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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_3/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00025-2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- sull'appello n. 1918/2023 depositato il 07/04/2023 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00037-2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- sull'appello n. 1919/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022 Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00038-2021 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
APPELLANTE in riforma della sentenza appellata, riconosca e confermi la piena ed integrale legittimità dell'atto di recupero del credito d'imposta oggetto di impugnazione, perché assente una delle condizioni pregiudiziali di accessibilità al regime di favore della compensabilità dei crediti d'imposta, come disposto dall'art.10 comma 1 lett. a) n. 7 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, a seguito dell'intervento modificativo operato dal D.L. n. 50 del 2017, articolo 3 (in vigore dal 24.04.2017), In accoglimento del presente appello, la parziale riforma della sentenza appellata per i motivi partitamente esposti, e per l'effetto la conferma della perfetta legittimità dell'atto di recupero oggetto di esame.
Tutto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio del doppio grado come da allegata notula, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92
APPELLATO E APP. INCIDENTALE In via principale: 1) rigettare integralmente l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza n. 462/2/2022, del 22.06.2022, dep. il 10.10.2022, con la quale la CGT di I grado di Frosinone ha annullato l'impugnato atto di recupero nr. TKQCR6M00038/2021, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva che precede;
In via subordinata: 2) rigettare integralmente l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza n. 462/2/2022 resa dalla CGT di I grado di Frosinone, nella parte in cui ha ritenuto fondata la nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ed, altresì, accogliere i motivi spiegati nel presente appello incidentale, nonché accogliere i motivi riproposti e ritenuti assorbiti dai giudici di prime cure, e, per l'effetto, annullare l'impugnato atto di recupero nr. TKQCR6M00038/2021, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva che precede, con ogni effetto e conseguenza;
3) in ogni caso, con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appelli avverso la sentenza n. 460/2/2022 nonchè la n. 461 e la n. 462 ( qui riuniti) con cui la CGT di Frosinone ha annullato rispettivamente l'atto di recupero n. TKQCR6M00025/2021,
ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00037-2021 REC.CREDITO.IMP 2018 nonchè l' ATTO DI RECUPER n.
TKQCR6M00038-2021 REC.CREDITO.IMP 2019.
Con tale atti, l'Ufficio recuperava crediti IVA sostenendo l'irregolarità del visto di conformità, apposto da un professionista che, secondo l'Anagrafe Tributaria, non risultava abilitato nel periodo 2016-2020.
Il Giudice di prime cure accoglieva i ricorsi della Resistente_1 S.r.l. ravvisando la nullità dell'atto per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, attesa la natura di tributo armonizzato (IVA) del credito recuperato e la mancata informazione alla società circa l'irregolarità del professionista, circostanza che ha impedito alla contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso.
L'Ufficio appella deducendo l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio per gli atti "vincolati" e la legittimità del recupero nel merito. La Società si costituisce con controdeduzioni e appello incidentale, ribadendo la natura formale della violazione, l'esistenza sostanziale del credito e l'omessa notifica degli atti presupposti alla segnalazione interna dell'Ufficio.
Il Presidente, previa riunione degli appelli, invitava le parti alle discussione. Esaurita la pubblica udienza, erano trattenuti a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti gli appelli proposti dall'Ufficio, il Collegio li rigetta perché infondati con conseguente conferma delle sentenze impugnate.
1. Sulla natura del tributo e l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, il Collegio osserva che gli atti di recupero impugnato hanno ad oggetto un credito IVA, ovvero un tributo armonizzato di derivazione comunitaria. Tale circostanza impone l'applicazione diretta dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, tra i quali assume rilievo primario il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo (cfr. artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).
La Suprema Corte, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, ha sancito che per i tributi armonizzati l'obbligo del contraddittorio preventivo è generalizzato e la sua violazione determina l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente superi la "prova di resistenza" (ovvero che le ragioni che avrebbe potuto addurre non siano meramente pretestuose). Nel caso di specie, tale prova è ampiamente soddisfatta: se interpellata, la Società avrebbe potuto regolarizzare il visto di conformità mediante dichiarazione integrativa, sanando l'errore formale del professionista prima dell'emissione dell'atto impositivo.
2. Sulla violazione della buona fede e dell'art. 6, comma 2, L. n. 212/2000. Osserva il Collegio come l'operato dell'Ufficio si pone, altresì, in aperto contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente. L'art. 6, comma 2, della L. n. 212/2000 obbliga l'Amministrazione a informare il contribuente di ogni circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, invitandolo a integrare o correggere gli atti prodotti.
Risulta dagli atti che l'Agenzia delle Entrate ha fondato il recupero su una segnalazione interna (prot. 64946)
e su interlocuzioni avute esclusivamente con il professionista (dott. Nominativo 1), omettendo di coinvolgere la Società_1 condotta ha violato il principio di leale collaborazione, privando la parte della facoltà di ricorrere al ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/97), istituto che la stessa prassi amministrativa
(Circolare n. 1/E/2010) riconosce come applicabile proprio per sanare la mancanza o l'irregolarità del visto di conformità.
3. Non è pregevole nè condivisibile l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui l'atto di recupero sarebbe un mero "atto vincolato" esente da contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
28833/2021 e Cass. n. 11325/2022) ha equiparato gli avvisi di recupero agli avvisi di accertamento sotto il profilo della valenza impositiva. Poiché l'Ufficio non ha proceduto a una mera correzione di errori materiali
(procedura ex art. 36-bis DPR 600/73), ma ha operato una valutazione autonoma sulla legittimità dell'abilitazione del professionista – utilizzando elementi istruttori esterni (la segnalazione interna) – esso ha esercitato una vera e propria potestà accertativa che non può prescindere dal confronto preventivo con il destinatario degli effetti economici dell'atto.
In conclusione, l'omessa attivazione del contraddittorio ha trasformato una irregolarità del tutto formale e rimediabile in una sanzione impropria di natura sostanziale, determinando la radicale nullità dell'atto di recupero per violazione delle garanzie partecipative di rango costituzionale e comunitario.
4. Nel merito, è pacifico che l'Agenzia non contesti l'esistenza, la certezza o la liquidità del credito IVA, ma solo una modalità formale del suo utilizzo (il visto di conformità). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5289/2020 e Cass. n. 25736/2022) è costante nel ritenere che: "Una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA, la mancata apposizione del visto (o la sua irregolarità) si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto alla compensazione e non configura un omesso versamento." . Trattandosi di violazione che non arreca pregiudizio all'azione di controllo né incide sulla determinazione della base imponibile, essa non può legittimare il recupero dell'intera imposta già assolta, ma al più l'irrogazione di sanzioni formali.
5. L'atto di recupero appare altresì contrario ai principi di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000).
La società ha fatto affidamento su un professionista abilitato e l'Ufficio, pur disponendo di elementi per segnalare l'anomalia tempestivamente, ha atteso l'emissione di un atto impositivo "a sorpresa". Non sussiste alcun danno per l'Erario, poiché il credito compensato era reale e spettante.
