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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA IA, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12461/2021 r.g. proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco, Parte_4
domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto di citazione
-opponenti-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Vito
Letizia, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI BARI
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 29/9/2021, con il quale la creditrice opposta Controparte_1
aveva intimato a , , Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...]
il pagamento della complessiva somma Parte_3 Parte_4
di € 1.466.900,33, in qualità di fideiussori della mutuataria S.A.A.I.
s.r.l., in virtù di contratto sottoscritto il 10/10/2006.
A fondamento dell'opposizione gli intimati hanno dedotto:
- la nullità della fideiussione in ragione della contrarietà delle previsioni di cui al punto 11 del contratto del 10/10/2006 all'art. 2
l. n. 287/90;
- l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza dell'istituto di credito opposto ex art. 1957 c.c.
Hanno, pertanto, concluso, previa declaratoria della nullità
totale o parziale della fideiussione, per la nullità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il
6/10/2021).
I.2.- La creditrice opposta Controparte_1
, costituitasi in giudizio, ha rilevato la validità del precetto
[...]
opposto e della fideiussione specifica sottesa al medesimo, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'avversa opposizione, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 21/2/2022).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 25/1/2023), la causa, istruita con produzioni documentali, a seguito della discussione orale, all'udienza del
5/11/2025, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI BARI
sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
II.1.- In ordine alla eccepita nullità della fideiussione specifica sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2 lett.
a) della l. n. 287/1990, siccome conformata sul modello ABI del 2003
ritenuto in contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale, da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, deve rilevarsi che gli opponenti hanno espressamente qualificato la garanzia prestata con il contratto di mutuo del 10/10/2006 in termini di fideiussione specifica con importo massimo garantito, fattispecie, pertanto, distinta dalla fideiussione
omnibus, destinata a garantire il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale.
In particolare, dall'esame del punto 11 del contratto di mutuo sotteso al precetto opposto risulta che gli opponenti si obbligarono,
in qualità di fideiussori della S.A.A.I. s.r.l., all'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto di mutuo ”fino alla concorrenza
dell'importo massimo (comprensivo del capitale, degli interessi e di
ogni accessorio) di euro quattromilioniduecentoquarantottomila
(€4.248.000,00)”.
Trattandosi, pertanto, di fideiussione specifica, non possono che ritenersi inapplicabili, nella specie, i principi elaborati con riferimento alla nullità delle fideiussioni omnibus per effetto della violazione della normativa antitrust (cfr. Cass. n. 19401/2024; n.
1170/2025). pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI BARI
Si aggiunga, in ogni caso, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale accertamento dell'esistenza nel contratto di fideiussione di clausole contrarie alla normativa antitrust determina la nullità delle relative clausole, ma non dell'intero contratto di fideiussione (Cass. SU n. 41994/2021).
Ciò posto, deve, altresì, evidenziarsi che l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, in violazione della disciplina sulla concorrenza all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte che ne ha rilevato la nullità.
Nella specie, la fideiussione prestata dagli opponenti risale al
2006 e non risulta dai medesimi assolto l'onere probatorio sotto il profilo della sussistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. II lett. a) della l. n. 287/1990, avendo i medesimi esclusivamente prodotto il provvedimento n. 55/2005 della
Banca D'Italia, da ritenersi insufficiente a provare, per le garanzie fideiussorie successive al maggio 2005, l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Va, infatti, osservato che, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, lo iato temporale tra l'accertamento da quest'ultima effettuato e la sottoscrizione della fideiussione di cui si deduce la nullità, fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005.
In caso di compresenza delle tre clausole (reviviscenza, rinuncia pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI BARI
ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., sopravvivenza)
successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendo altra e specifica prova (cfr.
Cass. n. 1170/2025).
Tale onere probatorio non risulta assolto dagli opponenti, i quali, peraltro, non hanno formulato alcuna istanza istruttoria.
Si aggiunga che il punto 11 del contratto in esame non riproduce pedissequamente gli artt. 2, 6 e 8 della l. n. 287/1990, ritenuti illegittimi dalla Banca d'Italia.
Da quanto detto discende la mancanza di prova della persistenza dell'intesa evidenziata dalla Banca d'Italia nel maggio 2005, ovvero dell'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale, non risultando prodotti documenti volti a dimostrare, anche in via presuntiva, che nell'anno 2006 un numero significativo di istituti di credito,
all'interno del mercato, coordinasse la propria azione sottoponendo alla clientela modelli uniformi di fideiussioni.
