CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/09/2024, n. 34489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34489 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA IO nato a [...] il [...] TT SE RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo dì annullare con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio;
di annullare con rinvio la sentenza limitatamente ai reati di cui al capo 1, lettere b) ed e) ascritti a SA e annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate a SA per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessorie;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2023, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 24.3.2022, ha dichiarato 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34489 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/06/2024 non doversi procedere nei confronti di IO SA per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato la condanna del SA quale amministratore unico della società GRUPPO BPM srl dal 30.3.2011 al 17.1.2013 e di US RD TT, quale amministratore unico della stessa società dall'11.11.2010 al 30.3.2011, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1) e 2), 223, primo e secondo comma, n. 1), 219, secondo comma n. 1, legge fall. (capo 1, lett. a, b, e, g). 2. Avverso tale sentenza, con ricorso a firma dell'avv. Michelle Vavassori, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando taluni motivi di censura comuni, ed altri concernenti il solo SA. Nella esposizione di tali motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si seguirà la numerazione contenuta nei ricorsi. 3. Cinque sono i motivi di ricorso prospettati in relazione al capo 1) dell'imputazione. 3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta l'illegale determinazione dei trattamento sanzionatorio, sia riguardo alla pena principale, sia riguardo a quella accessoria. In particolare, SA ha rilevato che, a seguito del proscioglimento per prescrizione dal reato di cui al capo 2), la Corte territoriale aveva così rideterminato la pena: pena base per il reato di cui al capo 1, lett. a), anni 3 di reclusione, diminuita ad anni 2 per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, legge fall., aumentata ad anni 3, mesi 6 per le condotte di bancarotta di cui al capo 1, lett. b), g), e). Quanto a TT, la Corte d'appello aveva così determinato il trattamento sanzionatorio: pena base per il reato di cui al capo 1), lett. a, anni tre di reclusione, diminuita ad anni due per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, legge fati., aumentata ad anni 2, mesi 8 per la condotta di bancarotta di cui al capo 1, lett. g). Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, dopo aver operato il bila ncia mento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., avrebbe illegittimamente applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., in relazione agli atri fatti di bancarotta contemplati nel capo 1). La pena in tal modo determinata sarebbe illegale dal momento che, come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, l'art. 219 legge fall. detta una disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 81 cod. pen., configurando una circostanza aggravante, bilanciabile con le circostanze attenuanti, senza determinare ulteriori aumenti. 2 Detta illegalità si rifletterebbe anche sulla determinazione delle pene accessorie, posto che la sentenza impugnata le ha quantificate in misura pari a quella principale, nonché sulla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione dei benefici di legge. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo 1, lett. a) dell'imputazione, con il quale si contesta ad entrambi gli imputali, in quanto amministratori formali pro-tempore, e in concorso con FI IN, amministratore di fatto (giudicato separatamente), di aver esposto passività inesistenti nelle scritture contabili relative agli anni 2010, 2011, 2012 della società GRUPPO BPM srl, e di aver distratto dalle casse sociali, negli stessi anni, somme per complessivi euro 1.116.710, mediante l'annotazione di fatture fittizie per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società prive di strutture operative e sostanzialmente riconducibili allo IN. Tale distrazione avveniva mediante pagamenti delle suddette fatture eseguiti tramite assegni bancari emessi all'ordine della società GRUPPO BPM, i cui importi risultavano poi incassati dagli amministratori della medesima. Entrambi i ricorrenti contestano la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, delle censure svolte con l'atto di appello avverso la qualificazione dell'elemento soggettivo del reato in termini di dolo eventuale operata dai giudici di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo, concernente il reato di cui al capo 1, lett. b), si deduce l'omessa valutazione e motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata dedotta l'insussistenza del requisito dell'aggravio del dissesto e dell'elemento soggettivo del reato, in relazione ai quali la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello. Inoltre, i giudici d'appello non si sarebbero pronunciati sulla dedotta impossibilità di configurare il concorso formale tra il reato di bancarotta impropria ex art. 223, I. fall da falso in bilancio e quello di bancarotta documentale, nel caso in cui quest'ultimo sia integrato dalla falsificazione. La Corte avrebbe ritenuto non rilevante la questione in quanto, avendo concesso le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., a suo dire il trattamento sanzionatorio sarebbe rimasto comunque inalterato. Tuttavia, secondo i ricorrenti, non solo la sentenza impugnata avrebbe di fatto contraddetto tale affermazione, applicando poi l'aumento per la continuazione rispetto agli ulteriori fatti dì bancarotta, ma in ogni caso l'accertamento della responsabilità penale avrebbe conseguenze pregiudizievoli in sede civile e in relazione all'eventuale risarcimento del danno. 3 3.4. Con il quarto motivo, si lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente il capo 1, lett. e) con il quale si deduceva che la condotta di distrazione della somma di 25 mila euro, prelevata dal conto cassa, motivando il prelievo come "giroconto finanziamento soci" senza alcuna giustificazione effettiva, avrebbe dovuto essere riassorbita nella condotta di cui alla lett. a), presentando i medesimi elementi costitutivi. Inoltre, si sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente, dal momento che la Corte si sarebbe limitata a ribadire la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello con cui sì deduceva la mancanza di prova che l'operazione fosse stata posta in essere in un momento in cui la società era in stato di insolvenza, la mancanza di prova della destinazione della somma asseritamente prelevata, nonché dell'elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare genericamente la documentazione in atti. 3.5. Con il quinto motivo, concernente il capo 1, lett. g) dell'imputazione, si lamenta l'illogicità della motivazione. Nell'ascrivere agli imputati la condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che SA era cessato dalla carica di amministratore oltre un anno prima del fallimento della società e TT tre anni prima e che successivamente erano subentrati altri amministratori di diritto. La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato la circostanza determinante che dalla documentazione in atti era emerso che il commercialista della società aveva comunicato al curatore del fallimento di essere il depositario delle scritture contabili e di impegnarsi a metterle a disposizione. Pertanto, in modo illogico la Corte d'appello avrebbe fatti discendere la responsabilità dei ricorrenti dal fatto che il curatore non aveva ottenuto la documentazione. 4. SA ha proposto tre motivi di censura concernenti il capo 2) dell'imputazione. 4.1. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione. Pur avendo la Corte territoriale dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, essa non aveva disposta la revoca della confisca per equivalente senza spiegarne le ragioni. Secondo il ricorrente, nella specie non sarebbe applicabile l'art. 578-bis cod. proc. pen. il quale dispone che quando è stata ordinata la confisca prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen,, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale disposizione, avendo anche natura sostanziale, non sarebbe applicabile retroattivamente alle ipotesi di 4 confisca per equivalente per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, atteso il carattere sostanzialmente sanzionatorio di tale misura. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, omettendo di valutare il motivo di appello con cui si censurava l'apodittica affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto forma di dolo eventuale. In particolare, la difesa evidenziava come le fatture per operazioni inesistenti riportate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il SA era stato amministratore erano state emesse per forniture antecedenti al suo mandato. 4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 20 cod. pen. in relazione all'art. 57 cod. pen., atteso che, nonostante la declaratoria di estinzione del reato, la Corte d'appello non avrebbe revocato le pene accessorie. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio;
di annullare con rinvio la sentenza limitatamente ai reati di cui al capo 1, lett. b) ed e) ascritti a SA e annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate a SA per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessorie;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. 6. La parte civile, Fallimento Gruppo BPM SRL, ha depositato una memoria a firma dell'avv. Fausto Moscatelli, con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi, la conferma dei capi civili e penali della sentenza impugnata, nonché la condanna degli imputati, in solido tra loro, alla refusione alla parte civile delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. 7. Successivamente, gli imputati hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito nelle proprie censure. 8. Anche la parte civile ha depositato una memoria contente conclusioni scritte, insistendo nelle proprie richieste. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 5 2. Nel presente paragrafo verranno esaminati i motivi di ricorso relativi al capo 1) dell'imputazione. 2.1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, concernente il trattamento sanzionatorio, è fondato. La Corte d'appello, affermata la responsabilità dì SA e TT per più fatti di bancarotta, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; ha inoltre prosciolto SA dal reato di cui al capo 2) per intervenuta prescrizione. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio ha poi operato l'aumento per la continuazione in relazione ai diversi fatti di bancarotta. Le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fati., se sul piano formale costituisce una circostanza aggravante, con riguardo alla connotazione strutturale, essa disciplina un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti dell'individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico. Nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'ad 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, la cd. "continuazione Fallimentare", derogatoria di quella ordinaria prevista dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01; nello stesso senso, v. Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito, riconoscendo dapprima l'aggravante di cui all'ad. 219 legge fall., operandone il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, e poi disponendo l'aumento della pena per la continuazione in relazione ai diversi fatti di bancarotta, non si sono attenuti a tali principi. Invero, una volta riconosciutasi l'ipotesi di cui al richiamato art. 219, sul piano del trattamento sanzionatorio non può operarsi alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen. A tanto consegue l'illegalità della pena principale determinata dalla sentenza impugnata per entrambi gli imputati, nonché quella della pena accessoria agli stessi irrogata, la quale è stata quantificata in pari misura. 2.2. Il secondo motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Esso, oltre che generico in quanto formulato in termini privi di specificità, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla 6 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva contestato al capo 1, lett. a) dell'imputazione. Va premesso che i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo la quale la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui alla prima parte dell'art. 216, n. 1), legge fai!. non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 253932 - 01; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407 - 01). Con riguardo poi alla posizione dell'amministratore di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli, Rv. 242022 - 01). Si è anche ritenuto che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Tanto premesso, si rileva come la Corte territoriale, dopo aver dato atto che dall'istruttoria di primo grado era emersa pacificamente la falsità delle fatture contestate in quanto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, e dopo aver individuato l'elemento materiale della bancarotta per distrazione nel pagamento simulato di tali fatture, ha evidenziato le anomale modalità di pagamento delle stesse, effettuate non già ai fornitori, bensì mediante l'emissione di assegni all'ordine della stessa società fallita, i quali venivano poi monetizzati da SA per l'importo di euro 725.000 e da TT per l'importo di euro 38.000. I giudici d'appello hanno sottolineato come tali condotte attestino la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dal momento che, sia che SA fosse a conoscenza dell'intera operazione, e dunque della natura passiva delle fatture che tuttavia non venivano pagate direttamente ai fornitori, 7 sia che - come dal medesimo sostenuto - il ricorrente non fosse stato consapevole dell'esistenza delle fatture, la monetizzazione degli assegni dal medesimo operata integrava comunque una distrazione di somme della società di cui egli doveva essere consapevole, in considerazione del suo ruolo di amministratore di diritto, nonché delle sue competenze specifiche (essendo un ex direttore di banca). Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale con riguardo alla posizione di TT, evidenziando sia la oggettiva natura distrattiva dell'attività di monetizzazione degli assegni intestati alla società, sia la circostanza che anche costui possedeva una competenza idonea a comprendere il significato delle operazioni compiute. 2.3. Il terzo motivo del ricorso, proposto dal solo SA, è fondato. Con l'atto di appello il ricorrente aveva formulato uno specifico motivo di censura con il quale lamentava l'illegittimità del concorrente addebito del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio contestato al capo 1, lett. b) dell'imputazione, e del reato di bancarotta documentale per falsificazione di cui al capo 1, lett. g), contestando la configurabilità del concorso tra tali reati. La Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale censura, sul rilievo che, avendo concesso le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, detta censura sarebbe irrilevante, rimanendo il trattamento sanzionatorio inalterato. Trattasi di rilievo del tutto destituito di fondamento non solo perché - come correttamente rilevato dal ricorrente - la sentenza impugnata ha poi in concreto operato l'aumento della pena per la continuazione in relazione agli ulteriori fatti di bancarotta, tenendo dunque conto anche del reato di bancarotta documentale contestato al capo 1, lett. g), ma altresì in quanto sussiste comunque l'interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia sul punto, posto che, anche laddove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 219, legge fall., i singoli fatti di bancarotta mantengono la propria autonomia ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, nonché delle eventuali conseguenze in tema di risarcimento del danno. 2.4. Il quarto motivo, proposto dal solo SA, è fondato. A fronte del puntuale motivo di appello con cui si contestava che fosse stata provata la distrazione della somma di 25.000 euro da parte del ricorrente, evidenziandosi che tale valutazione era fondata unicamente sul documento di fondo cassa in cui era annotato un movimento di dare con causale "giroconto finanziamento soci", il quale tuttavia non aveva trovato riscontro nella documentazione bancaria, la Corte d'appello si è limitata a richiamare la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto che la documentazione in atti comprovasse 8 il compimento di tale operazione, senza confrontarsi in alcun modo con le censure mosse dal SA. Inoltre, ha totalmente omesso di esaminare, in quanto ritenuto «superfluo», la censura con cui si affermava la riconducibilità della distrazione della somma dì 25.000 euro alle condotte distrattive contestate al capo 1, lett. a), sulla considerazione che la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dei plurimi fatti di bancarotta avrebbe lasciato inalterato il trattamento sanzionatorio. Ravvisandosi il denunciato vizio di omesso esame di un motivo di impugnazione, valgono al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.3., le quali devono essere qui integralmente richiamate. 2.5. Il quinto motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 legge fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture. Una volta che la Pubblica accusa abbia assolto - come nella specie - al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui l'imputato ha svolto le funzioni di amministratore, incombe su costui l'onere di provare che il mancato rinvenimento di dette scritture sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile. In particolare, con riguardo all'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, grava su costui dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, De Papa, Rv. 271839 - 01). Nella specie, la censura prospettata dai ricorrenti risulta formulata in termini del tutto generici, in quanto non tiene in alcun conto la circostanza che essi, avendo assunto il ruolo di amministratori di diritto della società fallita, sia pure per periodi di tempo non lunghi, non hanno assolto all'onere su di essi gravante di dimostrare di aver consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore ad essi subentrato. 3. Di seguito si esaminano i motivi di ricorso concernenti il capo 2) dell'imputazione prospettati da IO SA. 3.1. Il primo motivo è fondato. 9 Si osserva, preliminarmente, che in primo grado l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla dichiarazione dei redditi presentata il 23.2.2012, ed è stata disposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. la «confisca diretta o equivalente del denaro e dei beni» nella sua disponibilità. La Corte d'appello ha dichiarato il suddetto reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale di 10 anni, senza pronunciarsi in ordine alla confisca disposta in primo grado. Il ricorrente, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., ha denunciato l'omessa revoca dì detta confisca. La suddetta disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, stabilisce che quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, intervenendo a dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'ambito di operatività temprale della citata disposizione, hanno stabilito che essa ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Successivamente, Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01 ha affermato che in tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha, altresì, precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, laddove vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazione di prescrizione del delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. pen., ha implicitamente confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado, senza 10 confrontarsi con i principi sopra richiamati, ed in particolare senza averne accertato la effettiva natura "per equivalente". 3.2. Il secondo motivo è sotto più profili inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che ricorre nella specie un'ipotesi di cd. "doppia conforme". In tal caso, la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Va altresì riconosciuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. Nella specie, appuntandosi il motivo di appello svolto da SA, su aspetti già puntualmente affrontati dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi sussistente ed adeguata la motivazione svolta dalla sentenza impugnata mediante il richiamo e la condivisione della sentenza di prime cure. Occorre altresì rilevare che la censura in esame, oltre ad essere generica, in quanto sostanzialmente reiterativa delle censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente in fatto, con le quali si sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione 11 proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle fatture riportate nella dichiarazione dei redditi in relazione all'anno in cui SA era amministratore di diritto della società fallita. 3.3. Il terzo motivo è fondato. Benché la Corte territoriale abbia dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo 2) dell'imputazione, e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a SA per i restanti reati, essa ha omesso di disporre la revoca delle pene accessorie irrogate ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv. 268239 - 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280 - 01). Conseguentemente, in considerazione del proscioglimento di SA dal reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione delle pene accessorie, che elimina. 4. La parte civile si è costituita anche nel giudizio di cassazione ed ha chiesto la condanna alle spese di questo grado. In ragione dell'esito del giudizio, che è di parziale annullamento con rinvio, essa non può ottenerle, dovendo essere rimessa la relativa decisione al giudice del rinvio (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 04, la quale ha affermato che non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittirnità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza. Conf. Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014, PC in proc. Greco, Rv. 262561).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO AN, quanto alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, che elimina. 12 Annulla la medesima sentenza nei confronti di IO AN e di US RD HE quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello dì Milano. Annulla la predetta sentenza nei confronti di IO AN in relazione ai fatti di cui al capo 1, lett. B), G) ed E), nonché in relazione alla confisca di cui all'art. 12- bis d.lgs. 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, il quale ha concluso chiedendo dì annullare con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio;
di annullare con rinvio la sentenza limitatamente ai reati di cui al capo 1, lettere b) ed e) ascritti a SA e annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate a SA per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessorie;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26 ottobre 2023, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 24.3.2022, ha dichiarato 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 34489 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 05/06/2024 non doversi procedere nei confronti di IO SA per il reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2) perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato la condanna del SA quale amministratore unico della società GRUPPO BPM srl dal 30.3.2011 al 17.1.2013 e di US RD TT, quale amministratore unico della stessa società dall'11.11.2010 al 30.3.2011, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, nn. 1) e 2), 223, primo e secondo comma, n. 1), 219, secondo comma n. 1, legge fall. (capo 1, lett. a, b, e, g). 2. Avverso tale sentenza, con ricorso a firma dell'avv. Michelle Vavassori, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando taluni motivi di censura comuni, ed altri concernenti il solo SA. Nella esposizione di tali motivi, enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si seguirà la numerazione contenuta nei ricorsi. 3. Cinque sono i motivi di ricorso prospettati in relazione al capo 1) dell'imputazione. 3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta l'illegale determinazione dei trattamento sanzionatorio, sia riguardo alla pena principale, sia riguardo a quella accessoria. In particolare, SA ha rilevato che, a seguito del proscioglimento per prescrizione dal reato di cui al capo 2), la Corte territoriale aveva così rideterminato la pena: pena base per il reato di cui al capo 1, lett. a), anni 3 di reclusione, diminuita ad anni 2 per le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, legge fall., aumentata ad anni 3, mesi 6 per le condotte di bancarotta di cui al capo 1, lett. b), g), e). Quanto a TT, la Corte d'appello aveva così determinato il trattamento sanzionatorio: pena base per il reato di cui al capo 1), lett. a, anni tre di reclusione, diminuita ad anni due per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, legge fati., aumentata ad anni 2, mesi 8 per la condotta di bancarotta di cui al capo 1, lett. g). Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata, dopo aver operato il bila ncia mento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., avrebbe illegittimamente applicato l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen., in relazione agli atri fatti di bancarotta contemplati nel capo 1). La pena in tal modo determinata sarebbe illegale dal momento che, come affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, l'art. 219 legge fall. detta una disciplina derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 81 cod. pen., configurando una circostanza aggravante, bilanciabile con le circostanze attenuanti, senza determinare ulteriori aumenti. 2 Detta illegalità si rifletterebbe anche sulla determinazione delle pene accessorie, posto che la sentenza impugnata le ha quantificate in misura pari a quella principale, nonché sulla omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione dei benefici di legge. 3.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo in relazione alla condotta distrattiva di cui al capo 1, lett. a) dell'imputazione, con il quale si contesta ad entrambi gli imputali, in quanto amministratori formali pro-tempore, e in concorso con FI IN, amministratore di fatto (giudicato separatamente), di aver esposto passività inesistenti nelle scritture contabili relative agli anni 2010, 2011, 2012 della società GRUPPO BPM srl, e di aver distratto dalle casse sociali, negli stessi anni, somme per complessivi euro 1.116.710, mediante l'annotazione di fatture fittizie per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da società prive di strutture operative e sostanzialmente riconducibili allo IN. Tale distrazione avveniva mediante pagamenti delle suddette fatture eseguiti tramite assegni bancari emessi all'ordine della società GRUPPO BPM, i cui importi risultavano poi incassati dagli amministratori della medesima. Entrambi i ricorrenti contestano la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, delle censure svolte con l'atto di appello avverso la qualificazione dell'elemento soggettivo del reato in termini di dolo eventuale operata dai giudici di primo grado. 3.3. Con il terzo motivo, concernente il reato di cui al capo 1, lett. b), si deduce l'omessa valutazione e motivazione in ordine al motivo di appello con cui era stata dedotta l'insussistenza del requisito dell'aggravio del dissesto e dell'elemento soggettivo del reato, in relazione ai quali la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di appello. Inoltre, i giudici d'appello non si sarebbero pronunciati sulla dedotta impossibilità di configurare il concorso formale tra il reato di bancarotta impropria ex art. 223, I. fall da falso in bilancio e quello di bancarotta documentale, nel caso in cui quest'ultimo sia integrato dalla falsificazione. La Corte avrebbe ritenuto non rilevante la questione in quanto, avendo concesso le attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., a suo dire il trattamento sanzionatorio sarebbe rimasto comunque inalterato. Tuttavia, secondo i ricorrenti, non solo la sentenza impugnata avrebbe di fatto contraddetto tale affermazione, applicando poi l'aumento per la continuazione rispetto agli ulteriori fatti dì bancarotta, ma in ogni caso l'accertamento della responsabilità penale avrebbe conseguenze pregiudizievoli in sede civile e in relazione all'eventuale risarcimento del danno. 3 3.4. Con il quarto motivo, si lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente il capo 1, lett. e) con il quale si deduceva che la condotta di distrazione della somma di 25 mila euro, prelevata dal conto cassa, motivando il prelievo come "giroconto finanziamento soci" senza alcuna giustificazione effettiva, avrebbe dovuto essere riassorbita nella condotta di cui alla lett. a), presentando i medesimi elementi costitutivi. Inoltre, si sostiene che la motivazione sarebbe meramente apparente, dal momento che la Corte si sarebbe limitata a ribadire la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello con cui sì deduceva la mancanza di prova che l'operazione fosse stata posta in essere in un momento in cui la società era in stato di insolvenza, la mancanza di prova della destinazione della somma asseritamente prelevata, nonché dell'elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare genericamente la documentazione in atti. 3.5. Con il quinto motivo, concernente il capo 1, lett. g) dell'imputazione, si lamenta l'illogicità della motivazione. Nell'ascrivere agli imputati la condotta di occultamento e distruzione delle scritture contabili, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che SA era cessato dalla carica di amministratore oltre un anno prima del fallimento della società e TT tre anni prima e che successivamente erano subentrati altri amministratori di diritto. La Corte territoriale avrebbe altresì trascurato la circostanza determinante che dalla documentazione in atti era emerso che il commercialista della società aveva comunicato al curatore del fallimento di essere il depositario delle scritture contabili e di impegnarsi a metterle a disposizione. Pertanto, in modo illogico la Corte d'appello avrebbe fatti discendere la responsabilità dei ricorrenti dal fatto che il curatore non aveva ottenuto la documentazione. 4. SA ha proposto tre motivi di censura concernenti il capo 2) dell'imputazione. 4.1. Con il primo motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione. Pur avendo la Corte territoriale dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, essa non aveva disposta la revoca della confisca per equivalente senza spiegarne le ragioni. Secondo il ricorrente, nella specie non sarebbe applicabile l'art. 578-bis cod. proc. pen. il quale dispone che quando è stata ordinata la confisca prevista dal primo comma dell'art. 240-bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen,, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Tale disposizione, avendo anche natura sostanziale, non sarebbe applicabile retroattivamente alle ipotesi di 4 confisca per equivalente per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, atteso il carattere sostanzialmente sanzionatorio di tale misura. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, omettendo di valutare il motivo di appello con cui si censurava l'apodittica affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, sotto forma di dolo eventuale. In particolare, la difesa evidenziava come le fatture per operazioni inesistenti riportate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il SA era stato amministratore erano state emesse per forniture antecedenti al suo mandato. 4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 20 cod. pen. in relazione all'art. 57 cod. pen., atteso che, nonostante la declaratoria di estinzione del reato, la Corte d'appello non avrebbe revocato le pene accessorie. 5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata per entrambi gli imputati limitatamente al trattamento sanzionatorio;
di annullare con rinvio la sentenza limitatamente ai reati di cui al capo 1, lett. b) ed e) ascritti a SA e annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie applicate a SA per il reato estinto per prescrizione e revocare le medesime pene accessorie;
dichiarare inammissibile nel resto il ricorso. 6. La parte civile, Fallimento Gruppo BPM SRL, ha depositato una memoria a firma dell'avv. Fausto Moscatelli, con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi, la conferma dei capi civili e penali della sentenza impugnata, nonché la condanna degli imputati, in solido tra loro, alla refusione alla parte civile delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio. 7. Successivamente, gli imputati hanno depositato una memoria con la quale hanno insistito nelle proprie censure. 8. Anche la parte civile ha depositato una memoria contente conclusioni scritte, insistendo nelle proprie richieste. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 5 2. Nel presente paragrafo verranno esaminati i motivi di ricorso relativi al capo 1) dell'imputazione. 2.1. Il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, concernente il trattamento sanzionatorio, è fondato. La Corte d'appello, affermata la responsabilità dì SA e TT per più fatti di bancarotta, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche, ritenendole prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; ha inoltre prosciolto SA dal reato di cui al capo 2) per intervenuta prescrizione. Nel rideterminare il trattamento sanzionatorio ha poi operato l'aumento per la continuazione in relazione ai diversi fatti di bancarotta. Le Sezioni unite di questa Corte di legittimità hanno affermato che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fati., se sul piano formale costituisce una circostanza aggravante, con riguardo alla connotazione strutturale, essa disciplina un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti dell'individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico. Nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'ad 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che, pertanto, detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, la cd. "continuazione Fallimentare", derogatoria di quella ordinaria prevista dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U., n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01; nello stesso senso, v. Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01). Nel caso in esame, i giudici di merito, riconoscendo dapprima l'aggravante di cui all'ad. 219 legge fall., operandone il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, e poi disponendo l'aumento della pena per la continuazione in relazione ai diversi fatti di bancarotta, non si sono attenuti a tali principi. Invero, una volta riconosciutasi l'ipotesi di cui al richiamato art. 219, sul piano del trattamento sanzionatorio non può operarsi alcun riferimento alla disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen. A tanto consegue l'illegalità della pena principale determinata dalla sentenza impugnata per entrambi gli imputati, nonché quella della pena accessoria agli stessi irrogata, la quale è stata quantificata in pari misura. 2.2. Il secondo motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Esso, oltre che generico in quanto formulato in termini privi di specificità, non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla 6 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva contestato al capo 1, lett. a) dell'imputazione. Va premesso che i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo la quale la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui alla prima parte dell'art. 216, n. 1), legge fai!. non richiede il dolo specifico, e si perfeziona con il dolo generico, ossia la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, dep. 2013, Rv. 253932 - 01; conf.: Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407 - 01). Con riguardo poi alla posizione dell'amministratore di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 38712 del 19/06/2008, Prandelli, Rv. 242022 - 01). Si è anche ritenuto che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Tanto premesso, si rileva come la Corte territoriale, dopo aver dato atto che dall'istruttoria di primo grado era emersa pacificamente la falsità delle fatture contestate in quanto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, e dopo aver individuato l'elemento materiale della bancarotta per distrazione nel pagamento simulato di tali fatture, ha evidenziato le anomale modalità di pagamento delle stesse, effettuate non già ai fornitori, bensì mediante l'emissione di assegni all'ordine della stessa società fallita, i quali venivano poi monetizzati da SA per l'importo di euro 725.000 e da TT per l'importo di euro 38.000. I giudici d'appello hanno sottolineato come tali condotte attestino la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dal momento che, sia che SA fosse a conoscenza dell'intera operazione, e dunque della natura passiva delle fatture che tuttavia non venivano pagate direttamente ai fornitori, 7 sia che - come dal medesimo sostenuto - il ricorrente non fosse stato consapevole dell'esistenza delle fatture, la monetizzazione degli assegni dal medesimo operata integrava comunque una distrazione di somme della società di cui egli doveva essere consapevole, in considerazione del suo ruolo di amministratore di diritto, nonché delle sue competenze specifiche (essendo un ex direttore di banca). Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Corte territoriale con riguardo alla posizione di TT, evidenziando sia la oggettiva natura distrattiva dell'attività di monetizzazione degli assegni intestati alla società, sia la circostanza che anche costui possedeva una competenza idonea a comprendere il significato delle operazioni compiute. 2.3. Il terzo motivo del ricorso, proposto dal solo SA, è fondato. Con l'atto di appello il ricorrente aveva formulato uno specifico motivo di censura con il quale lamentava l'illegittimità del concorrente addebito del reato di bancarotta impropria da falso in bilancio contestato al capo 1, lett. b) dell'imputazione, e del reato di bancarotta documentale per falsificazione di cui al capo 1, lett. g), contestando la configurabilità del concorso tra tali reati. La Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi su tale censura, sul rilievo che, avendo concesso le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante dei plurimi fatti di bancarotta, detta censura sarebbe irrilevante, rimanendo il trattamento sanzionatorio inalterato. Trattasi di rilievo del tutto destituito di fondamento non solo perché - come correttamente rilevato dal ricorrente - la sentenza impugnata ha poi in concreto operato l'aumento della pena per la continuazione in relazione agli ulteriori fatti di bancarotta, tenendo dunque conto anche del reato di bancarotta documentale contestato al capo 1, lett. g), ma altresì in quanto sussiste comunque l'interesse dell'imputato ad ottenere una pronuncia sul punto, posto che, anche laddove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 219, legge fall., i singoli fatti di bancarotta mantengono la propria autonomia ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, nonché delle eventuali conseguenze in tema di risarcimento del danno. 2.4. Il quarto motivo, proposto dal solo SA, è fondato. A fronte del puntuale motivo di appello con cui si contestava che fosse stata provata la distrazione della somma di 25.000 euro da parte del ricorrente, evidenziandosi che tale valutazione era fondata unicamente sul documento di fondo cassa in cui era annotato un movimento di dare con causale "giroconto finanziamento soci", il quale tuttavia non aveva trovato riscontro nella documentazione bancaria, la Corte d'appello si è limitata a richiamare la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto che la documentazione in atti comprovasse 8 il compimento di tale operazione, senza confrontarsi in alcun modo con le censure mosse dal SA. Inoltre, ha totalmente omesso di esaminare, in quanto ritenuto «superfluo», la censura con cui si affermava la riconducibilità della distrazione della somma dì 25.000 euro alle condotte distrattive contestate al capo 1, lett. a), sulla considerazione che la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dei plurimi fatti di bancarotta avrebbe lasciato inalterato il trattamento sanzionatorio. Ravvisandosi il denunciato vizio di omesso esame di un motivo di impugnazione, valgono al riguardo le considerazioni svolte al precedente paragrafo 2.3., le quali devono essere qui integralmente richiamate. 2.5. Il quinto motivo, proposto da entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 legge fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture. Una volta che la Pubblica accusa abbia assolto - come nella specie - al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui l'imputato ha svolto le funzioni di amministratore, incombe su costui l'onere di provare che il mancato rinvenimento di dette scritture sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile. In particolare, con riguardo all'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, grava su costui dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, De Papa, Rv. 271839 - 01). Nella specie, la censura prospettata dai ricorrenti risulta formulata in termini del tutto generici, in quanto non tiene in alcun conto la circostanza che essi, avendo assunto il ruolo di amministratori di diritto della società fallita, sia pure per periodi di tempo non lunghi, non hanno assolto all'onere su di essi gravante di dimostrare di aver consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore ad essi subentrato. 