Tanto premesso gli appelli riuniti vanno quindi respinti. Ogni altra questione (ivi compreso l'appello incidentale sulla sottoscrizione e sulle spese) resta assorbita dalla conferma della nullità radicale dell'atto per difetto di contraddittorio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente per il grado come in dispositivo con distrazione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando:
Rigetta gli appelli riuniti dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate della CGT di I grado di
Frosinone.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, il 4 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BALDOVINI PAOLA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_3/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00025-2021 REC.CREDITO.IMP 2017
- sull'appello n. 1918/2023 depositato il 07/04/2023 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00037-2021 REC.CREDITO.IMP 2018
- sull'appello n. 1919/2023 depositato il 07/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 C/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 462/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 2 e pubblicata il 10/10/2022 Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00038-2021 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
APPELLANTE in riforma della sentenza appellata, riconosca e confermi la piena ed integrale legittimità dell'atto di recupero del credito d'imposta oggetto di impugnazione, perché assente una delle condizioni pregiudiziali di accessibilità al regime di favore della compensabilità dei crediti d'imposta, come disposto dall'art.10 comma 1 lett. a) n. 7 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, a seguito dell'intervento modificativo operato dal D.L. n. 50 del 2017, articolo 3 (in vigore dal 24.04.2017), In accoglimento del presente appello, la parziale riforma della sentenza appellata per i motivi partitamente esposti, e per l'effetto la conferma della perfetta legittimità dell'atto di recupero oggetto di esame.
Tutto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio del doppio grado come da allegata notula, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92
APPELLATO E APP. INCIDENTALE In via principale: 1) rigettare integralmente l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza n. 462/2/2022, del 22.06.2022, dep. il 10.10.2022, con la quale la CGT di I grado di Frosinone ha annullato l'impugnato atto di recupero nr. TKQCR6M00038/2021, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva che precede;
In via subordinata: 2) rigettare integralmente l'appello formulato dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza n. 462/2/2022 resa dalla CGT di I grado di Frosinone, nella parte in cui ha ritenuto fondata la nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ed, altresì, accogliere i motivi spiegati nel presente appello incidentale, nonché accogliere i motivi riproposti e ritenuti assorbiti dai giudici di prime cure, e, per l'effetto, annullare l'impugnato atto di recupero nr. TKQCR6M00038/2021, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva che precede, con ogni effetto e conseguenza;
3) in ogni caso, con vittoria di competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate propone appelli avverso la sentenza n. 460/2/2022 nonchè la n. 461 e la n. 462 ( qui riuniti) con cui la CGT di Frosinone ha annullato rispettivamente l'atto di recupero n. TKQCR6M00025/2021,
ATTO DI RECUPER n. TKQCR6M00037-2021 REC.CREDITO.IMP 2018 nonchè l' ATTO DI RECUPER n.
TKQCR6M00038-2021 REC.CREDITO.IMP 2019.
Con tale atti, l'Ufficio recuperava crediti IVA sostenendo l'irregolarità del visto di conformità, apposto da un professionista che, secondo l'Anagrafe Tributaria, non risultava abilitato nel periodo 2016-2020.
Il Giudice di prime cure accoglieva i ricorsi della Resistente_1 S.r.l. ravvisando la nullità dell'atto per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo endoprocedimentale, attesa la natura di tributo armonizzato (IVA) del credito recuperato e la mancata informazione alla società circa l'irregolarità del professionista, circostanza che ha impedito alla contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso.
L'Ufficio appella deducendo l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio per gli atti "vincolati" e la legittimità del recupero nel merito. La Società si costituisce con controdeduzioni e appello incidentale, ribadendo la natura formale della violazione, l'esistenza sostanziale del credito e l'omessa notifica degli atti presupposti alla segnalazione interna dell'Ufficio.
Il Presidente, previa riunione degli appelli, invitava le parti alle discussione. Esaurita la pubblica udienza, erano trattenuti a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti gli appelli proposti dall'Ufficio, il Collegio li rigetta perché infondati con conseguente conferma delle sentenze impugnate.
1. Sulla natura del tributo e l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, il Collegio osserva che gli atti di recupero impugnato hanno ad oggetto un credito IVA, ovvero un tributo armonizzato di derivazione comunitaria. Tale circostanza impone l'applicazione diretta dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea, tra i quali assume rilievo primario il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo (cfr. artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).
