Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2021, n. 1167
CASS
Sentenza 30 novembre 2021

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato determina l'applicazione del rito ordinario, con conseguente obbligo di rinvio del procedimento, nel caso di legittimo impedimento dell'imputato, al fine di garantire il diritto di difesa.

Commentario1

  • 1Videoconferenza inutilmente richiesta dall'imputato, sentenza nulla (Cass. 30921/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 agosto 2022

    Nel vigore della legislazione emergenziale l'omessa partecipazione via videoconferenza dell'imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all'udienza, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza, anche quando la relativa richiesta sia stata formulata dall'imputato personalmente. Il diritto-dovere del giudice di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo, rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui s'informa l'attuale sistema processuale ed è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), della Cedu, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2021, n. 1167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1167
Data del deposito : 30 novembre 2021

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