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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2636/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4624/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2553 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la sig.ra
Resistente_1 impugnava l'invito al pagamento n. 2553 del 02.10.2013, emesso dall'Ufficio di Segreteria per insufficiente versamento del contributo unificato tributario, sostenendo la correttezza del versamento effettuato con riferimento al solo preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 4624/2018, accoglieva il ricorso, annullando l'invito al pagamento e compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n.
115/2002 e dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché l'erroneità della motivazione, sostenendo che, in presenza di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi, il contributo unificato debba essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto autonomamente impugnato.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 24 febbraio 2025, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La controversia riguarda la corretta determinazione del contributo unificato tributario in presenza di un ricorso cumulativo proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento presupposte. Ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di ancorare il contributo unificato al valore dei singoli atti impositivi, anche quando essi siano impugnati cumulativamente.
Nel caso di specie, la contribuente non ha impugnato esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo, ma ha esteso le proprie censure anche alle singole cartelle di pagamento sottostanti, ciascuna delle quali è dotata di autonoma rilevanza sostanziale e processuale.
Ne consegue che il contributo unificato doveva essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato.
La soluzione accolta trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege avente natura di entrata tributaria erariale, collegata all'esercizio della funzione giurisdizionale e parametrata a criteri oggettivi fissati dal legislatore, non suscettibili di essere modificati da scelte processuali della parte (Cass., Sez. Un., n. 5994 del 2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, in presenza di una pluralità di atti autonomamente impugnabili, ciascuno con proprio valore, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento a ciascun atto, restando irrilevante la proposizione di un ricorso cumulativo, che risponde esclusivamente a esigenze di economia processuale
(Cass., Sez. V, n. 7359 del 2002).
È stato infine precisato che l'ammissibilità del cumulo delle impugnazioni non comporta un abbattimento degli oneri fiscali connessi all'accesso alla giurisdizione, trattandosi di profili distinti regolati da autonome scelte legislative (Cass., Sez. Un., n. 3692 del 2009). La sentenza di primo grado, nel ritenere sufficiente il versamento del contributo unificato commisurato al solo preavviso di fermo amministrativo, ha dunque fatto erronea applicazione della normativa di riferimento e deve essere integralmente riformata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 4624/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, dichiara legittimo l'invito al pagamento n. 2553 del 02.10.2013.
Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 220,00.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NU IA
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2636/2019 depositato il 16/04/2019
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4624/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 17/12/2018
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2553 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la sig.ra
Resistente_1 impugnava l'invito al pagamento n. 2553 del 02.10.2013, emesso dall'Ufficio di Segreteria per insufficiente versamento del contributo unificato tributario, sostenendo la correttezza del versamento effettuato con riferimento al solo preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 4624/2018, accoglieva il ricorso, annullando l'invito al pagamento e compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n.
115/2002 e dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, nonché l'erroneità della motivazione, sostenendo che, in presenza di ricorso cumulativo avverso più atti impositivi, il contributo unificato debba essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto autonomamente impugnato.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 24 febbraio 2025, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La controversia riguarda la corretta determinazione del contributo unificato tributario in presenza di un ricorso cumulativo proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo e le cartelle di pagamento presupposte. Ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale disposizione evidenzia chiaramente la volontà del legislatore di ancorare il contributo unificato al valore dei singoli atti impositivi, anche quando essi siano impugnati cumulativamente.
Nel caso di specie, la contribuente non ha impugnato esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo, ma ha esteso le proprie censure anche alle singole cartelle di pagamento sottostanti, ciascuna delle quali è dotata di autonoma rilevanza sostanziale e processuale.
Ne consegue che il contributo unificato doveva essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato.
La soluzione accolta trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che il contributo unificato costituisce un'obbligazione ex lege avente natura di entrata tributaria erariale, collegata all'esercizio della funzione giurisdizionale e parametrata a criteri oggettivi fissati dal legislatore, non suscettibili di essere modificati da scelte processuali della parte (Cass., Sez. Un., n. 5994 del 2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato che, in presenza di una pluralità di atti autonomamente impugnabili, ciascuno con proprio valore, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento a ciascun atto, restando irrilevante la proposizione di un ricorso cumulativo, che risponde esclusivamente a esigenze di economia processuale
(Cass., Sez. V, n. 7359 del 2002).
È stato infine precisato che l'ammissibilità del cumulo delle impugnazioni non comporta un abbattimento degli oneri fiscali connessi all'accesso alla giurisdizione, trattandosi di profili distinti regolati da autonome scelte legislative (Cass., Sez. Un., n. 3692 del 2009). La sentenza di primo grado, nel ritenere sufficiente il versamento del contributo unificato commisurato al solo preavviso di fermo amministrativo, ha dunque fatto erronea applicazione della normativa di riferimento e deve essere integralmente riformata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 4624/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di
Siracusa, dichiara legittimo l'invito al pagamento n. 2553 del 02.10.2013.
Condanna l'appellata Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 220,00.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio, il 24 febbraio 2025.
Il Presidente est.
NU IA