Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 552
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che l'onere di allegare il mandato a impugnare e l'elezione di domicilio si considera assolto anche mediante il richiamo ad atti precedentemente inseriti nel fascicolo processuale. Inoltre, la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti che la cancelleria è tenuta a trasmettere automaticamente al giudice dell'impugnazione. Il controllo del fascicolo ha confermato la presenza di tali allegati all'atto di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 552
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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