiarazione non esprimeva alcun importo a debito per l'anno in contestazione ( 2018)” la Ricorrente_1 s. r. l. s. non ha infatti prodotto, come era suo onere ex art. 2697 c. c., detta dichiarazione;
l'onere di indicare il tasso d'interesse e il relativo calcolo riguarda unicamente le cartelle concernenti il pagamento dei soli interessi, essendo in ogni caso questi ultimi determinati dalla legge;
quanto alla eccepita tardiva costituzione ( e produzione documenti) da parte del Concessionario della riscossione v è da osservare infine che, ai sensi dell'art. 58, co. 2, d. l.vo n. 546/1992 all'epoca vigente la parte avrebbe potuto produrre documenti anche in appello, pure se preesistenti, sicchè non avrebbe senso dichiarare l'inammissibilità della produzione effettuata in primo grado, dovendo, in ogni caso, quella documentazione essere valutata in sede di gravame.
L'appello proposto va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dalla Ricorrente_1 s. r. l. s. avverso la sentenza n. 1390/2022 pronunziata il 4.10.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 10;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-
RI delle spese del presente grado che liquida, per ciascuna delle predette, in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 11.12.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato