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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1982/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
con sede in Corigliano - Rossano (CS), Partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall' avv. ADRIANO D' AMICO – ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco, C.F.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' avv. FRANCESCO CORNICELLO – CONVENUTO
IL TRIBUNALE
RILEVATO
Che la a agito nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per chiedere la risoluzione, per inadempimento del del rapporto CP_1 obbligatorio nato dall' aggiudicazione in favore della società attrice di un immobile posto in vendita dal con avviso d' asta pubblica del 27.5.2022 CP_1
(aggiudicazione provvisoria del lotto 1 dell' avviso d' asta, avvenuta con provvedimento del 7.7.2022); che la società attrice ha chiesto altresì la restituzione del prezzo di vendita versato al (€ 77.000,00) nonché delle spese di frazionamento anticipate (€ CP_1
4.000,00); che la società attrice ha addotto che, nonostante i solleciti per iscritto rivolti al
Comune, non è stato possibile addivenire alla stipula dell' atto di trasferimento in quanto l' immobile presenta alcune irregolarità urbanistiche;
che il ha resistito alla domanda eccependo pregiudizialmente il difetto di CP_1 giurisdizione dell' AGO;
CONSIDERATO
1 Che effettivamente sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che, infatti secondo la giurisprudenza del Giudice di legittimità, prima che, a seguito del procedimento di evidenza pubblica, si perfezioni il contratto tra l' ente pubblico e il privato, le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo (confronta Cass. S.U. 19805/2008; Cass. S.U 2906/2010); che quindi deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice adito;
che il probabile concorso del nell' originare la controversia è ragione di CP_1 compensazione delle spese di lite;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Parte_1
[... nei confronti del , così provvede: Controparte_1
- Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo;
- Fissa in tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Giudice amministrativo;
- Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 01/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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