3. Di seguito si esaminano i motivi di ricorso concernenti il capo 2) dell'imputazione prospettati da IO SA. 3.1. Il primo motivo è fondato. 9 Si osserva, preliminarmente, che in primo grado l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alla dichiarazione dei redditi presentata il 23.2.2012, ed è stata disposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. la «confisca diretta o equivalente del denaro e dei beni» nella sua disponibilità. La Corte d'appello ha dichiarato il suddetto reato estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine prescrizionale di 10 anni, senza pronunciarsi in ordine alla confisca disposta in primo grado. Il ricorrente, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., ha denunciato l'omessa revoca dì detta confisca. La suddetta disposizione, introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, stabilisce che quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'art. 240-bis, comma 1, cod. pen. e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte, intervenendo a dirimere un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'ambito di operatività temprale della citata disposizione, hanno stabilito che essa ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Successivamente, Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01 ha affermato che in tema di confisca "per equivalente", trova applicazione, per la natura di diritto sostanziale dell'istituto, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli al reo, sicché risulta preclusa l'applicabilità della previsione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., relativa alla confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha, altresì, precisato che la natura "per equivalente" della confisca deve essere accertata rigorosamente, posto che la confisca "diretta" è qualificabile come misura di sicurezza e può, pertanto, essere applicata anche in caso di prescrizione del reato, laddove vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria. Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazione di prescrizione del delitto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. pen., ha implicitamente confermato la confisca per equivalente disposta dal giudice di primo grado, senza 10 confrontarsi con i principi sopra richiamati, ed in particolare senza averne accertato la effettiva natura "per equivalente". 3.2. Il secondo motivo è sotto più profili inammissibile. Deve preliminarmente rilevarsi che ricorre nella specie un'ipotesi di cd. "doppia conforme". In tal caso, la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Va altresì riconosciuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. Nella specie, appuntandosi il motivo di appello svolto da SA, su aspetti già puntualmente affrontati dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi sussistente ed adeguata la motivazione svolta dalla sentenza impugnata mediante il richiamo e la condivisione della sentenza di prime cure. Occorre altresì rilevare che la censura in esame, oltre ad essere generica, in quanto sostanzialmente reiterativa delle censure proposte con l'atto di appello, senza un concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, propone doglianze eminentemente in fatto, con le quali si sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione 11 proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle fatture riportate nella dichiarazione dei redditi in relazione all'anno in cui SA era amministratore di diritto della società fallita. 3.3. Il terzo motivo è fondato. Benché la Corte territoriale abbia dichiarato l'estinzione del reato di cui al capo 2) dell'imputazione, e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a SA per i restanti reati, essa ha omesso di disporre la revoca delle pene accessorie irrogate ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetti penali della stessa ai sensi dell'art. 20 cod. pen., con la conseguenza che non possono essere mantenute in caso di proscioglimento dell'imputato, anche se pronunciato a seguito di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 38345 del 26/05/2016, Seye, Rv. 268239 - 01; Sez. 6, n. 18256 del 25/02/2015, Zelli, Rv. 263280 - 01). Conseguentemente, in considerazione del proscioglimento di SA dal reato di cui all'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione delle pene accessorie, che elimina. 4. La parte civile si è costituita anche nel giudizio di cassazione ed ha chiesto la condanna alle spese di questo grado. In ragione dell'esito del giudizio, che è di parziale annullamento con rinvio, essa non può ottenerle, dovendo essere rimessa la relativa decisione al giudice del rinvio (cfr. Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 04, la quale ha affermato che non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittirnità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza. Conf. Sez. 5, Sentenza n. 25469 del 23/04/2014, PC in proc. Greco, Rv. 262561).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO AN, quanto alle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, che elimina. 12 Annulla la medesima sentenza nei confronti di IO AN e di US RD HE quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello dì Milano. Annulla la predetta sentenza nei confronti di IO AN in relazione ai fatti di cui al capo 1, lett. B), G) ed E), nonché in relazione alla confisca di cui all'art. 12- bis d.lgs. 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.