II.2.- In ordine alla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c., deve anzitutto evidenziarsi come l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” risulti generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI BARI
dell'interpretazione della volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola de qua alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. n. 14704/2025).
Nel caso in esame, il punto 11 del contratto sottoscritto dagli opponenti prevede l'impegno degli stessi al pagamento di tutte le somme discendenti dal contratto di mutuo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 c.c.
Gli opponenti si impegnarono, altresì, a pagare alla banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e anche in caso di opposizione del debitore, le somme dovute.
Per quanto concerne la rinuncia pattizia relativa alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c., è pacifico che il beneficio di cui alla norma citata possa essere preventivamente rinunciato dal fideiussore,
trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non è contraria all'ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; n.
21867/2013; n. 9455/2012; n. 13078/2008).
Ciò rilevato, deve osservarsi come la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., la rinuncia alle ulteriori eccezioni espressamente indicate nel contratto, nonché l'impegno degli opponenti al pagamento a prima richiesta, inducano a sussumere la fattispecie in esame nell'alveo del contratto autonomo di garanzia e della garanzia a prima richiesta.
Ne discende l'insussistenza della dedotta decadenza della banca pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI BARI
opposta per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.,
norma alla cui applicazione le parti hanno concordemente derogato.
III.- Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n.
17405/2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.000.000,01 a €2.000.000,00
Parte_5 Studio 3544 +10% + 10% 4288,24 Introduttiva 2338 +10% + 10% 2828,98 Istruttoria 10411 -50% +10% +10% 6298,65 Decisoria 6164 +10% + 10% 7458,44 TOTALE 20874,31
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6/10/2021, da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della così Controparte_1
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI BARI
provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA Parte_1 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, al pagamento, Parte_3 Parte_4
in favore della opposta, delle spese processuali, che liquida in
€20.874,31, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Cap e Iva come per legge.
Bari, 2/12/2025
Il Giudice – CA IA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA IA, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12461/2021 r.g. proposta da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Ruocco, Parte_4
domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto di citazione
-opponenti-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Vito
Letizia, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-opposta-
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI BARI
I.1.- Viene impugnato il precetto, notificato il 29/9/2021, con il quale la creditrice opposta Controparte_1
aveva intimato a , , Parte_1 Parte_2 Parte_2 [...]
il pagamento della complessiva somma Parte_3 Parte_4
di € 1.466.900,33, in qualità di fideiussori della mutuataria S.A.A.I.
s.r.l., in virtù di contratto sottoscritto il 10/10/2006.
A fondamento dell'opposizione gli intimati hanno dedotto:
- la nullità della fideiussione in ragione della contrarietà delle previsioni di cui al punto 11 del contratto del 10/10/2006 all'art. 2
l. n. 287/90;
- l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza dell'istituto di credito opposto ex art. 1957 c.c.
Hanno, pertanto, concluso, previa declaratoria della nullità
totale o parziale della fideiussione, per la nullità del precetto impugnato, vinte le spese di lite (atto di citazione notificato il
6/10/2021).
I.2.- La creditrice opposta Controparte_1
, costituitasi in giudizio, ha rilevato la validità del precetto
[...]
opposto e della fideiussione specifica sottesa al medesimo, concludendo per l'infondatezza e il rigetto dell'avversa opposizione, vinte le spese (comparsa di risposta depositata il 21/2/2022).
I.3.- Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 25/1/2023), la causa, istruita con produzioni documentali, a seguito della discussione orale, all'udienza del
5/11/2025, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI BARI
sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- Nel merito, l'opposizione è infondata e dev'essere rigettata.
II.1.- In ordine alla eccepita nullità della fideiussione specifica sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2 lett.
a) della l. n. 287/1990, siccome conformata sul modello ABI del 2003
ritenuto in contrasto con la normativa antitrust, in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale, da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, deve rilevarsi che gli opponenti hanno espressamente qualificato la garanzia prestata con il contratto di mutuo del 10/10/2006 in termini di fideiussione specifica con importo massimo garantito, fattispecie, pertanto, distinta dalla fideiussione
omnibus, destinata a garantire il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale.
In particolare, dall'esame del punto 11 del contratto di mutuo sotteso al precetto opposto risulta che gli opponenti si obbligarono,
in qualità di fideiussori della S.A.A.I. s.r.l., all'adempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto di mutuo ”fino alla concorrenza
dell'importo massimo (comprensivo del capitale, degli interessi e di
ogni accessorio) di euro quattromilioniduecentoquarantottomila
(€4.248.000,00)”.