La Suprema Corte, con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, ha sancito che per i tributi armonizzati l'obbligo del contraddittorio preventivo è generalizzato e la sua violazione determina l'invalidità dell'atto, a condizione che il contribuente superi la "prova di resistenza" (ovvero che le ragioni che avrebbe potuto addurre non siano meramente pretestuose). Nel caso di specie, tale prova è ampiamente soddisfatta: se interpellata, la Società avrebbe potuto regolarizzare il visto di conformità mediante dichiarazione integrativa, sanando l'errore formale del professionista prima dell'emissione dell'atto impositivo.
2. Sulla violazione della buona fede e dell'art. 6, comma 2, L. n. 212/2000. Osserva il Collegio come l'operato dell'Ufficio si pone, altresì, in aperto contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente. L'art. 6, comma 2, della L. n. 212/2000 obbliga l'Amministrazione a informare il contribuente di ogni circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, invitandolo a integrare o correggere gli atti prodotti.
Risulta dagli atti che l'Agenzia delle Entrate ha fondato il recupero su una segnalazione interna (prot. 64946)
e su interlocuzioni avute esclusivamente con il professionista (dott. Nominativo 1), omettendo di coinvolgere la Società_1 condotta ha violato il principio di leale collaborazione, privando la parte della facoltà di ricorrere al ravvedimento operoso (ex art. 13 D.Lgs. 472/97), istituto che la stessa prassi amministrativa
(Circolare n. 1/E/2010) riconosce come applicabile proprio per sanare la mancanza o l'irregolarità del visto di conformità.
3. Non è pregevole nè condivisibile l'argomentazione dell'Ufficio secondo cui l'atto di recupero sarebbe un mero "atto vincolato" esente da contraddittorio. La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n.
28833/2021 e Cass. n. 11325/2022) ha equiparato gli avvisi di recupero agli avvisi di accertamento sotto il profilo della valenza impositiva. Poiché l'Ufficio non ha proceduto a una mera correzione di errori materiali
(procedura ex art. 36-bis DPR 600/73), ma ha operato una valutazione autonoma sulla legittimità dell'abilitazione del professionista – utilizzando elementi istruttori esterni (la segnalazione interna) – esso ha esercitato una vera e propria potestà accertativa che non può prescindere dal confronto preventivo con il destinatario degli effetti economici dell'atto.
In conclusione, l'omessa attivazione del contraddittorio ha trasformato una irregolarità del tutto formale e rimediabile in una sanzione impropria di natura sostanziale, determinando la radicale nullità dell'atto di recupero per violazione delle garanzie partecipative di rango costituzionale e comunitario.
4. Nel merito, è pacifico che l'Agenzia non contesti l'esistenza, la certezza o la liquidità del credito IVA, ma solo una modalità formale del suo utilizzo (il visto di conformità). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
5289/2020 e Cass. n. 25736/2022) è costante nel ritenere che: "Una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA, la mancata apposizione del visto (o la sua irregolarità) si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto alla compensazione e non configura un omesso versamento." . Trattandosi di violazione che non arreca pregiudizio all'azione di controllo né incide sulla determinazione della base imponibile, essa non può legittimare il recupero dell'intera imposta già assolta, ma al più l'irrogazione di sanzioni formali.
5. L'atto di recupero appare altresì contrario ai principi di collaborazione e buona fede (art. 10 L. 212/2000).
La società ha fatto affidamento su un professionista abilitato e l'Ufficio, pur disponendo di elementi per segnalare l'anomalia tempestivamente, ha atteso l'emissione di un atto impositivo "a sorpresa". Non sussiste alcun danno per l'Erario, poiché il credito compensato era reale e spettante.
Tanto premesso gli appelli riuniti vanno quindi respinti. Ogni altra questione (ivi compreso l'appello incidentale sulla sottoscrizione e sulle spese) resta assorbita dalla conferma della nullità radicale dell'atto per difetto di contraddittorio.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente per il grado come in dispositivo con distrazione ai procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando:
Rigetta gli appelli riuniti dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate della CGT di I grado di
Frosinone.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma, il 4 dicembre 2025
La Presidente Giuliana Passero