Trattandosi, pertanto, di fideiussione specifica, non possono che ritenersi inapplicabili, nella specie, i principi elaborati con riferimento alla nullità delle fideiussioni omnibus per effetto della violazione della normativa antitrust (cfr. Cass. n. 19401/2024; n.
1170/2025). pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI BARI
Si aggiunga, in ogni caso, che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale accertamento dell'esistenza nel contratto di fideiussione di clausole contrarie alla normativa antitrust determina la nullità delle relative clausole, ma non dell'intero contratto di fideiussione (Cass. SU n. 41994/2021).
Ciò posto, deve, altresì, evidenziarsi che l'onere probatorio relativo all'esistenza dell'intesa illecita, in violazione della disciplina sulla concorrenza all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte che ne ha rilevato la nullità.
Nella specie, la fideiussione prestata dagli opponenti risale al
2006 e non risulta dai medesimi assolto l'onere probatorio sotto il profilo della sussistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. II lett. a) della l. n. 287/1990, avendo i medesimi esclusivamente prodotto il provvedimento n. 55/2005 della
Banca D'Italia, da ritenersi insufficiente a provare, per le garanzie fideiussorie successive al maggio 2005, l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Va, infatti, osservato che, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, lo iato temporale tra l'accertamento da quest'ultima effettuato e la sottoscrizione della fideiussione di cui si deduce la nullità, fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005.
In caso di compresenza delle tre clausole (reviviscenza, rinuncia pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI BARI
ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., sopravvivenza)
successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendo altra e specifica prova (cfr.
Cass. n. 1170/2025).
Tale onere probatorio non risulta assolto dagli opponenti, i quali, peraltro, non hanno formulato alcuna istanza istruttoria.
Si aggiunga che il punto 11 del contratto in esame non riproduce pedissequamente gli artt. 2, 6 e 8 della l. n. 287/1990, ritenuti illegittimi dalla Banca d'Italia.
Da quanto detto discende la mancanza di prova della persistenza dell'intesa evidenziata dalla Banca d'Italia nel maggio 2005, ovvero dell'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale, non risultando prodotti documenti volti a dimostrare, anche in via presuntiva, che nell'anno 2006 un numero significativo di istituti di credito,
all'interno del mercato, coordinasse la propria azione sottoponendo alla clientela modelli uniformi di fideiussioni.
II.2.- In ordine alla dedotta decadenza ex art. 1957 c.c., deve anzitutto evidenziarsi come l'inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” risulti generalmente idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicché, ai fini pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI BARI
dell'interpretazione della volontà delle parti, il giudice è sempre tenuto a valutare la clausola de qua alla luce della lettura dell'intero contratto (Cass. n. 14704/2025).
Nel caso in esame, il punto 11 del contratto sottoscritto dagli opponenti prevede l'impegno degli stessi al pagamento di tutte le somme discendenti dal contratto di mutuo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché a far valere il disposto degli artt. 1955, 1957 e 1205 c.c.
Gli opponenti si impegnarono, altresì, a pagare alla banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e anche in caso di opposizione del debitore, le somme dovute.
Per quanto concerne la rinuncia pattizia relativa alle previsioni di cui all'art. 1957 c.c., è pacifico che il beneficio di cui alla norma citata possa essere preventivamente rinunciato dal fideiussore,
trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non è contraria all'ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 28943/2017; n.
21867/2013; n. 9455/2012; n. 13078/2008).
Ciò rilevato, deve osservarsi come la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., la rinuncia alle ulteriori eccezioni espressamente indicate nel contratto, nonché l'impegno degli opponenti al pagamento a prima richiesta, inducano a sussumere la fattispecie in esame nell'alveo del contratto autonomo di garanzia e della garanzia a prima richiesta.
Ne discende l'insussistenza della dedotta decadenza della banca pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI BARI
opposta per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.,
norma alla cui applicazione le parti hanno concordemente derogato.
III.- Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle
“prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n.
17405/2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.000.000,01 a €2.000.000,00
Parte_5 Studio 3544 +10% + 10% 4288,24 Introduttiva 2338 +10% + 10% 2828,98 Istruttoria 10411 -50% +10% +10% 6298,65 Decisoria 6164 +10% + 10% 7458,44 TOTALE 20874,31
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6/10/2021, da Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti della così Controparte_1
pagina 7 di 8 TRIBUNALE DI BARI
provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA Parte_1 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, al pagamento, Parte_3 Parte_4
in favore della opposta, delle spese processuali, che liquida in
€20.874,31, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Cap e Iva come per legge.
Bari, 2/12/2025
Il Giudice – CA IA
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